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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
azione revocatoria
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Enzo Cerboni
Poggibonsi (SI)18/06/2021 10:50azione revocatoria
In data 28/06/2016 è passata in giudicato sentenza di revocatoria ordinaria di un complesso immobiliare a suo tempo trasferito con un atto di compravendita tra la fallita ed una nuova società costituita dai familiari dallo stesso amministratore della fallita.
Nel periodo antecedente al 28/06/2016 sono stati stipulati, in parte preliminari di vendita non registrati e senza data certa dalla fallita e in parte dalla newco.
Inoltre sempre nel periodo antecedente alla data della sentenza di revocatoria sono stati stipulati dalla nuova società contratti di locazione ancora in essere.
E' intezione della procedura vendere mediante asta pubblica tutti gli immobili, possibilmente liberi da vincoli contrattuali
Che effetti ha l'azione revocatoria sui preliminari di vendita? E su i contratti di locazione? I canoni di locazione successivi alla sentenza di revocatoria sono riscuotibili dal fallimento?
Grazie
E.C-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2021 20:12RE: azione revocatoria
Mancano due dati rilevanti: la revocatoria ordinaria è stata iniziata o continuata dal curatore del fallimento? la domanda revocatoria è stata trascritta?
Presumibilmente la risposta è positiva ad entrambe le domande ed il fatto che la domanda revocatoria sia stata trascritta fa sì che gli effetti della sentenza revocatoria e della trascrizione della stessa risalgano alla data della iniziale trascrizione della domanda, con conseguente inopponibilità al fallimento, che ha iniziato o continuato la revocatoria ordinaria, indipendentemente dalla registrazione o meno dei preliminari.
Se le cose non stanno come ipotizzato, ci faccia sapere.
Zucchetti SG srl
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Enzo Cerboni
Poggibonsi (SI)21/06/2021 09:32RE: RE: azione revocatoria
In data 28/06/2016 è stata trascritta, presso la conservatoria, dalla curatela, azione revocatoria la cui sentenza definitiva è di aprile 2021. L'atto di compravendita immobiliare revocato e del 23/02/2015.
Nel lasso di tempo intercorso tra l'atto di compravendita (23/02/2015) e la trascrizione dell'azione revocatoria del 28/06/2016 sono stati stipulati preliminari di vendita e contratti di locazione. Alcuni preliminari riportano data antecedente all'atto revocato.
Che effetti ha l'azione revocatoria sui preliminari di vendita? E su i contratti di locazione? I canoni di locazione successivi alla sentenza di revocatoria sono riscuotibili dal fallimento? Grazie E.C-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/06/2021 19:52RE: RE: RE: azione revocatoria
Posto che la domanda revocatoria è stata trascritta in data 28.6.2016, gli effetti della sentenza che dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita impugnato, risalgono a tale data, con la conseguenza, da un lato che sono inopponibili alla curatela gli atti dispositivi compiuti dall'acquirente soccombente in revocatoria, dopo tale data e, dall'atro, che sono validi ed opponibili alla curatela gli atti dispositivi dallo stesso compiuti prima della data indicata, salvo sempre gli effetti della trascrizione; dispone infatti l'ult. comma dell'art. 2901 c.c. che l'inefficacia dell'atto revocato non pregiudica i diritti (di qualsiasi tipo, di trasferimento di diritti reali come di godimento) acquisiti a titolo oneroso da terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Precisazione importante nella specie perché, prima del 28.6.2016, l'acquirente del bene stipulato un contratto preliminare di compravendita dello stesso bene oggetto del contratto di vendita revocato e un contratto di locazione. Orbene il (o i) contratto preliminare, essendo a sua volta soggetto a trascrizione a norma dell'art. 2645 bis c.c., non è opponibile alla massa dei creditori ove non trascritto prima del 28.6.2016, anche se stipulato prima di tale data e, di contro, lo è ove trascritto prima della data indicata..
Diversa è la situazione per il (o i ) contratto di locazione, che non è soggetto a trascrizione, salvo che non sia ultra novennale, per cui trova piena applicazione l'ult. comma dell'art. 2901 c.c.; di conseguenza, nel caso di trasferimento di bene poi dato in locazione, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla alienazione è opponibile al conduttore, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente alla locazione con data certa, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua, come nel suo caso, la locazione, questa non è pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso.
Tuto questo discorso ricostruttivo riguarda la opponibilità della revocatoria a terzi, ma non incide sul diritto alla percezione dei canoni giacchè il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente (poi fallito), né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente.
In sostanza a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare della compravendita, la proprietà del bene oggetto del contratto revocato rimane in capo all'acquirente e il curatore ha il diritto di ottenere la restituzione del bene per consentire alla massa di soddisfarsi sullo stesso e nulla di più, per cui i frutti prodotti dall'immobile come i canoni competono al proprietario e non al fallimento vittorioso in revocatoria.
Zucchetti SG srl
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