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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Appalto Servizi e responsabilità ex art. 29 DLGS 276/2003
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Danilo Cannella
MILANO21/04/2018 20:50Appalto Servizi e responsabilità ex art. 29 DLGS 276/2003
Buonasera, vi sottopongo il seguente caso, sperando di poter trarre uno spunto per la soluzione.
Nell'ambito dell'accertamento del passivo, un consorzio di cooperative chiede di essere ammesso al passivo, al privilegio, per un credito che trae origine dalla prestazione di servizi svolti nell'ambito di un contratto di appalto a favore del committente ora fallito.
Anche i lavoratori delle cooperative sub-appaltatrici utilizzate dal consorzio per lo svolgimento dell'appalto chiederanno di essere ammessi al passivo sia per il mancato pagamento della retribuzione, sia per differenze retributive, ore di straordinario non riconosciute, e altre componenti della retribuzione pretese per l'applicazione difforme del CCNL.
Le questioni controverse sono:
1) Per quanto riguarda il credito azionato dal consorzio (che il curatore propone di ammettere al chirografo escluso il privilegio spettante alle cooperative di produzione e lavoro), si può ricorrere ad una ammissione con riserva sui generis, tenuto conto che il committente fallito, obbligato in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, conserva l'azione di regresso verso l'appaltatore (il consorzio), che è l'obbligato principale?
oppure si può ipotizzare di chiedere al consorzio di pagare al fallimento le somme dovute ai lavoratori (ed eventualmente agli enti previdenziali) che sono stati ammessi al passivo del fallimento in forza dell'art. 29 cit?
oppure si deve portare il debito verso i lavoratori (e gli enti) ammesso al passivo, a riduzione del debito accertato verso l'appaltatore, senza che quest'ultimo possa opporre la cristallizzazione del proprio credito?
2) Per quanto riguarda, invece, l'accertamento dei crediti dei lavoratori, ritenete che operi la vis attractiva del giudice fallimentare anche in relazione all'accertamento dei fatti addotti dai lavoratori dipendenti che lamentano il mancato riconoscimento di diritti da parte del datore di lavoro (cooperativa), oppure è corretto che i lavoratori in primis ottengano una sentenza dal giudice di lavoro nei confronti del datore di lavoro (la cooperativa subappaltatore) e successivamente presentino domanda di ammissione al passivo del committente fallito? in questo caso, il curatore - che comunque è estraneo alle vicende che hanno riguardato il lavoratore e il suo datore di lavoro - potrà esclusivamente sollevare le eccezioni consentite dall'art. 29 (ad esempio nel caso in cui la prestazione lavorativa sia stata svolta in un periodo nel quale l'appalto non era ancora in essere).
3) Il curatore potrebbe escludere il credito del consorzio (appaltatore) sollevando l'eccezione che si tratti di una interposizione fittizia di manodopera, sulla base di elementi fattuali che depongono in questo senso ?
Ringrazio anticipatamente per il Vostro contributo. Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2018 10:58RE: Appalto Servizi e responsabilità ex art. 29 DLGS 276/2003
Il secondo comma dell'art. 29 del dlgs 10/09/2003, n.276 dispone, nella sua attuale versione, che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
Tale norma va ben oltre la previsione già esistente dell'art. 1676 c.c. che, nel prevedere l'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente per ottenere il pagamento del proprio credito retributivo direttamente dal quest'ultimo, pone un duplice limite: il committente é tenuto a pagare solo i dipendenti dell'appaltatore (ciò sembra escludere la sussistenza dell'obbligo nei confronti di altri ausiliari dell'appaltatore non dipendenti, come ad esempio il subappaltatore) e solo nei limiti delle somme di cui egli é ancora debitore nei confronti dell'appaltatore al momento in cui il dipendente chiedeva il pagamento. Per la verità la portata della norma civilistica è stata estesa dalla giurisprudenza anche ai rapporti tra appaltatore e subappaltatore in quanto il contratto di subappalto altro non è- si è detto (cfr. Cass. 09/08/2003, n. 12048)- che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, per cui anche in questo rapporto ricorre l'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi; fermo restando che la norma del codice civile non consente l'azione diretta dei lavoratori dipendenti del subappaltatore nei confronti del committente "principale".
Con la riforma del 2003 e succ. modifiche, si ha un netto cambiamento rispetto a questa previsione perché, per quanto qui interessa, la responsabilità solidale riguarda non solo i crediti retributivi del lavoratore, ma anche gli oneri contributivi maturati a favore degli enti previdenziali sulle retribuzioni dovute ai lavoratori; inoltre viene eliminato il limite del debito che il committente ha nei confronti dell'appaltatore in quanto il committente risponde in solido con l'appaltatore e/o il subappaltatore senza limite di importo, a prescindere dal fatto se egli sia debitore o meno dell'appaltatore e/o del subappaltatore per crediti da questi ultimi maturati in forza del contratto d'appalto.
