Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

estensione di fallimento società di fatto

  • Francesco Scutiero

    Napoli
    10/04/2018 12:27

    estensione di fallimento società di fatto

    Buongiorno,
    quale Curatore del Fallimento di una Srl ho proposto ricorso ex art. 147 l.f. per far accertare l'esistenza di una società di fatto. In pratica ho dedotto che l'attività d'impresa era riconducibile ad una SDF cui la Srl partecipava quale socia.
    Il Tribunale ha accolto la domanda ed accertato l'esistenza della Sdf.
    Nella gestione del passivo della nuova procedura ho considerato distinte le masse fallimentari di società e soci ai sensi dell'art. 148 l.f.
    Il problema che mi si pone riguarda il coordinamento di tale nuova procedura con la gestione del passivo della socia Srl dichiarata fallita per prima. Fallco, difatti, non consente di creare alcun rapporto tra la prima procedura e quella successiva della SDF e che dovrebbe riguardare tutti i soci. In tal modo, ad esempio, il credito insinuato al passivo del fallimento della Srl potrebbe risultare duplicato nel fallimento della SDF senza alcun collegamento tra i due.
    Vi sono soluzioni?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/04/2018 19:31

      RE: estensione di fallimento società di fatto

      La situazione da lei prospettata è assimilabile a quella prevista dal quinto comma dell'art. 147, che prende in esame l'ipotesi che, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
      E' noto che fino alla riforma del diritto societario del 2003, dottrina e giurisprudenza erano divise sulla partecipazione di una s.p.a. o di una s.r.l. in una società personale. Poi l'introduzione del secondo comma dell'art. 2361 c.c., ha indirettamente consentito la partecipazione a società con responsabilità illimitata dei soci anche delle società per azioni e questa apertura è stata ripresa e completata dalla riforma fallimentare, in quanto l'attuale primo comma art. 147 precisa che il fallimento delle società ivi indicate (ossia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni) "produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili", così ampliando la possibilità della partecipazione ad una società in nome collettivo o in accomandita di un qualsiasi soggetto che non sia una persona fisica, qualunque veste societaria abbia, e della sua dichiarazione di fallimento per ripercussione ove abbia assunto in tale ente la veste di socio illimitatamente responsabile. Soluzione valida per le società di cui ai tipi societari contemplati dall'art. 147 l.f. in forma regolare, ma estesa anche alle società di persone irregolari. come accaduto nel suo caso.
      Ciò detto, l'assimilazione fatta della presente fattispecie a quella contemplata dal quinto comma dell'art. 147 dovrebbe risolvere i problemi da lei prospettati. Lei, infatti, dovrebbe inviare l'avviso ex art. 92 ai creditori della sdf (oltre che a quelli degli altri soci dichiarati falliti per ripercuaaione) e chiedere ai creditori che già si sono insinuati al passivo della srl se il loro credito è nei confronti della nuova sdf o nei confronti della srl, eventualmente ponendo come postilla che, in caso di mancata risposta, si intenderà che il credito sia nato dall'attività della sdf. A questo punto lei avrà lo stato passivo della sdf, che comprenderà i nuovi creditori che si sono insinuati e quelli precedenti già insinuati nella srl, che, espressamente o tacitamente, dichiarano che il credito è stato contratto per l'attività sociale della sdf, e questi crediti lei li passerà nello stato passivo della società di fatto; ovviamente i crediti sociali chirografari e assistiti da privilegio generale ammessi al passivo della sdf, si intendono insinuati, a norma del terzo comma dell'art. 148 , anche al passivo dei soci illimitatamente responsabili, nei quali saranno compresi anche i crediti personali di ciascuno.
      Zucchetti Sg Srl
      • Angelo Di Palma

        Napoli
        10/04/2018 20:56

        RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

        Buonasera,

        come si concilia la Vs. risposta con il principio dell'impulso di parte che regge la verifica fallimentare e che sembra confermato dagli artt. 52, comma secondo, e 93 legge fall.?

