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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito del...
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Paolo Deidda
Milano21/11/2013 11:15ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito dello stipendio
Gent.ma redazione,
un lavoratore della società fallita si è insinuato al passivo per la richiesta del TFR e ultime mensilità non corrisposte. Si è insinuata anche la società finanziaria ala quale il suddetto lavoratore aveva ceduto, prima del fallimento, il quinto dello stipendi, che contrattualmente veniva garantito dalle retribuzioni mensili e dal trattamento di fine rapporto. La società finanziaria chiede al privilegio l'importo non più corrisposto alla stessa a causa dell'intervenuto fallimento ex art. 1263, 2751 bis n. 1 e 2777 cc, mentre il lavoratore chiede al privilegio gli importi ancora dovuti dalla società senza indicare la cessione del quinto dello stipendio. Quid juris? Riterrei corretto ammettere la società finanziaria come da domanda, stante la correttezza delle somme indicate ed ammettere il lavoratore per le retribuzioni ancora dovute e per la quota di TFR al netto di quanto richiesto già dalla società finanziaria. Vero è che così facendo il lavoratore potrà ottenere dall'INPS il pagamento solo parziale del TFR per la somma eventualmente ammessa dal GD.
Gradirei un Vostro giudizio. Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2013 19:48RE: ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito dello stipendio
Come abbiamo detto altre volte, in caso di cessione del quinto dello stipendio alla società mutuante, questa è creditrice soltanto nei confronti del suo debitore mutuatario (il dipendente) e, in tanto può rivolgersi al datore di lavoro in quanto e fin quando questi ha l'obbligo del pagamento dello stipendio, parte del quale (quella ceduta) il datore versa, per effetto della intervenuta cessione, direttamente alla società finanziaria cessionaria invece che al dipendente. Questo perché la cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate prima della dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, o comunque maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Cessato tale rapporto, il cessionario nulla può pretendere per il futuro dal datore di lavoro, che non è più tenuto al pagamento dello stipendio e per il pagamento del residuo dovrà rivolgersi al dipendente mutuatario.
Se la cessione riguarda il TFR (o anche il TFR), il cessionario ha diritto ad ottenere il pagamento di tale importo (fino ovviamente a concorrenza del suo credito) nel momento in cui, con la cessazione del rapporto, è maturato il diritto del lavoratore a percepire il TFR, per cui in questo caso la società cessionaria ha diritto ad insinuarsi al passivo per far valere il credito ceduto e maturato prima della dichiarazione di fallimento..
Per la parte che la Finanziaria può insinuare, essa gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi che l'assistono (art. 1263 c.c.).
La soluzione da lei proposta ci sembra pertanbto corretta, salvo a verificare l'entità del credito insinuato.
Zucchetti SG Srl
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Angelo Zanetti
Modena15/12/2014 13:57RE: RE: ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito dello stipendio
Buongiorno,
mi collego alla discussione per chiedere un parere su quanto segue:
1) Una finanziaria alla quale il dipendente ha ceduto il quinto dello stipendio, rimasta creditrice nei confronti di quest'ultimo, può essere ammessa al passivo del datore di lavoro fallito anche in assenza di insinuazione da parte del debitore principale (il dipendente medesimo)? A mio avviso no, in quanto se non viene accertato il credito del dipendente con lo stato passivo, non può essere ammesso neppure quello della finanziaria (che ha un credito per così dire "di regresso" verso il Fallimento).
2)Nel caso di dipendenti che hanno accantonato il TFR presso il Fondo di Tesoreria dell'Inps, poiché (come nel caso che mi occupa) essi hanno già fatto domanda di liquidazione prima della verifica dello stato passivo, l'Istituto erogherà gli importi direttamente ai dipendenti, senza insinuazione al passivo di questa parte di TFR. Mi chiedo se l'eventuale quota spettante alla finanziaria alla quale alcuni di tali dipendenti hanno ceduto il quinto dello stipendio viene decurtata da quanto liquidato dall'Inps direttamente al dipendente ed erogata dallo stesso Istituto alla finanziaria (e il Curatore può ammettere il dipendente per le altre competenze residue, con esclusione della domanda della finanziaria) oppure l'Inps liquida l'intero importo spettante al dipendente e il Curatore, se ne ricorrono i presupposti, deve ammettere il dipendente per il residuo al netto di quanto spettante alla finanziaria, con accoglimento della domanda di quest'ultima?
