Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

  • Simona Baldassarre

    Buccinasco (MI)
    27/10/2013 12:04

    art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

    Buon giorno, il caso è il seguente:
    Contratto di finanziamento Fondiario con iscrizione ipotecaria contestuale alla prima erogazione (30/7/2007). Il mutuo è per 21 milioni di euro e il valore dell'ipoteca volontaria è per 42 milioni di euro, il tasso convenzionale è stato indicato nella nota di trascrizione.
    Il totale delle erogazioni alla data del fallimento ammonta a 8,7 milioni di euro. La fallita si è resa inadempiente delle rate di preammortamento a far data da quelle scadute il 10/4/2009. Partendo dal principio che debba intendersi come data del pignoramento, quella della iscrizione della sentenza di fallimento, 1/6/2012, come vanno individuate le due annate anteriori e quella in corso? La banca, nel prospetto inserito nella domanda di insinuazione, è partita dal 1/4/2009 ma si è fermata al 10/10/2012.
    Chiedo scusa sin d'ora per la banalità della domanda.

    Inoltre, mi era sembrato ben chiaro che, per il periodo suddetto, il tasso da riconoscere per gli interessi, fosse quello convenzionale, mentre per quelli maturati dopo l'annata in corso, fosse quello legale. La vostra risposta al quesito del dottor Carlo Piras del 13/9/2013, mi ha ingenerato un dubbio. Ho forse interpretato male io la risposta da voi fornita in data 16/9/2013?
    Grazie sin d'ora per il vostro prezioso aiuto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/10/2013 18:52

      RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

      La sua domanda non è affatto banale in quanto tocca un problema abbastanza dibattuto e, cioè, a quali interessi arretrati si estende la prelazione. Qui soccorre il secondo comma dell'art. 2855 c.c. che precisa che la prelazione è limitata "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità". La annate in massimo garantite sono, quindi, tre: quella in corso al momento del fallimento e le due anteriori, anche in presenza di una diversa e piu' favorevole pattuizione per il creditore, avendo voluto il legislatore impedire che il creditore primo iscritto, coperto dalla garanzia, lasci accumulare gli interessi senza esigerli, frustrando, così, magari in collusione con il debitore, le aspettative dei creditori di grado successivo, i quali misurano la capienza dell'immobile, fidando sulla regolare riscossione degli interessi.
      Essendo pacifica l'equiparazione del fallimento al pignoramento, il problema che da sempre si è proposto è come intendere l'espressione "annata in corso"; ossia, se essa coincida con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o con l'annata decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento.
      La giurisprudenza si è orientata inb grande prevalenza verso questa seconda opzione interpretativa, nel senso, cioè, che il calcolo va compiuto secondo l'annata contrattuale anziché solare (Trib. Padova 17/10/2005 in Giur. merito 2006, 9, 1933; Trib. Padova 17/05/2004, in Il fall. 2004, 2224; Trib. Ariano Irpino 18/12/ 2001, in G.mer. 2002, I, 948; Cass. 26/04/1999 n. 4124,; Cass. 3/04/ 1992 n. 4079, App. Milano, 01/07/1986, Banca borsa tit. cred. 1990, II,744; App. Brescia, 08/01/1988, ivi 1990, II,744; Trib. Roma, 21/05/1985 Fall. 1986, 442). Tesi che anche noi condividiamo, piu' che per l'argomento letterale riferito al termine annata (che, per deduzione a contrario porterebbe ad una diversa soluzione per gli interessi generati dai crediti pignoratizi e privilegiati, essendo utilizzato negli artt. 2788 e 2749 c.c. il termine "anno in corso"), per il fatto che, trattandosi della regolamentazione di annata di interessi, l'anno o l'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento è piu' logicamente riferibile all'anno pendente rispetto al momento iniziale del corso degli interessi. Il che trova conferma nell'inopponibilità, al fine della collocazione privilegiata, di convenzioni che prevedano l'estensione degli interessi "ad un maggior numero di annualità" (art. 2855 c.c.), ove il termine annualità, che è sicuramente riferibile alla decorrenza di annate di interessi pattuite, non può che correlarsi ad un termine dello stesso significato.
      Applicando questo criterio alla fattispecie da lei rappresentata, posto che la data dell'inizio dell'annata contrattuale è quella del 30.7.2007 e che il fallimento è stato dichiarato (usiamo questa espressione per comodità, ma come lei ben ricorda conta per i terzi la data della annotazione della sentenza nel registro delle imprese) l'1.6.2012, l'annata in corso è quella che va dall'1.6.2012 al 30.7.2011, e le altre due precedenti quelle dal 30.7.2011 al 30.7.2010; ossia vanno prese in considerazione le ultime tre annate contrattuali, solo che la terza si ferma alla data della dichiarazione di fallimento, anche se secondo altra interpretazione proseguirebbe anche dopo fino alla scadenza contrattuale (problema, tuttavia che nel caso è di scarsa importanza perché la differenza sarebbe di un mese circa).
      Per quanto riguarda il tasso di interessi, rileggendo la risposta cui lei fa cenno, ci rendiamo conto che presenta qualche elemento di ambiguità. In quel caso si trattava di stabilire se fossero o non dovuti gli interessi moratori e da quale momento decorrevano gli interessi nel caso di pignoramento precedente alla dichiarazione di fallimento, per cui, la risposta era focalizzata su questi punti, senza dare eccessivo rilievo a quello dei tassi di interesse. Visto che lei ci offre l'occasione di ritornare sul punto ci teniamo a chiarire che siamo d'accordo con quanto da lei proposto. Ossia gli interessi dei tre anni in questione da collocare in via ipotecaria vanno calcolati in via convenzionale e quelli dopo la dichiarazione di fallimento o dopo il compimento dell'annata in corso alla data di dichiarazione di fallimento, vanno collocati, sempre in via ipotecaria, nello stesso grado del capitale, ma "nella misura legale". Su questo non vi può essere dubbio, dato il testo della norma, nel mentre si è sempre discusso della sorte degli interessi corrispondenti alla differenza tra il tasso convenzionale e il tasso legale e noi, in conformità della tesi che ci sembra prevalente, aderiamo all'indirizzo secondo cui l'inciso "salvo quanto disposto..." contenuto nell'art. 55 l.f. inerisce non all'estensione della prelazione, ma alla maturazione degli interessi, quale elemento di delimitazione della deroga alla sospensione del loro corso, nel senso che i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54.
      Riassumendo, quindi, con la collocazione al passivo di un credito ipotecario vanno ammessi con lo stesso grado:
      a)-gli interessi corrispettivi iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati nell'annata (contrattuale) in corso al momento della dichiarazione di fallimento e nelle due annualità anteriori sul capitale;
      c)-gli interessi iscritti, al tasso legale sul capitale, successivi all'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento e fino al decreto di trasferimento del bene offerto in garanzia.
      Trovano, invece, collocazione chirografaria:
      d)-gli interessi corrispettivi e moratori, anche se iscritti, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito maturati prima delle due annualità anteriori a quella in corso al momento della dichiarazione di fallimento;
      e)-gli interessi non iscritti o eccedenti il limite dell'importo per il quale l'ipoteca è stata iscritta maturati fino alla data di dichiarazione di fallimento.
      Non trova, infine, alcuna collocazione la quota di interessi, corrispettivi o moratori, relativa alla differenza tra il tasso convenzionale e quello legale riconosciuto, maturati dopo l'annata in corso alla data di dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti Sg Srl
      • Simona Baldassarre

        Buccinasco (MI)
        02/11/2013 12:09

        RE: RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

        Innanzitutto ringrazio per la celerissima e ben articolata risposta. Quindi, a nulla rileva la data del primo inadempimento, nel mio caso 1/4/2009 dalla quale la banca ha calcolato gli interessi.
        Cordialmente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/11/2013 17:56

