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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
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Roberta Aldini
Sassuolo (MO)06/02/2013 15:29Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Mi trovo a valutare l'ammissione del credito di un Avvocato così articolata:
A) credito su proforma assistito da ordinanza immeditamente esecutiva emessa dal tribunale per le somme richieste nella nota proforma, al netto della ritenuta, nonche le spese legali liquidate, oltre ad accessori di legge
oltre agli interessi legali dal D.I. alla data del fallimento
B) credito su proforma
oltre agli interessi legali dalla scadenza del pagamento della nota proforma alla data del fallimento.
Tutto quanto sopra richiesto con privilegio ex art. 2751 bis 2° c.
Propongo l'ammissione come segue:
A)
-ammissione della proforma liquidata in D.I., al netto della cassa e dell'IVA, con privilegio
-spese liquidate in decreto (anche se mancante fattura o notaproforma del legale), comprensive di cassa ed IVA, con privilegio
-interessi legali calcolati dal D.I. alla data di fallimento per la proforma in D.I., escludendo l'IVA della proforma e sulle spese legali liquidate, con privilegio.
-cassa ed iva della proforma in D.I. ammessa in chirografo, non ritenendo escludibile l'IVA essendo liquidata nel D.I.
B)
- ammissione della proforma, al netto della cassa e dell'IVA, con privilegio
- cassa della proforma in chirografo
- interessi legali calcolati dalla scadenza del pagamento alla data di fallimento, escludendo l'IVA, con privilegio.
- Iva della proforma esclusa
Chiedo conferma della proposta di ammissione?
Grazie infinite
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2013 18:19RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
A)
1-ammissione della proforma liquidata in D.I., al netto della cassa e dell'IVA, con privilegio. Si, siamo d'accordo.
2-spese liquidate in decreto (anche se mancante fattura o nota proforma del legale), comprensive di cassa ed IVA, con privilegio.
Si, ma in chirografo. Il privilegio per spese di giustizia è previsto per i giudizi esecutivi e non per quelli di cognizioni, tra i quali rientra quello monitorio per decreto ingiuntivo.
3-interessi legali calcolati dal D.I. alla data di fallimento per la proforma in D.I., escludendo l'IVA della proforma e sulle spese legali liquidate, con privilegio.
Si ma nei limiti di cui all'art. 2749 c.c., che è la norma che regola il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati.
4-cassa ed iva della proforma in D.I. ammessa in chirografo, non ritenendo escludibile l'IVA essendo liquidata nel D.I.
Si, siamo d'accordo.
B)
1-ammissione della proforma, al netto della cassa e dell'IVA, con privilegio
Si, siamo d'accordo
2- cassa della proforma in chirografo
Si siamo d'accordo
3-interessi legali calcolati dalla scadenza del pagamento alla data di fallimento, escludendo l'IVA, con privilegio.
Si, ma nei limiti di cui all'art. 2749 c,.c., per il motivo sopra detto.
- Iva della proforma esclusa.
Si siamo d'accordo.
Zucchetti Sg Srl
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Roberta Aldini
Sassuolo (MO)07/02/2013 14:37RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Potete cortesemente dettagliare meglio quanto segue:
" Il privilegio per spese di giustizia è previsto per i giudizi esecutivi e non per quelli di cognizioni, tra i quali rientra quello monitorio per decreto ingiuntivo."
per renderlo operativo per un "commercialista".
Grazie-
Roberta Aldini
Sassuolo (MO)07/02/2013 16:21RE: RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Mi spiego meglio.
Concordo sul fatto che le spese dei giudizi esecutivi siano sempre privilegiate, quando tutelato l'attivo del "futuro" fallimento.
La mia perplessità sull'ammissione chirografa delle spese del giudizio monitorio sta nel fatto che il credito che le ha originate è privilegiato e, secondo me, acquisivano lo stesso rango grado di privilegio.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/02/2013 19:07RE: RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
L'art. 2755 c.c. concede privilegio speciale, anteposto a tutti gli altri, ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (ossia sequestri e altre misure cautelari) e per espropriazione di beni mobili (ossia per il pignoramento che inizia l'esecuzione individuale e successivi atti ) nell'interesse comune dei creditori sui beni stessi; equale privilegio concede l'art. 2770 c.c. per le spese per atti conservativi ed espropriativi su beni immobili.
Questo privilegio prescinde completamente dalla qualità soggettiva dell'istante, che sia un professionista o un fornitore o un soggetto privato ad aver agito in via cautelare o esecutiva, il credito per le spese fatte gode dei privilegi detti in caso di fallimento; il credito per capitale godrà del privilegio che eventualmente lo assiste, per cui se l'azione esecutiva è promossa da un commercialista per il pagamento di prestazioni professionali, questi godrà nel successivo fallimento, del privilegio ex art. 2755 c.c. (o ex art. 2770 c.c.) per le spese del processo esecutivo e del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per il credito da prestazioni professionali.
La ragione della concessione di un privilegio di grado così elevato per le spese di giustizia esecutive (e cautelari) è data dal fatto che con il pignoramento (o con il sequestro) si limita il potere del debitore di disporre del bene pignorato, per cui se interviene il fallimento prima che il creditore esecutante sia stato pagato, quel pignoramento si è dimostrato essere nell'interesse di tutti i creditori alla conservazione del patrimonio su cui far valere le loro pretese; ed infatti le norme citate richiedono espressamente che le spese si siano risolte nell'interesse di tutti, tant'è, ad esempio, che il privilegio in questione non viene riconosciuto ad un pignoramento successivo, proprio perché manca di questa funzione, che è svolta dal primo pignoramento.
