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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio speciale mobiliare ex art. 2778 nr. 7
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Andrea Mingiardi
La Spezia24/09/2013 15:49Privilegio speciale mobiliare ex art. 2778 nr. 7
Buonasera, Equitalia chiede l'ammissione di privilegio mobiliare speciale ex art. 2778 nr. 7. Nel dettaglio del ruolo verifico che si stratta di imposta di registro "locazione fabbricati". Considerato che il privilegio speciale può gravare solo su beni individuati, mi chiedo come l'imposta di registro per la locazione di immobili possa vantare di un privilegio speciale mobiliare. In altre parole considerato che nel caso in questione l'imposta di registro colpisce un bene immobile credo vi sia una contraddizione nella richiesta di Equitalia e quindi ritengo dover ammettere in chirografo quanto richiesto per "registro locazione fabbricati". Preciso inoltre che a parte due immobili ed un'autovettura, la fallita non ha beni mobili sui quali far gravare il privilegio speciale mobiliare.
Grazie per il vs.supporto.
Cordialità
A.Mingiardi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/09/2013 19:35RE: Privilegio speciale mobiliare ex art. 2778 nr. 7
Dal momento che il credito insinuato attiene all'imposta di registro riguardante la locazione di beni immobili, non vi è dubbio che Equitalia avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento del privilegio immobiliare di cui al n. 4 dell'art. 2780 c.c., che fa riferimento ai tributi indiretti di cui al primo comma dell'art. 2772 c.c., e non il privilegio speciale mobiliare di cui al n. 7 dell'art. 2778 c.c., che fa riferimento ai tributi indiretti indicati dall'art. 2758 c.c..
La domanda da farsi è se è sufficiente tale errore ad escludere il riconoscimento del privilegio che sarebbe dovuto. La risposta non è agevole; se ci si ferma al dato letterale, il creditore ha chiesto un privilegio che non può essere riconosciuto per cui il credito va ammesso in chirografo, tuttavia quel creditore, pur errando nel richiamo della norma, ha esposto il rapporto da cui nasce il credito e il relativo privilegio, il cui riconoscimento, trattandosi di questione di carattere giuridico, è di competenza del giudice.
L'errore potrebbe essere quindi superato dalla considerazione che la parte è tenuta a raccontare i fatti e il giudice ad applicare il diritto; tuttavia, nel caso vi è un altro impedimento al riconoscimento del privilegio, che nasce dalla natura speciale dello stesso (mobiliare o immobiliare che sia), dato dal fatto che l'attuale art. 93, comma terzo, n. 4, l. fall. richiede che il creditore, nella domanda di insinuazione, deve indicare, oltre al titolo di prelazione, "la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale". Equitalia avrebbe dovuto, quindi, indicare gli immobili su cui gravavano i privilegi, cosa che non ha fatto avendo chiesto il riconoscimento di un privilegio mobiliare. E' da tenere conto però che secondo la Cassazione (da ult. Cass. 22/03/2013, n. 7287), "in tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93, terzo comma, n. 4, legge fall., quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati"; sicchè, se dalla documentazione risulta chiaro quali sono gli immobili assoggettati, si potrebbe superare anche la carenza della domanda circa l'individuazione dei beni.
Ovviamente tutto ciò richiede, a volte, un lavoro non indifferente cui, a volte, i curatori, effettuano ovviano limitandosi a rigettare la domanda, così lasciando al creditore di fare le dovute precisazioni in sede di opposizione allo stato passivo. Quale via seguire è una scelta che compete a lei e nel caso optasse per questa seconda soluzione, sarebbe opportuno motivare il rigetto sia con riferimento alla erronea indicazione del privilegio, sia alla mancanza della indicazione dei beni gravati.
Zucchetti SG Srl
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Mattia Villan
Porto Viro (RO)16/02/2018 16:05RE: RE: Privilegio speciale mobiliare ex art. 2778 nr. 7
Mi unisco alla discussione ponendovi il seguente quesito.
L'agente della riscossione chiede il riconoscimento del privilegio di cui all'oggetto individuando alcuni beni mobili mai acquisiti all'attivo del fallimento in quanto venduti dalla fallita diverso tempo prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
La tesi del creditore è quella secondo la quale la violazione cui fa riferimento il credito insinuato è il 2013 quando tutti i beni erano ancora in pieno possesso della fallita.
Alla luce di ciò, ritente vada riconosciuto il privilegio richiesto?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/02/2018 20:01RE: RE: RE: Privilegio speciale mobiliare ex art. 2778 nr. 7
Prima dell'inizio dell'espropriazione il creditore che abbia un privilegio generale si trova nella stessa condizione dei chirografari, perchè solo dopo l'apertura della stessa in cui vi sia il concorso tra più (esecuzione individuale) o tra tutti i creditori (esecuzione collettiva), si realizza la possibilità dell'esercizio della prelazione sui beni mobili oggetto dell'espropriazione, che può colpire anche beni acquisiti dal debitore dopo l'insorgenza del credito; di contro i privilegiati speciali, in quanto titolari anche di un diritto reale di garanzia, possono evitare, già nella fase pre esecutiva, che possibili vicende riguardanti la condizione giuridica dell'oggetto del privilegio possano ripercuotersi negativamente sul diritto del creditore che di tale privilegio è munito. Una volta, però, aperto il concorso, il privilegio speciale attua soltanto una situazione di prelazione ad estensione oggettiva più limitata rispetto al privilegio generale, in quanto i crediti assistiti da privilegio generale (tranne quelli che hanno un privilegio sussidiario sugli immobili) possono essere sodisfatti in via prelatizia col ricavato di tutti beni mobili, nel mentre i privilegiati speciali soltanto col ricavato dei beni oggetto del loro privilegio.
Né discende che se nell'esecuzione, individuale o collettiva che sia, i beni oggetto del privilegio speciale- quale è quello nella fattispecie vantato dal creditore- non sono stati rinvenuti né liquidati, il credito privilegiato non può essere soddisfatto con la prelazione astrattamente attribuitagli, ma passa in chirografo.
Zucchetti Sg srl
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