Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento

  • Angelo Genovese

    CASTELFRANCO VENETO (TV)
    04/09/2017 12:27

    Crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento

    In una procedura fallimentare sono pervenute al sottoscritto alcune cartelle esattoriali relative ad imposte di registro non pagate (dalla controparte soccombente) in azioni di recupero crediti. Sono quindi tributi maturati durante la procedura.
    Sono inoltre pervenute un paio di cartelle con multe stradali per violazioni commesse con autovetture concesse in affitto d'azienda (il fallimento era l'affittante) e non pagate.

    Le domande sono le seguenti:
    Equitalia (ora Agenzia Riscossioni) deve comunque chiedere l'insinuazione al passivo per le cartelle pur se relative a tributi del periodo fallimentare? Gli spetta la prededuzione?
    Equitalia (ora Agenzia) deve comunque chiedere l'insinuazione al passivo anche per le multe stradali (il fallimento era proprietario dei mezzi e quindi coobbligato)? Gli spetta la prededuzione?

    Può rivalersi in qualche modo sul curatore in quanto legale rappresentante della società/procedura proprietaria dei veicoli?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/09/2017 19:44

      RE: Crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento

      Se le imposte di registro si riferiscono ad attività svolte dal fallimento e non sono state pagate dal soccombente nel corso della procedura, anche la solidarietà del fallimento scatta ed ha origine in pendenza di fallimento, nel mentre se l'attività che ha originato l'imposta è antecedente il fallimento il credito sarebbe concorsuale ed anche la solidarietà, sebbene scatti in pendenza di fallimento a seguito del mancato pagamento da parte del soccombente, troverebbe la sua origine in dato anteriore; nel fatto cioè che la legge collega la solidarietà del coobbligato ad un evento che ha avuto origine prima del fallimento, quale l'accertamento del credito.
      In questo secondo caso, nessun problema.
      Nel primo caso, è molto probabile che debba essere concessa la prededuzione, anche se, come ha chiarito la S. Corte (Cass. 05/12/2016, n. 24791), il carattere alternativo dei criteri posti dall'art. 111 comma secondo (in occasione o in funzione) "non consente l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi "ex ante", il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione". Nella specie, infatti, è ravvisabile un collegamento anche funzionale.
      A maggior ragione eguale discorso va fatto per le contravvenzioni effettuate in corso di fallimento, di cui i questo risponde quale proprietario dell'auto.
      Trattandosi di crediti ptrededucibili sorti nel corso del fallimento, l'insinuazione è necessaria ove il curatore contesti il credito o la collocazione, giusto il disposto dell'art. 111bis l. fall.
      Non pensiamo che il che il curatore possa essere chiamato a rispondere delle contravvenzioni. Al più, l'aver lasciato che, dopo il fallimento, l'auto continuasse ad essere utilizzata, può evidenziare una mancanza di diligenza rilevante ai fini della revoca.
      Zucchetti Sg srl
      • Roberto Angeli

        Riccione (RN)
        26/01/2018 09:01

        RE: RE: Crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento

        Buongioro vorrei chiedere un parere su un caso analogo, ma in un concordato omologato che si trova nella fase liquidatoria.
        Agenzia delle entrate rettifica a mezzo avviso di accertamento il decadimento di una agevolazione per imposta di registro applicata in sede i acquisto di un complesso immobiliare rientrante in un piano particolareggiato con agevolazioni fiscali previste dall'art. 33 c. 3 della legge 23 dicembre 2000 n. 288.
        L'acquisto è stato eseguito nel 2005, nel 2013 dalla società X.
        A seguito di plurime operazioni societarie straordinarie, il complesso si trova in pancia ad altra società Y che nel 2013 entra in procedura di CPO liquidatoria.
        E' chiaro che la società che entra in procedura liquidatoria se non ha edificato prima non lo fara di certo in procedura liquidatoria e decorso il termine per completare l'edificazione (art. 6 DL 102/2013) l'agenzia delle entrate notifica l'accertamento in fase di procedura che la società per ovvie ragioni non contesta ritenendo di non avere le necessarie motivazioni.
        L'Agenzia delle Entrate da mandato all'Agenzia della riscossione che emette cartella esattoriale, la quale precisa successivamente il credito chiedendo la prededuzione per il decadimento dell'agevolazione.
        Il sottoscritto non ritiene che nel caso spetti la prededuzione per il decadimento dell'agevolazione applicata in fase di acquisto anno 2005. Cosa ne pensate? vi sono precedenti?
        Ossero inoltre che il piano di concordato non pevedere nessuna posta o fondo rischi al passivo per la questione.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/01/2018 20:06

          RE: RE: RE: Crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento

          Anche noi condividiamo la sua idea che il credito per decadimento dall'agevolazione non abbia natura prededucibile. Invero, iI benefici fiscali per i trasferimenti di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, consistenti nell'imposta di registro all'1% e in quelle ipotecaria e catastale in misura fissa, si applicano a condizione che l'acquirente originario provveda a realizzare compiutamente l'edificazione entro cinque anni, di modo che, come il mancato avveramento dell'evento condizionale sospensivo determina che il negozio rimane privo di effetti, così difettando nel caso l'evento della costruzione, l'agevolazione viene meno fin dall'inizio.
          Il fatto che il debitore concordatario non abbia previsto un fondo apposito non riguarda la configurazione del credito per decadimento dall'agevolazione, ma esclusivamente la fattibilità del concordato che deve far fronte ora ad un credito concorsuale maggiore di quello previsto.
          Zucchetti Sg srl