Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art. 2752 co. 4

  • Maria Franziska Fiori

    Motta di Livenza (TV)
    22/10/2012 13:49

    Privilegio ex art. 2752 co. 4

    Buongiorno, avrei piacere di confrontarmi in merito al privilegio riconosciuto "ai crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per le finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni". Mi chiedo se il privilegio si estende anche, a seconda dei casi, agli oneri accessori o alle sanzioni. Propenderei per una risposta negativa. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2012 18:38

      RE: Privilegio ex art. 2752 co. 4

      Anche noi siamo per la risposta negativa alla luce della lettera del quarto (in realtà, ora terzo) comma dell'art, 2752 c.c., raffrontato ai due commi che lo precedono.
      Nel terzo comma si parla, infatti soltanto dei crediti "per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale (con il dl. 201 del 2011, è stato chiarito che il riferimento alla legge per la finanza locale deve intendersi effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali) e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", senza alcun accenno alle sanzioni e altri accessori; a differenza di quanto da sempre disposto nel secondo comma (una volta terzo), che attribuisce il privilegio ai crediti dello Stato "per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto". Anche per le imposte dirette dello stato non era previsto nel primo comma il privilegio per le sanzioni e il legislatore, per estenderlo anche a questa voce ha docvuto modificare la disposizione con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ora, infatti, il primo comma della'rt. 2752 dispone che "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche…..".
      Zucchetti SG Srl
      • Maria Franziska Fiori

        Motta di Livenza (TV)
        23/10/2012 11:36

        RE: RE: Privilegio ex art. 2752 co. 4

        Segnalo, sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 17767, pubblicata il 16.10.2012, la quale specifica che le sanzioni sulla Tariffa di igiene ambientale non possono essere ammesse al fallimento con privilegio.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/10/2012 19:51

          RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2752 co. 4

          La ringraziamo per la segnalazione. Non conoscevamo la sentenza della Cass. del 16.10.2012 n. 17767 quando abbiamo risposto alla sua domanda alcuni giorni fa e ci fa piacere rilevare che la Corte sia giunta alla nostra stessa conclusione.
          Per comodità degli utenti, riportiamo qui di seguito la parte della citata sentenza che riguarda la collocazione degli gli accessori delle imposte di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c.:
          ""2.2. Del tutto distinti da quelli sin qui richiamati sono invece gli elementi da considerare ai fini della soluzione della ulteriore questione relativa alla estensibilità del privilegio previsto dall'art. 2752 comma 3 al credito per penalità, che il Tribunale fiorentino ha escluse.
          Non utile al riguardo deve ritenersi il richiamo alla interpretazione estensiva di tale norma, alla quale si è fatto ricorso (cfr, sopra) in relazione al rinvio, in essa contenuto, alla legge sulla finanza locale. Il ricorso alla interpretazione estensiva si mostra non utile perché l'art. 2752, al comma 2, contiene una espressa previsione del privilegio in relazione al credito per sopratasse, ma si riferisce al solo credito tributario per I.V.A., mentre in relazione ai crediti per tributi locali (come la T.I.A.) il comma 3 fa riferimento ai solo credito per l'imposta: la diversa disciplina dettata dalle stesso articolo di legge per i due crediti tributari costituisce quindi un serio ostacolo per chi intendesse interpretare la volontà del Legislatore nel senso di estendere il privilegio, in caso di tributi locali, alle sanzioni pecuniarie. Tali argomenti, in effetti, figurano già sviluppati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 1 n.780/1997; n.1061/1994) per escludere la estensibilità del privilegio, previsto per l'I.R.P.E.F. dal comma primo dell'art. 2752 (che del pari non fa riferimento alle sanzioni, ma al solo importo dell'imposta), alle sopratasse, e ricomprendere invece nel privilegio, in applicazione estensiva del disposto dell'art. 2749 cod.civ., oltre che agli interessi, anche l'indennità di mora, in quanto assolvente alla medesima finalità risarcitoria degli interessi.
          D'altra parte, neppure può condividersi l'argomento secondo il quale quanto già affermato da questa Corte in relazione alla indennità di mora ed alla sua natura meramente risarcitoria -e non di sanzione afflittiva varrebbe anche per le penalità di cui si discute, e quindi giustificherebbe una interpretazione estensiva dell'art. 2749 cod.civ. volta a ricomprendere nel privilegio anche tale credito. Invero, la natura sanzionatoria dello stesso non può essere esclusa -come suggerisce la ricorrente- per il fatto che l'art. 23 del Regolamento comunale attuativo della T.I.A., in base al quale la penalità è irrogata, non ne prevede anche la conversione con altre pene pecuniarie, o non prevede alcuna esimente né altri istituti tipici delle sanzioni amministrative, atteso che l'applicazione nella specie di tali istituti deriva dalle norme generali in materia di sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs.n. 472/1997. Sì che in effetti tale argomento non supera i limiti di una petizione di principio. Si impone pertanto il rigetto del ricorse, senza provvedere al regolamento delle spese di questo grado, non avendo l'intimato svolto difese".
          Zucchetti SG srl .
    • Irma Coiro

      Ravenna
      15/11/2013 00:35

      RE: Privilegio ex art. 2752 co. 4

      In merito all'argomento in discussione , vorrei avere chiarimenti sulla spettanza del privilegio anche per le addizionali regionali e comunali del sostituto d'imposta e delle relative sanzioni . Grazie . dr.ssa Irma Coiro
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        19/11/2013 19:41

        RE: RE: Privilegio ex art. 2752 co. 4

        Per queste imposte dovrebbe trovare applicazione il primo comma dell'art. 2752 c.c. lì dove parla di "imposta locale sui redditi", per cui nel privilegio rientrerebbero anche le sanzioni.
        Zucchetti SG Srl