        Perchè il curatore dovrebbe d'ufficio "passare" i creditori insinuati nel fallimento della srl in quello della sdf senza un'esplicita previsione normativa?

        Perchè un creditore dovrebbe potere "essere oggetto di passaggio" sulla base di un sì alla comunicazione del curatore o, perfino, in modo automatico per effetto dell'avvertimento che "in caso di mancata risposta, si intenderà che il credito sia nato dall'attività della sdf"?

        Perchè i creditori dovrebbero "essere passati" nel passivo della sdf senza che sia stato da loro dimostrato che i crediti erano pertinenti l'impresa riferibile alla sdf? La srl avrebbe potuto avere dei creditori propri come, ad esempio, la Camera di Commercio per i diritti annuali o per beni o servizi che non sono stati utilizzati per l'impresa riferibile alla società di fatto.

        L'autonomia e il coordinamento delle procedure è un tema molto delicato (sul punto i manuali di Nigro/Vattermoli e di Sandulli/D'Attorre) ma temo che il "passaggio" d'ufficio o sulla base di un "sì" non sia una soluzione adeguata alla delicatezza del problema.

        Vi ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrete dedicarmi e, come appassionato lettore del forum, vi saluto cordialmente
        Angelo Di Palma



      • Francesco Scutiero

        Napoli
        11/04/2018 07:49

        RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

        Concordo con il dato sistematico, che poi ha rappresentato il fondamento dell'istanza di estensione di fallimento.
        Ho qualche perplessità in ordine alla possibilità di attribuire un passivo alla sdf per effetto di un comportamento 'concludente' per due ragioni.
        In primo luogo, le pretese nei confronti della sdf incidono, in termini di soddisfazione, sulle posizioni dei creditori particolari dei soci, e pertanto svincolare l'ammissione al passivo dal dato formale dell'istanza di parte (con cui il creditore chieda di accertare la riferibilità del credito alla sdf) rischia - di fatto - di mettere nelle mani del Curatore uno strumento unilaterale di alterazione della par condicio creditorum. Inoltre, una siffatta soluzione (forse) mal concilierebbe il 'giudicato' formatosi sullo stato passivo della srl con la facoltà di opposizione ex art. 98 l.f. dei creditori della sdf e degli altri soci dichiarati falliti.
        Immaginavo, quindi, di acquisire il passivo della srl quale socia della sdf ma di rimettere ai creditori - per effetto delle comunicazioni ex art. 92 l.f. - la scelta di far valere il proprio credito anche nel passivo della sdf.
        Grazie per il riscontro.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/04/2018 20:23