          RE: RE: RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

          Esatto.
          Zucchetti Sg Srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        13/12/2013 12:23

        RE: RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

        Buon giorno, solo una precisazione.
        Concordo sull'annata in corso (30/7/11 - 30/7/12), ma le due precedenti sono 30/7/09 - 30/7/10 e 30/7/10 - 30/7/11.
        Nella risposta, parlando di annate, indicate solamente 30/7/11 - 30/7/10.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/12/2013 18:39

          RE: RE: RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

          Ha ragione. Si è trattato di un mero errore materiale, essendo stato più volte detto nella stessa risposta che le annate garantite sono tre, quella in corso e le due precedenti.
          Zucchetti Sg Srl
      • M.G.S. SRL CONSULENZA E SERVIZI

        TELESE (BN)
        21/10/2014 17:26

        RE: RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

        Buongiorno, necessito di un cortese chiarimento:
        gli interessi di mora sul capitale e sugli interessi corrispettivi iscritti al tasso convenzionale contrattualmente pattuito nelle tre annualità previste dal 2855 come si collocano?
        Specifico:
        - interessi di mora sul capitale nel triennio in privilegio;
        - interessi di mora sugli interessi convenzionali (contrattualmente pattuiti) nel triennio come si collocano??

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/10/2014 19:23

          RE: RE: RE: art. 2855 individuazione due annate anteriori e a quella in corso.

          Il secondo comma dell'art. 2855 c.c. pone, nella prima parte, la regola generale della collocazione, nello stesso grado del capitale, degli interessi dovuti sul credito garantito da ipoteca, purchè "ne sia enunciata la misura nell'iscrizione" e stabilisce, nella seconda parte, che la collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità.
          La prelazione non si estende, quindi, a tutti gli interessi arretrati, ma è limitata "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità". La annate in massimo garantite sono, pertanto, tre: quella in corso al momento del fallimento e le due anteriori, anche in presenza di una diversa e più favorevole pattuizione per il creditore, avendo voluto il legislatore impedire che il creditore primo iscritto, coperto dalla garanzia, lasci accumulare gli interessi senza esigerli, frustrando, così, magari in collusione con il debitore, le aspettative dei creditori di grado successivo, i quali misurano la capienza dell'immobile, fidando sulla regolare riscossione degli interessi.
          La norma parla di interessi dovuti, ma non pone apertamente alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori (nè la pongono gli artt. 54 e 55), per cui sarebbe sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria, siano essi corrispettivi che moratori.
          L'orientamento più rigoroso, che esclude l'applicazione dell'art. 2855 c.c. agli interessi moratori, si fonda sulla considerazione che, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi". Questa tesi, risalente agli anni '90 (cfr. Cass. 08/11/1997 n. 11033; Cass. 29/08/1998, n. 8657), nonostante le critiche cui è stata sottoposta, ha trovato le maggiori adesioni ed anche più recentemente, la Corte (Cass. 28/07/2014 n. 17044) ha ribadito che deve ritenersi "insuperabile l'argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma "capitale che produce interessi" inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorta capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore" (nello stesso senso, Cass. 31/05/2013, n. 13831; Cass. 25/01/2012, n. 1032; Cass. 24/10/2011, n. 21998; Cass. 30/08/2007, n. 18312, ecc.).
          Esclusi gli interessi moratori, vanno riconosciuti, con la collocazione ipotecaria, gli interessi corrispettivi, anche al tasso superiore a quello legale 8per la fase anteriore alla dichiarazione di fallimento) purchè convenuti per iscritto.
          Dopo il compimento dell'annata in corso alla data di dichiarazione di fallimento, gli interessi- regolarmente iscritti- vanno collocati, sempre in via ipotecaria, nello stesso grado del capitale, ma "nella misura legale"; espressione che, la prevalente dottrina e giurisprudenza interpreta nel senso che i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54.
          Zucchetti S Srl