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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Rivendica di beni non ancora reperiti.
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Alessandro Sentieri
Campiglia Marittima (LI)28/02/2012 16:09Rivendica di beni non ancora reperiti.
Buonasera,
sono curatore di una procedura fallimentare a carico di una s.r.l. il cui unico socio è un'altra società ungherese, mentre l'amministratore unico è un cittadino rumeno che non sono ancora riuscito a reperire.
Solo in questi ultimi giorni, a breve distanza dalla prima udienza di verifica dello s.p., fissata dopo svariate proroghe al giorno 11.04.2012 e per la quale non vorrei chiedere ulteriori rinvii, sono riuscito, grazie all'intervento della Gdf, a reperire il nominativo del commercialista della fallita e, grazie allo spirito collaborativo del collega, a formare un elenco di creditori che ho messo in condizione di presentare nei termini le proprie domande di ammissione, e a ricostruire, seppure in modo molto farragginoso, la contabilità della fallita.
Non sono, per ora, ancora riuscito a reperire alcuna attività, anche se ho avuto notizia di alcuni mezzi in sosta presso altre aziende locali.
Una società finanziaria ha presentato istanza di rivendica relativamente ad alcuni mezzi concessi in locazione finanziaria alla fallita.
Atteso che sicuramente non riuscirò a reperire i mezzi dei quali sto parlando in tempo utile perchè l'inventario sia formato prima dell'udienza di verifica, secondo il Vs parere è più corretto:
1. chiedere l'ammissione del creditore rivendicante con riserva subordinata all'effettivo reperimento dei mezzi
2. chiedere la non ammissione del creditore rivendicante, in quanto i beni non sono ancora stati reperiti
3. chiedere un rinvio dell'udienza limitatamente alla sola domanda di rivendica, in modo da poter concludere le ricerche e seguire uno dei percorsi sub 1. o 2.
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Alessandro Sentieri-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2012 19:20RE: Rivendica di beni non ancora reperiti.
La riserva è prevista dalla legge soltanto per i crediti e per le ipotesi tipiche indicate nell'art. 96, per cui, al momento, la domanda non può che esesre respinta in mancanza del bene rivendicato che rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione di restituzione. del resto la società potrebbe modificare la domanda come previsto dall'art. 103.
Chiedere un rinvio ulteriore è questione di opportunità, e vista la situazione potrebbe essere utile.
Zucchetti Sg srl
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Donatella Perna
Foggia06/02/2017 00:00RE: RE: Rivendica di beni non ancora reperiti.
Buonasera,
vorrei sottoporre alla Vs. attenzione il seguente caso per un consiglio.
In qualità di curatore, ricevo il ricorso (tardivo) di insinuazione al passivo di una società che domanda l'importo in denaro relativo al noleggio di diverse attrezzature (edili) a suo tempo concesse in godimento alla società fallita da me curata, allegando estratto conto, copia delle fatture emesse, estratto autentico notarile, prospetto calcolo interessi.
Ritengo di dover ammettere tale credito chirografario perché provato dalle scritture contabili (Registri Iva vendite).
La stessa società creditrice inoltre presenta contemporaneamente separata istanza di restituzione di altre attrezzature (corrispondenti ad un codice contratto diverso da quello delle precedenti per il cui noleggio si è appunto, come dicevo, insinuato al passivo il relativo importo), rivendicandone la proprietà sulla base di un contratto di noleggio, in forza del quale le stesse venivano concesse in godimento alla società fallita e che risulta apparentemente firmato dal fallito.
Tuttavia, tali ultime attrezzature non sono state ritrovate all'esito delle operazioni inventariali, né è dato sapere alla scrivente ove si trovino.
Interpellato il fallito sulla questione, tramite il suo legale, questi mi fa sapere via pec che intende disconoscere la firma apposta in calce al contratto di noleggio (in effetti, ictu oculi, non è la sua, ma non posso escludere che sia di un collaboratore a lui vicino) e che intende presentare denuncia-querela in relazione allo smarrimento o sottrazione a opera di ignoti delle suddette attrezzature.
Dovendo predisporre entro il 13/02/2017 il progetto di stato passivo delle domande di insinuazione al passivo e di quelle di restituzione, vorrei un Vs. consiglio sul provvedimento da proporre nel progetto delle seconde.
Cioè, è possibile proporre la restituzione, nonostante che i beni non si trovino e che vi sia denuncia-querela del fallito che disconosce tra l'altro la sua firma?
Nel caso, al progetto di stato passivo da trasmettere telematicamente in cancelleria (e nella successiva comunicazione via pec di questo al creditore interessato) dovrei allegare tale documentazione (denuncia e dichiarazione di disconoscimento da parte del fallito) a corredo di un'eventuale esclusione dell'istanza di restituzione?
Mi chiedevo inoltre se io avessi particolari oneri comunicativi o informativi nei confronti di tale creditore, a parte quello già avvenuto con la comunicazione ex art. 92 LF a suo tempo trasmessa al medesimo (modello predisposto da Fallco) con cui ho segnalato la possibilità di modificare la domanda, così come previsto dall'art. 103 LF.
Infine, nel caso che tale documentazione non mi venga fatta pervenire dal fallito entro la data di scadenza del progetto di stato passivo (trasmissione sollecitata al legale del predetto, che già da tempo mi ha assicurato, sempre con comunicazioni pec, che me l'avrebbe "a breve" trasmessa; non ho motivo di dubitare che lo farà, ma ad oggi non ho ancora ricevuto nulla), come dovrei procedere per non avere problemi? Dovrei fare io al più presto una denuncia, o la società creditrice?E nel progetto cosa dovrei proporre?
Vorrei essere confortata da un Vs. consiglio al riguardo. Vi ringrazio.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2017 20:25RE: RE: RE: Rivendica di beni non ancora reperiti.
In primo luogo va chiarita la posizione del fallito, da cui deriva poi la linea che lei può seguire. Questi sostiene che la firma in calce al contratto di noleggio non è sua, ma contestualmente vuole presentare (o ha presentato) "denuncia-querela in relazione allo smarrimento o sottrazione a opera di ignoti delle suddette attrezzature". Se la firma non è sua vuol dire che il contratto non è stato da lui stipulato e quindi nulla dovrebbe sapere del noleggio e le attrezzature oggetto del noleggio non gli sono state consegnate, il che è incompatibile con fatto che denunci che qualcuno ignoto le abbia rubate.
E' evidente che anche l'atteggiamento del curatore è diverso a seconda di cosa sia effettivamente successo. Se il fallito continua a sostenere he la firma in calce è apocrifa e che non ha, quindi mai ricevuta la merce né mai l'ha utilizzata, è sufficiente a rigettare la rivendica che lei affermi che il fallito ha dichiarato di non riconoscere la firma in calce al contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 cpc; a questo punto la controparte farà opposizione e dovrà in quella sede chiedere la verifica della scrittura e lì si svolgerà l'istruttoria necessaria a stabilire l'autenticità della sottoscrizione. Se, invece il fallito, anche implicitamente ammette, con la denuncia di furto o smarrimento che il contratto è stato sottoscritto ed ha avuto esecuzione dalla controparte, allora la domanda di rivenbdica va egualmente respinta, ma per mancato rinvenimento dei beni interessati e la controparte avrà la facoltà di cui al primo comma dell'art. 103 l.f., nella parte in cui stabilisce che "Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso"
Zucchetti Sg srl .
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