Il dubbio nasce in quanto l'Inps ha chiesto indicazione in merito ai nominativi delle finanziarie cessionarie.
Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione.
Cordiali saluti.
Enrica Giovanardi
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2014 19:22RE: RE: RE: ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito dello stipendio
Nella domanda si annida un equivoco, probabilmente alimentato dalle nostre precedenti risposte in cui si parlava di cessione di crediti futuri. In realtà la cessione di crediti determina il trasferimento del credito ceduto in capo al cessionario, e ciò avviene all'atto della cessione per i crediti già esistenti, e al momento del loro venire in essere per i crediti futuri; nel caso da lei proposto si parla di cessione di crediti tutti già scaduti ante fallimento, sia per le retribuzioni non pagate che per il Tfr già maturato con rapporto di lavoro cessato, per cui è pacifico che il trasferimento in capo al cessionario sia già avvenuto, di modo che la Finanziaria cessionaria può insinuare al passivo del fallimento del datore di lavoro non un credito di regresso, ma il credito, che era del dipendente e che a lei è stato trasferito con le garanzie e gli accessori che appartenevano al credito originario (art. 1263 c.c.).
Tanto comporta che anche se il dipendente non si insinua al passivo, la Finanziaria può farlo per la parte di credito a lei ceduto; ovviamente cessionario deve fornire la prova del credito e la prova della cessione e il fallimento debitore può opporre a lui tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, per cui il credito del cessionario può anche essere escluso dal passivo ove sia sfornito di prova, ma non per il fatto che il dipendente cedente non si sia insinuato.
Nella stessa condizione del fallimento si viene a trovare l'Inps, alla quale è stata notificata la cessione di una quota del Tfr, per cui l'Ente, ove paghi il Tfr al dipendente, deve tener conto che di una parte del credito non è più titolare il lavoratore ma la Fianziaria, per cui se paga il dipendente paga male. Ovviamente chi ha percepito un importo- sia il dipendente che la Finanziaria- non può più chiedere nel fallimento il pagamento dello stesso credito, ma solo di altri eventuali residui.
Zucchetti Sg Srl
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ROBERTO ROBERTI
PARMA15/09/2015 12:09RE: RE: RE: RE: ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito dello stipendio
Buongiorno,
mi collego alla discussione. Cessione del quinto della pensione e successivo fallimento dell'imprenditore individuale. La finanziaria ha restituito alla Procedura i quinti incassati successivamente alla data di fallimento. Ora si insinua al fallimento richiedendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. invocando la natura accessoria del credito ai sensi dell'art. 1263 c.c..
Ritengo che tale credito non debba essere ammesso in privilegio in quanto non si tratta di un credito da pensione valevole nei confronti della procedura fallimentare, ma debba essere riconosciuta la natura chirografaria.
Ringrazio per la vostra collaborazione. Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/09/2015 20:58RE: RE: RE: RE: RE: ammissione alo stato passivo di lavoratore subordinato e di società finanziaria alla quale era stato ceduto il quito dello stipendio
Dalla descrizione da lei fatta crediamo di capire che sia stato lo stesso imprenditore individuale, poi fallito, a cedere alla Finanziaria un quinto della sua pensione in cambio di un finanziamento e che per questo la Finanziaria ha restituito le quote versatagli dall'ente erogatore della pensione dopo la dichiarazione di fallimento, stante la inefficacia di cui all'art. 44 l.f.; ora la Finanziaria chiede il pagamento della somma restituita. Se è così, crediamo che la Finanziaria abbia ragione perché lei ha ricevuto il pagamento da terzi (l'ente erogatore) di una quota della pensione che le era stata ceduta e la cessione del credito comporta, a norma dell'art. 1263 c.c., il trasferimento del credito con i relativi privilegi che lo assistevano; avendo restituito l'incasso fatto dopo il fallimento, essa è rimasta creditrice del credito ceduto, che non è stato pagato, per cui, ora nel fallimento può, fa valere sempre il credito cedutogli, con il relativo privilegio che lo connotava.
Zucchetti SG Srl
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