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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
A7.6 e A7.8 gestione ipoteca privilegio speciale
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Vincenzo Di Paolo
Pompei (NA)20/11/2017 12:32A7.6 e A7.8 gestione ipoteca privilegio speciale
Buongiorno,
a seguito di opposizione Equitalia viene ammessa al passivo ai sensi L.449/97 art. 24 c.33.
Trattasi di revoca di un finanziamento per la costruzione/ristrutturazione di un Albergo, allo stato ad Equitalia sono stati corrisposti i riparti parziali( inizialmente ammesso in chirografo). Il bene non è stato ancora venduto.
Si precisa che sullo stesso bene grava un ipoteca sempre per un finanziamento emesso da una banca. La banca è regolarmente ammessa al passivo,credito ipotecario, per un importo più elevato(sta ricevendo riparti parziali come Equitalia pertanto essendo ipotecario ha diritto a ricevere i riparti in chirografo) rispetto al credito di Equitalia.
L'inserimento del grado:
"CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro" risulterebbe essere una scelta corretta?
Con questa opzione il credito diverrebbe privilegio generale e quindi pagato integralmente, ,mentre siamo orientati su un privilegio speciale con pagamento in chirografo e poi integralmente al momento della vendita dell'immobile.
Vogliate fornirci delucidazioni in merito alla corretta gestione dei creditori e alla scelta esatta del privilegio.
Grazie in anticipo per la disponibilità.
Distinti saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2017 19:45RE: A7.6 e A7.8 gestione ipoteca privilegio speciale
Il comma 33 dell'art. 24 della legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che "Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751- bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti nè a forme di pubblicità".
Da questa dizione si deducono tre dati rilevanti:
1-il privilegio previsto dalla norma citata è un privilegio mobiliare, tant'è che la richiamata disposizione dice che è posposto ai crediti di cui all'art. 2751 bis c.c., che regola, appunto, una serie di privilegi mobiliari. Peraltro i privilegi che leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro sono presi in considerazione soltanto dall'art. 2777, comma 3, c.c. che tratta dei privilegi mobiliari;
2-trattasi di privilegio mobiliare di carattere generale, posto che non sono indicati i beni su cui grava (i privilegi immobiliari sono invece tutti speciali), per cui è da ritenere che oggetto del privilegio sia l'intera massa mobiliare e solo questa e non i beni immobili, neanche in via di collocazione sussidiaria in quanto la legge non attribuisce al credito in questione la collocazione sussidiaria sugli immobili. Nella nostra tabella dei privilegi è utilizzabile la voce Prg. 19.1, Prefer. A7.8 Gen- CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro".
3- la natura mobiliare del privilegio esclude ogni conflittualità con l'ipoteca che grava sull'immobile in quanto sono diversi i beni su cui gravano le due prelazioni. Solo se ci fosse una coincidenza, la norma richiamata dà la preferenza alle garanzie già esistenti, ma questa situazione, come detto, non ricorre nella fattispecie.
In conclusione, il creditore in questione va pagato con il ricavato dalla vendita dei beni mobili, dopo aver soddisfatto, in ordine, le spese di giustizia ex art. 2755 c.c. e i creditori di cui all'art. 2751 bis c.c.; il creditore ipotecario va invece soddisfatto con il ricavato della vendita dell'immobile gravato da ipoteca.
Zucchetti Sg srl
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Vincenzo Di Paolo
Pompei (NA)21/11/2017 09:43RE: RE: A7.6 e A7.8 gestione ipoteca privilegio speciale
Grazie per la pronta risposta.
Distinti saluti
Dott. Narducci Gennaro
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