          RE: RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

          Evidentemente ci siamo male espressi se entrambi avete inteso che il curatore possa fare d'ufficio il trasferimento dei crediti da uno stato passivo all'altro in violazione con il principio dell'impulso.
          Noi abbiamo consigliato al curatore di seguire la prassi normalmente utilizzata in caso di estensione del fallimento a società occulta di cui al quinto comma dell'art. 147 l.f. invitando il curatore a "inviare l'avviso ex art. 92 ai creditori della sdf (oltre che a quelli degli altri soci dichiarati falliti per ripercussione) e chiedere ai creditori che già si sono insinuati al passivo della srl se il loro credito è nei confronti della nuova sdf o nei confronti della srl". Vi è quindi pieno rispetto della normativa di cui agli artt. 52 e 93 , che lei assume essere violata, perché il curatore avvisa i creditori e questi, nel momento in cui comunicano che il credito è sorto nei confronti della sdf non fanno altro che dire che la domanda di insinuazione già presentata nello stato passivo della srl- all'epoca unico soggetto dichiarato fallito- è da considerare indirizzata nello stato passivo della sdf, una volta venuti a conoscenza che l'attività della srl da cui era nato il credito era gestita in società di fatto con altri e che è stato dichiarato il fallimento di questa sdf. Sarebbe, infatti, del tutto inutile costringere i creditori a dover ripresentare una nuova domanda- cosa che pur potrebbero fare per chiedere eventualmente i maggiori interessi maturati fino alla nuova dichiarazione di fallimento- quando si tratta solo di stabilire, alla luce dei novi eventi appurati, l'esatto stato passivo in cui deve trovare collocazione lo stesso credito già insinuato.
          L'unica libertà, se così si può chiamare, che ci siamo presi è stata quella di porre eventualmente, nella comunicazione ai creditori, la "postilla che, in caso di mancata risposta, si intenderà che il credito sia nato dall'attività della sdf". Questo lo abbiamo detto, come ipotesi facoltativa (ben chiarita dall'avverbio "eventualmente" utilizzato) in considerazione del fatto che quando si scopre che l'attività del soggetto A, dichiarato fallito in proprio, veniva gestita in società di fatto con B e C, la totalità dei crediti commerciali già insinuati ed ammessi al passivo di A sono riferibili alla sdf. Se A è un soggetto privato vi saranno anche dei crediti personali, ma se A, come nel caso è una società, la sfera dei rapporti personali indubbiamente si riduce ed è presumibile che la quasi totalità dei crediti già insinuati sia di natura commerciale nei confronti della società che gestiva quella attività apparentemente attribuita ad A. Onde evitare che l'inerzia di qualche creditore stravolga l'assetto del passivo nato dalla nuova situazione rimanendo nel passivo di A nel mentre è creditore verso la sdf tra A-B e C, abbiamo suggerito questa clausola del silenzio assenso, fermo restando, ovviamente, che il curatore, come fa in ogni caso in cui esamina una domanda e come farebbe anche se il creditore ripresentasse la sua domanda, dovrà poi esaminare la fondatezza delle richieste e vedere se effettivamente quel credito che il creditore, espressamente o tacitamente, ha indicato essere nei confronti della sdf sia realmente tale e non un credito personale verso A o di B o di C.
          Nel meccanismo indicato, quindi, non vediamo alcun passaggio automatico o su iniziativa esclusiva del curatore da uno stato passivo all'altro, posto che tutto passa attraverso una sollecitazione dei creditori e una loro risposta che, sostanzialmente, riproduce la domanda già presentata. Ed infatti abbiamo concluso, nella precedente risposta dicendo che "A questo punto lei avrà lo stato passivo della sdf, che comprenderà i nuovi creditori che si sono insinuati e quelli precedenti già insinuati nella srl, che, espressamente o tacitamente, dichiarano che il credito è stato contratto per l'attività sociale della sdf, e questi crediti lei li passerà nello stato passivo della società di fatto". A noi sembra abbastanza chiaro che il concetto espresso è che il passaggio dei crediti dallo stato passivo della srl a quello della sdf avviene per i creditori già insinuati nella srl, che, espressamente o tacitamente, dichiarano che il credito è stato contratto per l'attività sociale della sdf, a seguito, cioè, di quella che noi consideriamo essere una nuova domanda di insinuazione.
          E' chiaro che la via rigorosa sarebbe quella di far ripresentare le domande, ma a noi sembra che facilitare il nuovo assetto del passivo sia doveroso da parte del curatore perché agevola il risultato che ciascuno stato passivo riproduca i crediti ad esso riferibili, né danneggia in qualche modo i creditori già ammessi al passivo della srl posto che, come abbiamo scritto, "ovviamente i crediti sociali chirografari e assistiti da privilegio generale ammessi al passivo della sdf, si intendono insinuati, a norma del terzo comma dell'art. 148, anche al passivo dei soci illimitatamente responsabili, nei quali saranno compresi anche i crediti personali di ciascuno"; ossia i creditori già insinuati e ammessi al passivo della srl, una volta "trasmigrati" nel passivo della sdf, rimangono ammessi per legge nel passivo della srl e anche nei passivi degli altri soci della sdf..
          Il rischio, seguendo la via rigorosa, è quello che alcuni creditori non capiscano o per inerzia o altro non presentino una nuova domanda restando, così, insinuati solo nel passivo della srl; il che non solo è un danno per loro, ma principalmente si avrebbe il risultato di stati passivi non fedeli in quanto riproducenti situazioni non veritiere.
          Tutto questo intendevamo dire e ci dispiace se non siamo stati chiari come a noi sembrava.
          Zucchetti SG Srl
          • Laura Briganti

