Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

quote di partecipazione a fondo comune date in pegno per mutuo

  • Patrizia Ciampi

    Avellino
    13/10/2019 16:12

    quote di partecipazione a fondo comune date in pegno per mutuo

    Buongiorno,
    sono curatore del fallimento di una s.a.s. che non ha adempiuto all'art.16 l.f. pertanto solo a seguito della domanda di insinuazione tardiva di una banca presso cui è stato intrattenuto un rapporto di mutuo lo scrivente è venuto a conoscenza che la società fallita risulta proprietaria di quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento che sono state date in pegno come garanzia per l'apertura del mutuo di cui sopra.
    E' corretto ammettere la banca al passivo fallimentare quale creditore pignoratizio e constetualmente chiedere alla società di gestione del fondo l'immediato smobilizzo delle quote di partecipazione sottoscritte dalla società fallita a favore del fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2019 19:01

      RE: quote di partecipazione a fondo comune date in pegno per mutuo

      Se non prospettabile una revocatoria della costituzione del pegno 8art. 67 co. 1 nn. 3,4, art. 67 co. 2 l.fall.) tale da giustificare una eccezione revocatoria, il credito va ammesso con collocazione pignoratizia , sempre che naturalmente sia data la prova della regolare costituzione del pegno.
      Quanto alla ulteriore richiesta la risposta è negativa perchè, una volta riconosciuta la collocazione pignoratizia, trova applicazione l'art. 53 l.fall. che consente al creditore pignoratizio ammesso al passivo come tale di realizzare il pegno anche durante il fallimento, previa autorizzazione del giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'art. 107. L'unica alternativa è che il curatore chieda e soia autorizzato dal giudice delegato "a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente"; ossia il curatore ha la possibilità o di vendere lui il bene oggetto del pegno, che rimane a garanzia del pagamento del creditore quale pignoratizio, oppure a riscattare il bene pagando in prededuzione il creditore pignoratizio.
      Zucchetti Sg srl