Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

comunicazione via pec del progetto di stato passivo

  • Giovanni Dell'Eva

    Forlì (FC)
    09/10/2014 15:30

    comunicazione via pec del progetto di stato passivo

    Buongiorno
    vorrei sottoporre il seguente quesito.
    In sede di caricamento in fallco delle anagrafiche dei fornitori di una società fallilta sono state inserite le pec reperite presso il registro delle imprese; tutte le comunicazioni sono state inviate agli indirizzi pec e regolarmente ricevute (senza alcuna anomalia in sede di ricezione).
    A distanza di tempo, ma nei termini di legge, viene notificata via pec una domanda tardiva da parte di uno dei creditori originariamente inseriti. Il creditore si domicilia presso un legale che indica la propria pec quale indirizzo per ricevere le successive comunicazioni.
    In anagrafica l'indirizzo non viene modificato (rispetto a quello della società originariamente caricato e riscontrato come valido) ed il progetto di stato passivo in cui è contenuta la tardiva non viene inviato alla pec del legale ma a quello della società.
    Nessuna osservazione viene proposta, nessuno si presenta in udienza ed il credito viene ammesso senza riconoscimento del privilegio richiesto.
    In sostanza il legale della società non ha mai conosciuto il progetto di stato passivo in quanto nulla è stato notificato alla sua pec; la notifica è stata fatta alla pec della società che, ripeto, risulta regolamente ricevuta.
    La notifica fatta dalla curatela del progetto di stato passivo può essere considerata valida comunque e quindi il creditore può solo proporre opposizione al provvedimento di esecutività dello stato passivo oppure ci sono altri rimedi?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:26

      RE: comunicazione via pec del progetto di stato passivo

      Classificazione: PEC
      No, la trasmissione del progetto di stato passivo alla Pec del creditore non può essere considerata valida, dal momento che questi aveva rilasciato mandato ad un legale presso il quale aveva eletto domicilio ed, in più, il legale ha espressamente di voler ricevere le successive comunicazioni al proprio indirizzo Pec; del resto, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 95, il progetto di stato passivo va trasmesso "ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo".
      Si tratta di una nullità sanabile. Per sanarla bisognerebbe fissare, d'accordo con il g.d., una nuova udienza di verifica e trasmettere al giusto indirizzo il progetto di stato passivo;, in sostituzione si potrebbe tentare di comunicare all'indirizzo del legale l'esito della decisione presa dal giudice, che farebbe decorrere il termine per l'impugnazione e per eccepire anche la mancata trasmissione del progetto di stato passivo, ma questa via è rischiosa per vari motivi, per cui consigliamo di riportare indietro le sfere dell'orologio ripartendo dal momento in cui si è verificata la irregolarità.
      Zucchetti Sg Srl