Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Trattamento interessi per creditori aderenti ad accordi 182 bis L.F. cui fa seguito con soluzione di continuità il falli...

  • Doriana Buttarello

    Padova
    07/12/2016 17:41

    Trattamento interessi per creditori aderenti ad accordi 182 bis L.F. cui fa seguito con soluzione di continuità il fallimento.

    Spett.le Forum,
    sottopongo il seguente quesito:
    sono stata nominata curatore di una società in liquidazione dal 2011. Successivamente alla messa in liquidazione, nello stesso anno, l'impresa stipula con gli Istituti di credito e alcuni fornitori un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis L.F., che viene omologato nel 2012. A causa del mancato adempimento nei termini convenuti, l'accordo decade. La società promuove pertanto, nel dicembre 2015, una domanda di concordato ex art. 161, 6° comma L.F., cui fa seguito il deposito del piano liquidatorio entro i termini assegnati. Il Tribunale tuttavia non ammette alla procedura di concordato, ritenendo non sussistenti i presupposti per assicurare la percentuale del 20% ai creditori chirografari e, su richiesta del P.M. viene dichiarato il fallimento.
    Mi trovo ora ad esaminare le domande di insinuazione al passivo degli istituti di credito i quali espongono il capitale maggiorato degli interessi convenzionali.
    Mi sorge il dubbio se siano ammissibili o meno gli interessi al saggio contrattuale. A mio modo di vedere, infatti, gli accordi ex art. 182 bis L.F. hanno avuto un effetto novativo che ha "cristallizzato" il credito degli Istituti.
    Nella sostanza detti rapporti non risultano più operativi ma in attesa di rientro dalla stipula degli accordi, con revoca degli affidamenti in essere.
    Di fatto, pertanto, quei rapporti di conto corrente sono venuti meno per passare ad una fase "recuperatoria/contenziosa" (anche se formalmente gli istituti non hanno tecnicamente passato la posizione a sofferenza legale). Questo mi induce a pensare che debba essere riconosciuto esclusivamente l'interesse legale semplice e non più l'interesse composto con capitalizzazione trimestrale al tasso contrattuale (ovviamente fino al deposito della domanda di concordato prenotativo essendo procedure consecutive).
    Gradirei un Vostro parere sulla questione.
    Vi ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.
    Doriana Buttarello - Padova

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/12/2016 20:39

      RE: Trattamento interessi per creditori aderenti ad accordi 182 bis L.F. cui fa seguito con soluzione di continuità il fallimento.

      Pensiamo che nessuno possa dare una risposta sicura alla sua domanda perché essa propone uno dei casi più complessi quanto a consecuzione tra procedure, venendo in considerazione procedure di carattere diverso e, una di essa, forse neanche definibile una procedura concorsuale. Ci riferiamo all'accordo di ristrutturazione dei debiti che, pur avendo subito modifiche rispetto alla versione originaria, tutte tendenti verso la concorsualizzazione, permangono, a nostro avviso, ancora oggi alcuni elementi insormontabili a qualificarlo come una procedura concorsuale, quali: a-la mancanza dello spossessamento, seppur attenuato; b-la mancanza di organi procedurali di direzione; c-l'intervento omologatorio del tribunale limitato ad un controllo di legittimità ed esteso, in caso di opposizioni, alla sola valutazione della idoneità del piano a soddisfare integralmente i creditori estranei all'accordo; d-la mancanza di ogni limite al rispetto della graduazione delle preferenze in quanto superato dal consenso degli interessati; e-la mancanza di una votazione formativa di una maggioranza (la quota del 60% costituisce soltanto una soglia da superare per giustificare l'avvio della procedura); f-la mancanza di una norma similare a quella di cui all'art. 184 che rende obbligatorio il concordato anche per i dissenzienti, i quali, infatti devono essere pagati integralmente (tranne che per gli accordi di ristruturazione bancaria, di cui alla'rt. 182septies); g-mancanza art. come 69bis, decorrenza periodo sospetto da domanda di concordato cui sia seguito il fallimento, e come 168, ult. comma, inefficacia iscrizioni ipotecarie 90 giorni prima.
      Questa situazione ci fa ritenere che siano rapportabili alla procedura iniziale di ristrutturazione dei debiti solo quegli effetti previsti dalla legge stessa e nei limiti della stessa; e cioè quelli di cui all'ult. comma dell'art. 182bis, per il quale "A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo". Questa è l'unica successione secondo noi che consente una retrodatazione, altrimenti le procedure successive non possono essere considerate consecutive. Per questo motivo, crediamo che, nel suo caso, gli interessi contrattuali decorrano fino alla data del fallimento, visto che il concordato non è stato ammesso o, a voler essere estensivi, quanto meno fino alla data della domanda di concordato con riserva.
      Zucchetti SG srl