Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio speciale ex art.46 TUB

  • Andrea Murri

    Viareggio (LU)
    29/11/2012 17:50

    privilegio speciale ex art.46 TUB

    Gradirei Vostro parere in merito al riconoscimento del privilegio speciale relativo ad un mutuo bancario contratto per finanziamento di acquisto macchinari/impianti effettuato ai sensi dell'art.46 TUB.
    Il mutuo è stato rilasciato con espresso riconoscimento del privilegio speciale sul bene per una durata di anni 15.
    Secondo me, ma protrei sbagliarmi, tale privilegio è regolato dal Codice Civle all'art.2762 il quale prevede espressamente al comma 3 la durata di un triennio dalla vendita. il comma successivo estende le regole previste da tale articolo alle banche con obblighi fra gli altri, di trascrizione, peraltro eseguiti.
    Mi chiedo: il privilegio speciale richiesto dalla banca è scaduto dopo tre anni o vige fino alla scadenza del contratto; per meglio dire: la legge bancaria può regolare diversamente il proprio privilegio diversamente da quanto determinato dalla legge espressamente prevista all'art.2762 del Codice Civile?
    Non sono riuscito a trovare giurisprudenza in merito.
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2012 20:33

      RE: privilegio speciale ex art.46 TUB

      Per la verità non ci risulta la durata decennale del privilegio di cui all'art.46 del TUB, ma, in ogni caso, il problema da lei posto non sussiste perché le fattispecie regolate da detto norma e quella regolata dall'art. 2762 c.c. sono diverse.
      La prima riguarda la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese, tant'è che il privilegio speciale può avere ad oggetto qualsiasi bene mobile comunque destinato all'esercizio dell'impresa, purchè non si tratti di beni iscritti nei pubblici registri; quelli acquistati con il finanziamento, ma anche altri, impianti, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame merci e perfino crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati.
      La norma codicistica riguarda invece la vendita di beni a rate per cui il privilegio cade sui beni oggetto della vendita e di tale privilegio si può avvalere anche le banche che abbiano anticipato al compratore il prezzo dell'acquisto.
      E che si tratti di privilegi differenti è evidenziato anche dal grado attribuito agli stessi. Nel primo caso si tratta del privilegio collocato immediatamente dopo quelli di cui all'art. 2751 bis e prima di quello di primo grado, nel mentre il secondo è posto al quattordicesimo grado.
      Zucchetti Sg Srl