Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi su deposito cauzionale a locatore fallito

  • Irma Coiro

    Ravenna
    21/03/2014 11:46

    interessi su deposito cauzionale a locatore fallito

    In relazione al fallimento del locatore si chiede se sono da calcolare e riconoscere gli interessi sul deposito cauzionale corrisposto all'inizio del contratto di locazione prima che fosse dichiarato il fallimento della socità locatrice , in relazione alla norma generale che interrompe il decorso degli interessi con il deposito della sentenza . Si chiede anche se il credito del conduttore per il deposito deve essere necessariamente riconosciuto a seguito di insinuazione al passivo , considerando che i pagamenti dei canoni sono regolari .
    In attesa di riscontro porgo distinti saluti
    Irma Coiro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/03/2014 11:40

      RE: interessi su deposito cauzionale a locatore fallito

      Posto che a norma del primo comma dell'art. 80, "il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto", rimane il deposito cauzionale come se nulla fosse successo. A sua volta la vendita del bene locato, che non tocca la locazione, determina il trasferimento in capo all'acquirente dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di locazione, comprese le obbligazioni scaturenti dall'eventuale deposito cauzionale e, quindi, il nuovo acquirente-locatore risponde - anche - dell'obbligo di restituzione in favore del conduttore del deposito cauzionale. E, poiché il deposito cauzionale è considerato solitamente come un pegno irregolare in relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungibilità dei beni che ne formano oggetto (il denaro), la sua accessorietà comporta che normalmente (in mancanza di accordi diversi o di compensazioni) il trasferimento dell'immobile determina automaticamente il trasferimento del deposito cauzionale; ossia, il venditore (che vende un bene locato) trasferisce, per così dire, non solo il rapporto locativo, ma anche il possesso del pegno, ovvero della cauzione (cfr. da ult. Cass. 11/10/2013 n. 23164).
      Ne consegue che il conduttore, fallito il locatore, continua il rapporto ,locativo, prima con la curatela e poi con l'acquirente del bene, e al momento della cessazione del rapporto, potrà chiedere la restituzione della cauzione, che non sia servita a coprire eventuali canoni impagati o danni procurati all'immobile. Così configurata la questione, non sorge proprio il problema del blocco degli interessi, dal momento che non si sta discutendo di una somma che il creditore chiede di insinuare al passivo.
      Zucchetti SG Srl