Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione ultratardiva da parte di Ente per la riscossione

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    30/04/2018 11:30

    insinuazione ultratardiva da parte di Ente per la riscossione

    Buongiorno,
    in un fallimento due Enti comunali regolarmente avvisati ex art 92 L.F.(nei termini marzo 2016) a seguito della sentenza di fallimento della società debitrice (marzo 2016), trascorsi il termine per procedere alle insinuazioni tardive del credito (ottobre 2017 - un anno dalla prima udienza di stato passivo esecutiva), presentano a mezzo Ente della riscossione richiesta di insinuazione ultratardiva (gennaio 2018) motivando che l'Ente per la riscossione non ha ricevuto alcuna comununicazione art 92 L.F..
    Appare evidente che nel caso il credito insinuato vada escluso. Mi chiedevo, però se avete conoscenza di sentenza di merito che avesserro accertato anche l'ipotesi in cui risultasse che la delega all'Ente della riscossione fosse stata data nei termini per procedere all'insinuazione tardiva ossia se la delega fosse stata conferita prima del ottobre 2017.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/04/2018 17:41

      RE: insinuazione ultratardiva da parte di Ente per la riscossione

      Non ci risultano decisioni specifiche sul punto.
      Qualche settimana addietro abbiamo affrontato lo stesso problema con riferimento a comunicazione fatta all'Agenzia delle Entrate tempestivamente e a domanda ultra tardiva dell'agente per la riscossione e per sua comodità le riportiamo quanto nell'occasione scritto.
      "L'Agenzia delle Entrate non è un terzo estraneo al rapporto tributario, ma ne è il titolare, che poi demanda il concessionario alla riscossione. Ed, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "In tema di fallimento, alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo" (Cass. sez. un. 15/03/2012, n. 4126, che spiega tale soluzione con ampia motivazione e richiami normativi).
      Se l'Agenzia delle Entrate conserva la titolarità del credito e anche la legittimazione alla riscossione, condividiamo che l'Amministrazione finanziaria, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento del contribuente, comunicasse all'agente per la riscossione tale evento, in modo da consentirgli di effettuare l'insinuazione al passivo che gli aveva demandato.
      Proprio in questa materia la S. Corte (Cass. 13 ottobre 2011 n. 21189), ha affermato che bisogna considerare ai fini della tardività colpevole il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze".
      Non sono sentenze testuali (per cui non è possibile dare una opinione sicura), ma indicative della necessità di non tener conto di ciò che avviene nei rapporti interni tra Agenzia delle entrate e gli ex addetti alla riscossione. Qualora ritenga di confermare questa linea, la sua proposta non deve essere il rigetto nel merito della domanda, ma la inammissibilità per mancanza di prova che il ritardo è dovuto a causa non imnputabile al creditore.
      Zucchetti Sg srl