In sostanza, il committente che sia imprenditore assume, per legge l'obbligo di corrisponderei i trattamenti retributivi, nel contenuto e nei limiti temporali specificati nella norma citata, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore e anche dei subappaltatori, in solido con costoro, senza alcun obbligo per i lavoratori beneficiari di una preventiva escussione del loro datore di lavoro.
Orbene, supponendo che A sia il committente ora fallito, B il consorzio appaltatore e C la, o le cooperative subappaltatrici, l'applicazione della normativa sopra riportata al caso concreto, comporta:
a- che i dipendenti di C possono insinuarsi al passivo del committente A, ove vanno ammessi, verificata la fondatezza delle domande, in via pura e semplice e non con riserva, posto che la riserva di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 96- che è l'unica che potrebbe interferire con la materia in esame- attiene ai crediti condizionali e ai crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale; previsione in cui rientrano tutte quelle fattispecie caratterizzate dalla sussistenza di una responsabilità sussidiaria in capo al fallito, nel mentre nel caso la responsabilità del committente è diretta in solido con altri. E, come è noto, l'elencazione contenuta nell'art. 96 ha carattere tassativo, con la conseguenza che ogni altra riserva eventualmente apposta, non rientrante in una delle indicate categorie (e, comunque, non contemplata da leggi speciali), deve ritenersi come non apposta.
La solidarietà comporta anche che i dipendenti possono chiedere il pagamento dei loro crediti anche al loro diretto datore di lavoro C subappaltatore e all'appaltatore B, fermo restando che non possono percepire più del loro credito. Nei rapporti interni, invece l'obbligazione solidale va divisa tra i più condebitori e nel caso, quale il presente, in cui il committente A sostanzialmente è obbligato a pagare un debito del datore di lavoro C, si ha che quando A pagherà i dipendenti potrà chiedere in via di rivalsa o regresso a C il rimborso di quanto sborsato, in conformità degli artt. 61 e 62 l.fall.; egualmente B, anch'esso coobbligato, se paga lui i dipendenti di C, potrà chiedere a questi il rimborso di quanto pagato, in forza del disposto di cui all'art. 1299 c.c. , dato che B e C non sono falliti..
E' pacifico che i lavoratori dipendenti devono sottostare al principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per cui. se intendono azionare il loro credito nel fallimento, devono farlo presentando domanda di insinuazione al passivo e incardinando, quindi, in questa sede il giudizio per l'accertamento delle loro pretese creditorie, ed. ovviamente, i loro crediti, sia nei confronti del diretto datore di lavoro che nei confronti dei coobbligati solidali, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis c.c.
Questo per quanto riguarda i dipendenti, nel mentre completamente diversi sono i rapporti tra l'appaltatore B e il committente A. Il primo, se ha maturato dei crediti per prestazione di servizi o altro nei confronti di A, dovrà azionare il suo credito nel fallimento con la domanda di insinuazione. Crediamo che tale credito non goda di alcun privilegio in quanto il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5bis, c.c.- che parla di consorzi- riconosce la prelazione ai crediti vantati, oltre che dalle cooperative agricole, dai consorzi di cooperative agricole, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, sicchè ai crediti estranei al settore agricolo e non riguardanti il corrispettivo per la vendita di prodotti effettuata da una cooperativa agricola o da un consorzio tra cooperative agricole, non può essere riconosciuto detto privilegio. Inoltre non ci sembra possibile una compensazione tra questo credito del consorzio B verso il committente A e il credito che ques'ultimo avrà per il rimborso di quanto pagato ai dipendenti, sia perché, come detto, A paga i debiti di lavoro dei dipendenti di C, per i quali è condebitore anche B, sicchè non vi è corrispondenza tra crediti e debiti tra A e B, sia perché il credito di A è solo eventuale in quanto non si sa se i dipendenti di C saranno pagati dal fallimento di A oppure da B o dallo stesso C.
Da ultimo, se il rapporto si è svolto come esposto- in cui A ha stipulato appalto con B che, a sua volta, ha sub appaltato i lavori a C- non vediamo alcuna interposizione fittizia di lavoro, a meno che questa non possa emergere da situazione specifiche concrete che non conosciamo e che comunque bisognerebbe dimostrare..
Zucchetti SG srl
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