Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

  • Giovanni Orso

    Castelfranco Veneto (TV)
    30/06/2012 09:23

    Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

    Vi espongo il caso riscontrato nella verifica di uno stato passivo.
    Il legale che ha assistito la società fallita in una causa chiede l'ammissione al passivo fallimentare, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc, delle proprie prestazioni professionali, nonché per il compenso pagato dallo stesso al legale domiciliatario, il quale ha fatturato la prestazione direttamente al dominus.
    Si precisa che nel mandato sottoscritto dalla società fallita figurano entrambi i legali.
    A questo punto mi chiedo se devo considerare come privilegiato il credito chiesto relativo ai compensi pagati dal dominus a favore del domiciliatario, oppure, lo tratto come un rimborso spese e quindi da ammettersi in via chirografaria.
    Personalmente propenderei per quest'ultima ipotesi, in quanto ritengo che, essendo il dominus che chiede l'insinuazione al passivo per crediti ex art. 2751 bis n. 2 cc, devo considerare in privilegio solo le prestazioni professionali svolte dal dominus a favore della società fallita e tratto come rimborso spese quelle somme che il dominus ha corrisposto al domiciliatario.
    Vi ringrazio anticipatamente per l'intervento e saluto cordialmente.
    Giovanni Orso.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2012 17:37

      RE: Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

      La sua proposta è ineccepibile. Invero, l'art. 2751 bis n. 2 c.c. accorda la prelazione soltanto ai crediti per le retribuzioni spettanti al professionista e ad ogni altro prestatore d'opera intellettuale; il privilegio, quindi, non compete a qualsiasi emolumento dovuto in forza di un contratto di prestazione intellettuale in sè considerato, ma solo al corrispettivo che, per essere riconducibile ad una prestazione di carattere personale del prestatore d'opera intellettuale, assume i connotati della retribuzione.
      Essendo inserito nel mandato anche il procuratore, questi avrebbe potuto presentare una autonoma domanda per le proprie prestazioni, ma avendo il legale del fallimento liquidato il procuratore, il relativo credito verso il cliente fallito non può che essere considerata una spesa ed è pacifico che il credito per rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute dal legale nell'esecuzione dell'incarico professionale a lui affidato dal cliente non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 - bis, n. 2, c.c., attesa l'evidente diversità di causa dei crediti in questione e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione (cfr.,Cass. 15/09/1995 n. 9763).
      Zucchetti SG Srl

      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        03/07/2015 14:27

        RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

        Mi scuso anzitutto per l'urgenza....
        Qualora il domiciliatario non fosse stato inserito nel mandato, ma indicato direttamente dal legale della società, è possibile riconoscere a quest'ultimo il privilegio anche per gli onorari spettanti al domiciliatario, che non ha avuto un rapporto diretto con la mandate poi fallita?
        Molte grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/07/2015 19:53

          RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

          Riteniamo di no perché, in questo caso, il costo del domiciliatario costituisce una spesa del legale che lo ha nominato; spesa di cui il legale può chiedere il rimborso ma non in privilegio in quanto il n. 2 dell'art. 2751bis c.c. attribuisce il privilegio soltanto al credito per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            04/07/2015 08:45

            RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

            Molte grazie.
            Spesso però accade che la possibilità di nominare domiciliatari sia prevista direttamente nel mandato conferito dalla società al legale della stessa.
            Distinti saluti.
            • Riccardo Pucher Prencis

              Treviso
              04/07/2015 20:52

              RE: RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

              La costruzione offerta è indubbiamente ineccepibile sotto il profilo formale.
              Tuttavia, mi sorge una riflessione.
              Se il legale svolge la propria attività su piazza, svolge personalmente tutte le attività e i relativi addebiti al cliente vengono trattati in privilegio (per la parte che costituisca prestazione d'opera intellettuale). Qualora operi fuori piazza, invece, per intuibili ragioni di economia (propria ma anche e soprattutto del cliente) nomina il domiciliatario e costui svolge in loco talune attività per conto del dominus. Però il relativo addebito si configura come una spesa e va al chirografo.
              Sarebbe possibile per il dominus inserire le attività svolte dal domiciliatario nella propria parcella, indicandole come una propria prestazione professionale (ancorché svolta con l'ausilio di una terza persona ... ma spesso accade che si faccia così anche su piazza, magari in udienza -per fare un esempio- si manda un collaboratore di studio) ed ottenere, quindi, il trattamento in privilegio (almeno per quelle prestazioni che costituiscono opera intellettuale)?
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                05/07/2015 19:31

                RE: RE: RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

                Siamo ben consci che la nostra risposta può sembrare formalistica, ma ci sembra che alla luce della normativa esistente non poteva essere diversa.
                Nel caso in cui, come rileva il dott. Cester, nel mandato dato all'avvocato sia a lui espressamente attribuita la facoltà di nominare domiciliatari, si può anche pensare che questi siano inclusi nel mandato, come se li avesse nominati direttamente il cliente solo che la scelta del nominativo è stata demandata all'avvocato. In tal caso, come abbiamo detto nella iniziale risposta del 2012, il domiciliatario procuratore potrebbe presentare una autonoma domanda per le proprie prestazioni; quando invece è il legale del fallimento che ha liquidato le spettanze del procuratore, il relativo credito verso il cliente fallito non può che essere considerata una spesa ed è pacifico che il credito per rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute dal legale nell'esecuzione dell'incarico professionale a lui affidato dal cliente non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 - bis, n. 2, c.c., attesa l'evidente diversità di causa dei crediti in questione e l'impossibilità di applicare la normativa sui privilegi oltre i termini della sua tassativa formulazione.
                Ci sembra, invece, difficile considerare, come prospetta il dott. Pucher Prencis, la prestazione del procuratore come propria dell'avvocato.
                Zucchetti SG srl
                • Diego Moscato

                  MILANO
                  11/07/2015 15:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

                  Scusate ma non potrebbe applicarsi la surrogazione?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  13/07/2015 20:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

                  Probabilmente lei intende far riferimento all'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.- in cui l'avvocato dovrebbe surrogarsi alla posizione del domiciliatario facendo valere il credito di questi nel fallimento-, ma non ne ricorrono le condizioni. Invero i presupposti necessari alla proposizione dell'azione surrogatoria sono: a) la qualità di creditore del soggetto agente; b) la titolarità in capo al debitore di un diritto o azione, di natura patrimoniale, non sottratto all'intervento surrogatorio dei creditori, verso un terzo; c) l'inerzia del debitore; d) il pericolo di danno che, dal comportamento omissivo del debitore, può derivare alle ragioni del creditore. Nella specie il domiciliatario non ha un credito verso il fallimento che non fa valere per inerzia, perché egli è stato nominato dall'avvocato su propria iniziativa ed è creditore di quest'ultimo.
                  Zucchetti SG Srl
                • Diego Moscato

                  MILANO
                  14/07/2015 13:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

                  no alludevo al pagamento con surrogazione ex art. 1201 e ss c.c. saluti
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  14/07/2015 21:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:UREGENTE - Privilegio del legale per compensi anticipati al domiciliatario

                  Avevamo scartato questa lettura perché ancor meno pertinente, giacchè la surrogazione presuppone il pagamento da parte di un terzo, che viene surrogato nella posizione dell'accipiens; nel caso il domiciliatario non è pagato da un terzo ma dal suo debitore, che è l'avvocato, perché si sta muovendo dall'ipotesi che il domiciliatario sia stato nominato dall'avvocato.
                  Zucchetti SG srl