Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Coobbligazione solidale

  • Alessandro Cordioli

    Villafranca di Verona (VR)
    28/09/2017 18:04

    Coobbligazione solidale

    La società assicuratrice, A, ha rilasciato polizza fidejussoria per rimborso IVA su richiesta della società B, a favore della Amministrazione Finanziaria, C.
    Con riferimento alla medesima polizza, la società D ha sottoscritto appendice di coobligazione con la quale si è obbligata "...a versare in qualunque momento ed a semplice richiesta...senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate....", ed ha dichiarato "...di rinunciare...ai diritti ad esso eventualmente derivanti dagli art. 1955, 1956 e 1957 c.c., liberando la società (A) dall'osservanza delgli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati".
    La polizza è stata escussa da C e la società assicuratrice ha liquidato la somma garantita alla società C medesima.
    La società A si è già insinuata al passivo della procedura concorsuale che interessa la società B, ottenendo il riconoscimento del proprio credito in via privilegiata.
    La società A si insinua ora, seppur tardivamente, anche al passivo della società D, richiedendo il riconoscimento del medesimo credito, in via chirografaria.
    Il credito della società A va riconosciuto nello stato passivo della società D (coobbligata solidale con B) senza alcuna condizione? Oppure, al contrario, occorre subordinare il riconoscimento all'eventuale mancato pagamento da parte della procedura B?
    Grazie molte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2017 18:50

      RE: Coobbligazione solidale

      Da quanto intuiamo D, con la sottoscrizione dell'appendice di coobligazione, si è obbligata a versare ad A, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate da A, in forza della fideiussione richiesta da B, a favore della Amministrazione Finanziaria, C.
      Se è così, ove questo rapporto sia intervenuto soltanto tra A e D, si è avuta una espromissione non liberatoria del debito di B verso A per l'eventuale escussone della fideiussione, oppure, ove all'accordo abbia partecipato anche B, si è avuto un accollo, sempre non liberatorio; è inutile approfondire questo aspetto perché le conseguenze non cambiano in quanto in entrambe le ipotesi, non essendo stato liberato il debitore principale B, questi e D sono coobbligati in solido verso A per quanto da questa sborsato a seguito della escussione della fideiussione in favore di C.
      A, pertanto, vanta verso B un credito per regresso, essendo stata escussa la fideiussione rilasciata in favore di C, e eguale credito verso D, a seguito della espromissione o dell'accollo, e, di conseguenza, A può, a norma degli artt. 62 e 63 l.f., insinuarsi al passivo dei fallimenti di entrambi i debitori, ed in entrambi può essere liberamente ammesso, fermo restando che non può incassare più del credito vantato.
      Zucchetti SG srl