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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
finanziamento Soci
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Patrizia Sisinni
Lecce26/11/2017 19:04finanziamento Soci
A seguito della dichiarazione di fallimento di una srl, il socio ha chiesto l'ammissione al passivo di finanziamenti precedentemente effettuati per come risulta dalla contabilità, pari a 300.
Nell'ambito delle verifiche contabili è emerso che lo stesso socio, nell'anno precedente il fallimento, abbia avuto in restituzione (quali finanziamenti) euro 700, residuando i suddetti 300 di cui chiede l'ammissione.
Se si dovesse ammettere il credito residuo del socio di euro 300, in fase di successiva richiesta di restituzione da parte della Curatela per euro 700 ex art 2467 cc, potrebbe il socio chiedere la compensazione tra il suo credito ammesso per 300 e quanto richiesto dalla Curatela in restituzione ( euro 700)?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2017 20:20RE: finanziamento Soci
La postergazione dei crediti per finanziamenti vantati dai soci, dettata dall'art. 2467 c.c., ha la funzione di evitare che con finanziamenti formalmente diversi dai conferimenti il socio possa sottrarsi al proprio tipico rischio, rendendo meno vantaggioso per costui il ricorso alle forme di finanziamento alternative al conferimento di capitale proprio, in quanto, nelle ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale previste dal comma 2, viene negato il diritto ad esigere il rimborso con lo stesso grado di prelazione attribuito alle altre categorie di creditori e viene stabilito l'obbligo di restituire il rimborso ottenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società.
Poiché nel suo caso il socio ha ottenuto il rimborso del finanziamento per 700 nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento rimanendo ancora creditore per 300, egli deve restituire la somma di cui ha ottenuto il rimborso e, quindi, insinuandosi al passivo per 300 egli non ha effettuato alcuna compensazione, ma ha detratto dal suo originario credito quando già incassato, allo stesso modo che un fornitore, fatta una fornitura per 1000 sia stato pagato per 700.
Questa differenza tra detrazione della somma accontata e compensazione è rilevante proprio ai fini della risposta alla sua domanda. Invero, le Sez. unite della Cassazione (Cass. sez. un. 14/10/2010, n. 16508) con una articolata decisone, hanno chiarito che quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Le S.U. sottolineano poi la differenza tra questa ipotesi e quella della revocabilità dei pagamenti parziali avvenuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento qualora il creditore sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, proprio con la considerazione che il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti.
In sostanza, in questo ultimo caso, non si è formata alcuna preclusione endofallimentare, tale da impedire l'esperibilità dell'azione revocatoria, con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore giacchè il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta in conformità della richiesta non presupponeva, neppure implicitamente, alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta. Ciò nonostante, ci permettiamo di suggerire di inserire all'atto dell'ammissione per 300, che il curatore si riserva di chiedere con separato atto la restituzione della somma di 700 ottenuta dal socio, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, a rimborso parziale del finanziamento, giusto il disposto dell'art. 2467 c.c., e di adire le vie legali in caso di mancato accoglimento della richiesta; o, comunque, una frase simile che faccia già capire che la curatela non è acquiscente all'avvenuto rimborso.
Zucchetti Sg srl
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