            Udine
            01/10/2019 15:45

            RE: RE: RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

            Buongiorno, scusate, ho letto le discussioni con attenzione, ma non mi è chiaro come avviene il passaggio dei vecchi creditori che si erano già insinuati nello stato passivo reso esecutivo della SRL ( nel mio caso , fallita la ditta individuale e una socia, avevo già inviato la comunicazione ex art. 92 LF anche ai vecchi creditori del primo fallimento): ammesso che espressamente o tacitamente i creditori già insinuati dichiarino che il credito è stato contratto per l'attività sociale della sdf ( ma lo capisco anche io se è azienda o personale), se non fanno autonoma domanda di ammissione al passivo del nuovo fallimento, SDF, come materialmente li passo? Inserisco nuovi cronologici a stato passivo e riporto esattamente i dati della domanda, del progetto e della decisione del giudice? Devo ridepositare copia delle domande massive nella nuova procedura? Lo stato passivo sarà reso esecutivo? Ma allora servirà un'udienza o farò le modifiche e poi le comunicherò ai creditori così come quando inserisco una surroga, autorizzata dal GD, fuori udienza?
            E relativamente all ' attivo già in parte realizzato con il primo fallimento della ditta individuale, che è parte della SDF, cosa faccio?
            grazie per il riscontro
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/10/2019 20:35

              RE: RE: RE: RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

              Lei dice che nel suo caso è stata dichiarata "fallita la ditta individuale ed una socia", il che è evidentemente frutto di un errore perché la ditta individuale non contempla la possibilità di soci. Probabilmente era stato dichiarato il fallimento di una società e di un socio illimitatamente responsabile (ad es. una sas e il socio accomandatario) e poi si è scoperto che vi sono altri soci illimitatamente responsabili, ma se è così la situazione rappresentata è diversa da quella esaminata nei post precedenti; lì si trattava della scoperta di una società occulta che esercitava una impresa apparentemente individuale (ipotesi contemplata nel comma quinto dell'art. 147), nel suo, se le cose stanno come ipotizzato, si tratterebbe della estensione del fallimento sociale ad un socio occulto (quarto comma art. 147).
              Onde evitare di inoltrarci in una discussione non pertinente, la preghiamo di chiarire meglio la situazione di base e cioè chi è stato inizialmente dichiarato fallito e a chi è stato esteso il fallimento.
              Grazie per la sua collaborazione
              Zucchetti Sg srl
              • Laura Briganti

                Udine
                03/10/2019 08:33

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

                Buongiorno, scusate l'imprecisione. Cerco di essere più chiara.
                Fallisce la persona fisica titolare della impresa individuale XXX. Successivamente , con altra sentenza, il Tribunale dichiara il fallimento della SDF XXX , intercorsa tra la prima persona fisica dichiarata fallita e una socia, nonché di questa seconda socia, in estensione del fallimento dell'impresa individuale XXX di ….
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  03/10/2019 18:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: estensione di fallimento società di fatto

