Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rimborso alla compagnia assicuratrice di crediti assicurati

  • Giuliano Canovi

    San Polo d'Enza (RE)
    12/05/2014 11:40

    rimborso alla compagnia assicuratrice di crediti assicurati

    Buongiorno Vi sottopongo il seguente questito.
    La società fallita (società A) aveva assicurato il prorpio credito verso clienti (Società B). A seguito del fallimento del un cliente (Società B) la compagnia assicuratrice ha pagato alla società fallita (società A) il credito il credito assicurato (credito vs società B).
    Successivamente in sede di riparto finale della società cliente fallita (società B) sono state distribuite somme alla società fallita di cui sono curatore (società A).
    Ora la compagnia assicuratrice chiede la restituzione pro quota del sinistro pagato.
    Nel merito la richiesta mi pare corretta.
    Chiedo quale sia la modalità corretta di procedere da parte della compagnia di assicurazione per ottenere la restituzione della somma:
    - Deve insinuarsi richiedendo l'importo in prededuzione ? (sarebbe una supertardiva)
    - Devo fare istanza al GD perche mi autorizzi alla restituzione della somma in quanto non di competenza della procedura (come sostenuto dalla compagnia di assicurazione ) ?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/05/2014 20:05

      RE: rimborso alla compagnia assicuratrice di crediti assicurati

      La Compagnia assicuratrice, dopo aver pagato ad A il credito che questa vantava verso B, poteva chiedere di surrogarsi, nel fallimento di B, alla posizione del creditore A. Non avendolo fatto e non avendo A rinunciato alla domanda di insinuazione nel passivo di B, giustamente il curatore del fallimento B ha pagato, nei limiti consentiti, il creditore A.
      E' chiaro che il fallimento A non può trattenere detta somma perché, essendo stato già soddisfatto dalla Assicurazione, attuerebbe un indebito, per cui la Compagnia assicuratrice può, come giustamente lei dice, pretendere il versamento di quanto il fallimento A ha ricevuto dal fallimento B.
      A noi pare che tale credito possa essere considerato prededucibile nel fallimento A, per cui il curatore può pagarlo su semplice domanda del creditore nei limiti consentiti dall'art. 111 bis, co. 3, ossia se il credito non è contestato e se l'attivo è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
      Zucchetti Sg srl