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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
NOTIFICA COMUNICAZIONE EX ART. 92 L.F.
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Massimo Mustarelli
Pavia14/04/2021 11:53NOTIFICA COMUNICAZIONE EX ART. 92 L.F.
Buongiorno,
a luglio 2018 ho inviato PEC con comunicazione ax art. 92 ad un creditore della fallita, la stessa non risulta essere nè accettata nè consegnata nonostante l'indirizzo sia corretto e coincidente con quello presente su INIPEC.
La notifica è comunque da ritenersi valida per errore non imputabile e risolvibile da Curatore?
Grazie del prezioso aiuto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/04/2021 19:13RE: NOTIFICA COMUNICAZIONE EX ART. 92 L.F.
A norma del primo comma dell'art. 92 l. fall., il curatore "comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore".
La norma, come si vede prevede due ipotesi: che il creditore abbia un indirizzo di posta elettronica certificata, nel qual caso il curatore deve inviare a questo indirizzo l'avviso in questione, oppure non disponga di un tale indirizzo, nel qual caso il curatore deve provvedere con lettera raccomandata; non è prevista invece, l'ipotesi, che il creditore abbia un indirizzo Pec, ma che a questo indirizzo il messaggio non venga recapitato, che, invece è situazione contemplata per le comunicazioni successive dall'art. 31bis, lì dove dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. "Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente (ossia quando il creditore non ha comunicato il porprio indirizzo di posta elettronica con la domanda di insinuazione), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
Per le comunicazioni successive alla prima (che è quella di cui all'art. 92) , quindi, in caso di mancato recapito del messaggio diventa rilevante stabilire se la mancata consegna sia imputabile al destinatario o non; in caso positivo, il messaggio è depositato in cancelleria e in caso negativo bisogna riprovvedere alla comunicazione. E' applicabile lo stesso sistema anche per la prima comunicazione, con la variante che, in caso di colpevolezza del destinatario il curatore debba procedere all'invio della raccomandata? Nel silenzio della legge riteniamo si dare risposta affermativa per due motivi; in primo luogo perché si tratta di un sistema garantista che ein secondo perché l'art. 92 prevede il ricorso alla raccomandata "in ogni altro caso", tra cui può farsi rientrare anche la mancata ricezione.
In sostanza, se lei ha la sicurezza che il messaggio non è sttao recapitato, , è consigliabile che provveda a spedire una raccomandata avente il contenuto della pec che aveva trasmesso e, comunque il contenuto dell'art. 92, in modo da permettere al creditori di venire a conoscenza del fallimento e di potersi insinuare, seppur in via tradiva o super tardiva.
Zucchetti SG srl
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