Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo per credito garantito da pegno su polizze vita

  • Rossella Casari

    MODENA
    03/10/2012 18:54

    insinuazione al passivo per credito garantito da pegno su polizze vita

    La banca presenta domanda di insinuazione al passivo per il credito vantato in seguito a finanziamento chirografario in parte garantito da pegno su polizze vita.
    Il credito viene richiesto tutto in privilegio pignoratizio; nella domanda di insinuazione la banca chiede anche di escutere le polizze costituite in pegno ed a trattenere il ricavato.
    A mio parere dovrebbe essere ammesso come credito pignoratizio specificando però nei limiti di quanto sarà realizzato con la vendita delle polizze mentre il residuo andrà in chirografo.
    Sarà poi il giudice delegato a decidere chi dovrà vendere le polizze.
    Occorre inserire nei beni non inventariati le suddette polizze al valore nominale?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2012 13:41

      RE: insinuazione al passivo per credito garantito da pegno su polizze vita

      La sua ultima domanda è cruciale ai fini della soluzione della questione posta perché attiene al problema che è a monte riguardante la sorte di una polizza vita a seguito del fallimento del beneficiario.
      Sul punto è bene ricordare che il conflitto giurisprudenziale in passato manifestatosi è stato composto con l'intervento delle Sez. Un. che, con la sentenza n. 8271 del 2008, hanno chiarito che "In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento" (La Corte aggiunge che il curatore potrebbe, nei casi in cui il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori, agire in revocatoria relativamente ai premi pagati).
      Se è così la polizza non va acquisita all'attivo fallimentare e, di conseguenza, la Banca può realizzarla chiedendo il riscatto nei limiti consentiti dal contratto assicurativo; mancando il bene oggetto del pegno all'attivo fallimentare il credito della banca va ammesso al passivo in chirografo.
      Se, per un qualche motivo, non è applicabile alla fattispecie la interpretazione sopra richiamata, la polizza va inventariata e bisogna fare riferimento all'art. 53 l.f., che consente al creditore pignoratizio di vendere il bene oggetto del pegno (riscattare la polizza) previa autorizzazione del giudice delegato, che provvede con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 53.
      Zucchetti SG Srl