L'azione esecutiva è quella finalizzata a realizzare coattivamente l'adempimento- per fare l'esempio più semplice- il pagamento di un credito, qualora il debitore non adempia spontaneamente; ma non tutti i creditori possono agire esecutivamente in quanto debbono avere un titolo esecutivo. Questo titolo può essere precostituito (ad esempio una cambiale, un atto notarile, una scrittura privata autenticata relativamente alle obbligazioni di somme di danaro, ecc.-l'elenco è contenuto nell'art. 474 cpc). Un fornitore che dispone della sola fattura, ad esempio, o, come nel suo caso, il commercialista che ha effettuato una prestazione professionale, non hanno un titolo esecutivo e quindi devono formarlo; per arrivare a questo devono rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ecc., che condanni il debitore al pagamento della somma pretesa. Questo giudizio non ha natura esecutiva, ma cognitoria in quanto la sua funzione è quella di accertare l'esistenza del credito e condannare il convenuto a pagare , o ingiungere il pagamento in caso di decreto ingiuntivo, formando così il titolo da portare in esecuzione.
Il credito per le spese dei giudizi di cognizione non è assistito da alcun privilegio in quanto effettuate nell'interesse esclusivo del creditore cha ha agito e sono prive di qualsiasi utilità per la massa dei creditori. E, come il credito per le spese del giudizio esecutivo va distinto dal credito per prestazioni, così va tenuto distinto il credito per le spese del giudizio di cognizione da quello professionale. Non c'è da stupirsi di questo perché il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. assiste soltanto il credito per le retribuzioni professionali, ma i crediti che hanno una causa diversa (il privilegio è dato proprio in ragione della causa, ai sensi dell'art. 2745 c.c.) facenti capo allo stesso soggetto possono essere assistiti da altri privilegi (come le spese esecutive, l'Iva di rivalsa, ecc.) oppure in chirografo s eil legislatore non ha ritenuto di concedere una prelazione 8come le spese cognitorie, le stesse spese del professionista diverse dalla retribuzione, ecc.).
Zucchetti Sg Srl
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)18/09/2013 17:05RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
quindi se ho capito bene se ho una proforma dell'avvocato emessa a seguito di una sentenza di accoglimento di una opposizione ad un decreto ingiuntivo l'iva viene ammessa (ma poi l'avvocato non farà fattura alla procedura quando e se otterrà quegli importi, giusto?)mentre l'iva su una pro-forma per prestazioni professionali di cui si da dimostrazione ma che non sono legate a decreti ingiuntivi a favore, opposizioni etc etc. non va proprio ammessa? (anche in questo caso quando vado a ripartire le somme l'avvocato non farà fattura alla procedura fallimentare, dico bene? mentre il curatore trattiene una ritenuta del 20% e la versa, giusto?).
p.s.: e se a insinuarsi fosse uno studio associato di avvocati, il privilegio richiesto ex art. 2751 bis 2 va riconosciuto o no?.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2013 19:33RE: RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Trasmettiamo la sua domanda alla sezione fiscale e rispondiamo al quesito del post scriptum ricordando che di recente la S.C., riprendendo un pregresso orientamento ha ribadito che "La proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto pone, secondo consolidato orientamento, una mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consenta d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio, e, in simile evenienza, non può precludere di per sé il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito". (Cass. 11 luglio 2013, n. 17207). Ossia la Corte ha ribadito la natura personale del privilegio di cui all0'art. 2751 bis n. 2 c.c. nel senso che lo stesso assiste soltanto i crediti per prestazioni effettuate direttamente e personalmente dal professionista; ha ribadito che la presentazione della domanda di insinuazione da parte di uno studio associato genera la presunzione che la prestazione di cui si chiede il pagamento sia stata espletata dallo studio e non sia perciò personale, ma ha precisato che detta presunzione può essere vinta in presenza di elementi che consentano di individuare le prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio.
Zucchetti Sg Srl
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/11/2013 19:46RE: RE: RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Se il riparto prevederà solo il pagamento degli importi assistiti da privilegio, come ci pare evidente dal quesito, verranno pagati all'avvocato istante solo l'onorario e i relativi interessi legali, operando su tale complessivo importo la ritenuta d'acconto del 20% e versandola nei termini di Legge.
Ciò premesso, in entrambe le ipotesi descritte nel quesito l'avvocato dovrà emettere fattura per l'intero importo percepito, sommandovi CAP e IVA, che non gli verranno corrisposti e che quindi rimarranno a suo carico.
Ciò a meno che egli, in sede di fatturazione, non si avvalga di quanto stabilito dalla Risoluzione 127/2008, della quale si è dato ampio conto in altre risposte nella sezione fiscale del presente Forum.
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Simone Allodi
Milano10/02/2015 10:35RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Perdonate la domanda forse ingenua, ma non dovrei ammettere sia cassa che IVA al chirografo, da calcolarsi al momento del riparto su quanto effettivamente corrisposto? Perché l'IVA va esclusa?
Cordiali saluti
Tatiana Trova-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2015 20:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
A quale delle varie fattispecie rappresentate si riferisce?
Zucchetti Sg srl
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Silvia Gambatesa
Manfredonia (FG)28/03/2019 08:47RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Dal 1° gennaio 2018, i crediti per le retribuzioni degli avvocati, comprensive di imposta sul valore aggiunto (IVA) e contributo obbligatorio alla Cassa Forense (CPA), saranno privilegiati. Vi domando se questo valga anche in caso di insinuazione fatta su prenotulo, pertanto, in assenza di fattura.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2019 20:15RE: RE: Ammissione credito Avvocato per proforma o Avvisi di parcella
Si, l'ammissione, e con essa la collocazione del credito, prescinde dalla emissione della fattura.
Zucchetti SG srl
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