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PRIVILEGIO ARTIGIANO ART.2751-BIS N.5

  • Paolo Remia

    Ancona
    19/10/2013 11:16

    PRIVILEGIO ARTIGIANO ART.2751-BIS N.5

    L'Art.36 del Decreto Legge 9/2/2012, n.56 convertito nella Legge 4/4/2012 N.35, ha modificato l'art. 2751-bis cod.civ. n.5, prescrivento che il privilegio compete all'impresa artigiana,"definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti". Sembrerebbe, pertanto, che un credito artigiano sia privilegiato qualora l'impresa artigiana risulti iscritta all'albo artigiani e che l'unica documentazione necessaria per l'attribuzione del privilegio sia allegare alla domanda di insinuazione il certificato di iscrizione. Di conseguenza il Curatore dovrebbe ammettere il credito in privilegio senza la necessità di indigare sulle dimensioni dell'impressa (volume di ricavi, entità dei beni strumentali, ..ecc).
    Quanto sopra deriverebbe dal fatto che le disposizioni legislative vigenti non fanno alcun riferimento alle dimensioni dell'impresa, ma esclusivamente alla alla caratteristica dell'attività ed al n. dei dipendenti.
    E' corretta detta interpretazione?
    Dott.Paolo Remia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2013 17:37

      RE: PRIVILEGIO ARTIGIANO ART.2751-BIS N.5

      L'interpretazione da lei fornita è una delle interpretazioni data all'art . 2451 bis, n. 5 c.c. a seguito della modifica introdotta con l'art. 36 del D.L. n. 5 del 2012, convertito dalla L. n. 35 del 2012 , che però noi, come altre volte abbiamo detto, non condividiamo. A nostro parere, a seguito di detta modifica, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane continua ad essere requisito necessario ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio artigiano in quanto tale iscrizione non spiega di per sè alcuna influenza - neppure quale presunzione "iuris tantum" della natura artigiana dell'impresa - ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, dettato in tema di privilegi; la nuova norma precisa che a tal fine, la relativa nozione di artigiano deve ricavarsi non alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 c.c., ma dalla valutazione dei requisiti richiesti dalla legge speciale n. 443 del 1985, e successive modifiche.
      Siamo giunti a questa conclusione perché è questa legge che individua i criteri dimensionali per la qualifica dell'impresa artigiana, per cui sarebbe illogico dettare una norma che stabilisce con dovizia di particolari quando un una impresa possa considerarsi artigiana e poi non applicarla lì dove la legge concede il privilegio ai "crediti dell'impresa artigiana", sostenendo che basta l'iscrizione, che la stessa legge dispone essere "costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane" e non certo per il privilegio; inoltre, l'intero art. 2751 bis c.c. tutela il lavoro nelle sue varie forme e sarebbe in contrasto con questo fine concedere il privilegio artigiano per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, perché tra queste vi sono anche imprese di grosse dimensioni in cui il capitale è fortemente prevalente sulla forza lavoro, la cui remunerazione il legislatore ha inteso tutelare con la concessione del privilegio.
      Zucchetti SG srl