Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

aggi di riscossione richiesti da Equitalia

  • Silvia Pavanello

    Milano
    19/03/2015 12:25

    aggi di riscossione richiesti da Equitalia

    Buongiorno.
    Equitalia chiede il privilegio su aggi di riscossione relativi a crediti della società poi fallita, verso terzi, pignorati da Equitalia ante-fallimento.
    Non è chiaro, allo stato, se ( e quando ) Equitalia abbia incassato ( quantomeno) parte del credito dal terzo pignorato.
    In tal caso è ( ugualmente ) corretta la richiesta del privilegio ?
    Chi , almeno in linea teorica, dovrebbe sopportare gli oneri di riscossione di Equitalia ?
    Il Fallimento è pendente presso il Tribunale di MIlano
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/03/2015 19:53

      RE: aggi di riscossione richiesti da Equitalia

      Abbiamo espresso altre volte la nostra opinione sul punto dicendo che, popichè attualmente il compenso di riscossione stabilito a favore del concessionario del servizio riscossione tributi e' posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impostore ovvero del contribuente, e in via esclusiva carico di quest'ultimo in caso di riscossione coattiva del tributo, lo stesso costituisce un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario. Non può, pertanto, l'aggio configurarsi come un accessorio del credito tributario, proprio perché questo trova il suo fondamento nell'obbligo dei consociati di partecipare, secondo la propria capacità contributiva, alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il credito per compensi costituisce, come detto, la remunerazione del servizio di riscossione e garantisce le risorse economiche e gli incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato.
      Questa autonoma causa del credito per aggio impedisce anche di estendere ad esso il privilegio attribuito al tributo passando attraverso il primo comma dell'art. 2749 c.c., secondo il quale il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione in quanto il compenso per riscossione coattiva non costituisce l'indennizzo delle spese giudiziali di esecuzione (distintamente previsto e calcolato), ma rappresenta il rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali, derivanti dalla difficoltà di esazione del credito.
      Di conseguenza, se il credito per compensi di riscossione coattiva non può qualificarsi ne' come accessorio del tributo ne' come spese ordinarie di intervento nell'esecuzione, non gode di privilegio del privilegio che assiste il credito per il tributo, né in via diretta quale accessorio né in via mediata quale spese di intervento nell'esecuzione, per cui non rimane, ove l'aggio venga riconosciuto, che l'ammissione in chirografo.
      Nel caso, poi, sembra di capire che l'aggio viene chiesto quale rimborso delle spese dell'esecuzione presso il terzo; queste spese potrebbero godere del privilegio di cui all'art. 2755 c.c., ma se sono state utili alla massa, quando cioè l'esecuzione ha permesso che un bene o un credito del fallito non fosse disperso, ma se Equitalia ha incassato il credito prima del fallimento, tale utilità manca e, quindi, anche le spese dell'esecuzione andrebbero collocate in chirografo.
      Zucchetti SG Srl