                  Così stando le cose, la fattispecie da lei rappresentata è perfettamente sovrapponibile a quelle di cui si è trattato nei post precedenti, per cui come abbiamo detto nella risposta dell'11.4.2018, noi consigliamo al curatore di inviare l'avviso ex art. 92 ai creditori della sdf (oltre che a quelli degli altri soci dichiarati falliti per ripercussione) e chiedere ai creditori che già si sono insinuati al passivo della srl se il loro credito è nei confronti della nuova sdf o nei confronti della srl". Vi è quindi pieno rispetto della normativa di cui agli artt. 52 e 93 perché il curatore avvisa i creditori e questi, nel momento in cui comunicano che il credito è sorto nei confronti della sdf non fanno altro che dire che la domanda di insinuazione già presentata nello stato passivo della ditta individuale- all'epoca unico soggetto dichiarato fallito- è da considerare indirizzata nello stato passivo della sdf, una volta venuti a conoscenza che l'attività del singolo, da cui era nato il credito, era gestita in società di fatto con altri e che è stato dichiarato il fallimento di questa sdf.
                  Sarebbe, infatti, del tutto inutile costringere i creditori a dover ripresentare una nuova domanda- cosa che pur potrebbero fare per chiedere eventualmente i maggiori interessi maturati fino alla nuova dichiarazione di fallimento- quando si tratta solo di stabilire, alla luce dei novi eventi appurati, l'esatto stato passivo in cui deve trovare collocazione lo stesso credito già insinuato. Ma è anche vero che tale dichiarazione è da considerare come una domanda di insinuazione, da gestire come tutte le domande al passivo della sdf inserendole nel cronologico e cc..
                  Il vero problema riguarda non i creditrori che fanno una tale dichiarazione, ma quelli che rimangono inerti
                  L'unico problema che rimane riguarda i creditori che rimangono inerti, come spesso accade in questi casi e, per evitare che l'inerzia di qualche creditore stravolga l'assetto del passivo nato dalla nuova situazione rimanendo nel passivo di A nel mentre è creditore verso la sdf tra A-B e C, abbiamo suggerito di porre eventualmente, nella comunicazione ai creditori, la postilla che, in caso di mancata risposta, si intenderà che il credito sia nato dall'attività della sdf"; issia una clausola di silenzio assenso, fermo restando, ovviamente, che il curatore, come fa in ogni caso in cui esamina una domanda e come farebbe anche se il creditore ripresentasse la sua domanda, dovrà poi esaminare la fondatezza delle richieste e vedere se effettivamente quel credito che il creditore, espressamente o tacitamente, ha indicato essere nei confronti della sdf sia realmente tale e non un credito personale verso A o di B o di C.
                  Anche in questo meccanismo non c'è alcun passaggio automatico o su iniziativa esclusiva del curatore da uno stato passivo all'altro, posto che tutto passa attraverso una sollecitazione dei creditori e una loro risposta che, sostanzialmente, riproduce la domanda già presentata o, in caso di inerzia, è conosciuto dai creditori l'esito del suo comportamento.
                  A questo punto lei avrà lo stato passivo della sdf, che comprenderà i nuovi creditori che si sono insinuati e quelli precedenti già insinuati nella srl, che, espressamente o tacitamente, dichiarano che il credito è stato contratto per l'attività sociale della sdf, e questi crediti lei li passerà nello stato passivo della società di fatto.
                  E' chiaro che la via rigorosa sarebbe quella di far ripresentare le domande, ma a noi sembra che facilitare il nuovo assetto del passivo sia doveroso da parte del curatore perché agevola il risultato che ciascuno stato passivo riproduca i crediti ad esso riferibili, né danneggia in qualche modo i creditori già ammessi al passivo della ditta individuale posto che, ovviamente, i crediti sociali chirografari e assistiti da privilegio generale ammessi al passivo della sdf, si intendono insinuati, a norma del terzo comma dell'art. 148, anche al passivo dei soci illimitatamente responsabili, nei quali saranno compresi anche i crediti personali di ciascuno"; ossia i creditori già insinuati e ammessi al passivo della ditta individuale, una volta "trasmigrati" nel passivo della sdf, rimangono ammessi per legge nel passivo della srl e anche nei passivi degli altri soci della sdf.. E la trasmigrazione è agevole se lei considera la dichiarazione dei creditori che confermano che il credito già insinuato è equiparabile a duna domanda di insinuazione colsì come lo è il siòlenzio, combinato con l'avviso che tale silenzio avrebbe costituito assenso alla trasmigrazione.
                  Zucchetti Sg srl