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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
INSINUZIONE AL PASSIVO DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
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MARCO PAUTASSI
SAVIGLIANO (CN)25/09/2018 12:33INSINUZIONE AL PASSIVO DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Buongiorno,
L'Agenzia Entrate Riscossione si insinua al fallimento per somme iscritte a ruolo, aggio ex art. 17 , c. 1, d.lgs. 112/99, spese ex art. 17, comma6, d.lgs. n. 112/99, diritti ex art. 17, comma 7/bis d.lgs. 112/99.
Il ruolo viene notificato e consegnato in data successiva al fallimento.
Nel progetto di stato passivo, ho escluso le somme riferite agli aggi, diritti e spese in quanto credito post - concorsuale.
L'Agenzia Riscossione, nelle osservazioni al progetto, chiede l'ammissione in chirografo delle spese ex art. spese ex art. 17, comma6, d.lgs. n. 112/99 come
stabilito nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione VI^ Sezione Civile n. 26284 del 06/11/2017.
E' corretta tale richiesta da parte dell'AE Riscossione, considerando che il ruolo è stato notificato dopo la data di dichiarazione del fallimento?
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/10/2018 22:11RE: INSINUZIONE AL PASSIVO DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Anche se lo stesso Ufficio del Massimario della Cassazione, nella Relazione del 27/6/2017, ha correttamente parlato di "resistenze sul punto della giurisprudenza di merito", è principio consolidato in giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equi-ordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l. fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare" (conformi a quella citata nel quesito sono Cass. 25802/2015, dalla quale è tratto lo stralcio citato, e 4861/2010).
Quanto sopra, prosegue la Corte nella citata sentenza 25802/2015: "in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore".
Tale motivazione ci pare convincente.
Segnaliamo, peraltro, in giurisprudenza di merito, una sorta di "soluzione intermedia", seguita, fra gli altri, dal Tribunale di Milano.
Secondo tale tesi, il credito per le spese segue la stessa "logica" del credito relativo agli aggi e, pertanto, deve essere ammesso al passivo ove risulti posta in essere e provata, da parte dell'agente della riscossione, una qualche attività esattiva (quantomeno la notifica della cartella di pagamento), prima della sentenza di fallimento (Trib. Milani, Circolare al Curatore del 20/1/2010).
E' ovvio che l'istanza di ammissione al passivo non potrà che essere presentata dopo il fallimento, ma la ratio di questa soluzione, che peraltro a nostro avviso appare scarsamente giustificata sotto il profilo giuridico, è che, nel caso in cui l'agente sia rimasto inerte, sia giustificata la mancata ammissione al passivo di ogni accessorio.
Infine ricordiamo, ed è sempre la stessa sentenza n. 25802/2015 a puntualizzarlo, che : "il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso".
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