Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CESSIONE DI RAMO DI AZIEND

  • Raffaella Vatteroni

    Massa (MS)
    09/12/2019 10:13

    CESSIONE DI RAMO DI AZIEND

    nell'ambito di una procedura di Concordato Preventivo si è addivenuti alla provvisoria aggiudicazione di un ramo di azienda nel quale è ricompresa una concessione demaniale marittima.
    Il Comune ha notificato alla società concordataria i canoni demaniali marittimi maturati post domanda di concordato.
    Al fine di addivenire alla cessione del ramo di azienda il Comune ritiene di poter rilasciare l'autorizzazione al sub ingresso in concessione solo dopo che siano stati pagati i canoni demaniali (almeno quelli maturati post domanda di concordati e aventi natura "prededuttiva")
    nell'ambito della procedura non si è ancora addivenuti ad alcuna ripartizione dell'attivo e risultano insinuati i crediti dei professionisti che hanno lavorato per la presentazione della domanda di concordato e per l'ammissione alla procedura.
    Non ho trovato alcuna indicazione in merito a privilegi riconosciuti per i crediti vantati dallo stato a titolo di canoni per il rilascio di concessioni demaniali marittime.
    si chiede un chiarimento sul punto.
    Grazie
    Dott.ssa Raffaella Vatteroni
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/12/2019 20:00

      RE: CESSIONE DI RAMO DI AZIEND

      Non abbiamo trovato precedenti sulla natura privilegiata del credito per concessioni demaniali marittime, con cui si intendono quelle di spiagge e simili. Riteniamo che, data la fonte e la regolamentazione del rapporto, questo non possa essere rapportato al normale rapporto di locazione convenzionalmente stipulato tra privati, cui si riferisce l'art. 2764 c.c., né possa essere rapportato alla fattispecie di cui all'art. 2774 c.c., che concede un privilegio immobiliare ai crediti dello Stato per canoni dovuti dal concessionario di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali e altro, per la natura eccezione dei privilegi, che non consente interpretazioni analogiche. Comunque, salvo leggi speciali che ci sfuggono, quest'ultimo privilegio è quello che più si avvicina e si potrebbe giustificare una sua applicazione attraverso una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 2774 c.c. (ammessa anche per le norme di carattere eccezionale), ma se tra i componenti dell'azienda manca l'immobile, il credito comunque passa in chirografo.
      Per tranquillità è, quindi, preferibile considerare che i canoni post concordato in prededuzione, vadano considerati, nell'ambito delle stesse, quali chirografari, per cui se riesce a pagare tutte le prededuzioni, può anche anticipare, se ne ha le disponibilità, i canoni prededucibili.
      Zucchetti SG srl