Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITO PER RETRIBUZIONI E TFR RISULTANTE DA CONTABILITA' E STATO PASSIVO L.C.A.

  • Vanessa Fedeli

    FERMO
    10/11/2017 16:43

    CREDITO PER RETRIBUZIONI E TFR RISULTANTE DA CONTABILITA' E STATO PASSIVO L.C.A.

    Buonasera, quale Commissario Liquidatore di una Cooperativa in L.C.A. ho sia il bilancio sia i mastrini della Cooperativa che riportano un debito per retribuzioni e tfr verso dipendenti. Trattasi però di mensilità e di T.F.R. maturati oltre cinque anni prima rispetto al Decreto di L.C.A. e rispetto alla sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Quindi detti crediti risultano contabilmente ma sono prescritti.
    Ai sensi dell'art. 207 lf:
    - devo comunque inviare una comunicazione a tali lavoratori precisando che il loro credito risultante da contabilità non verrà ammesso al passivo in quanto prescritto
    - oppure non invio alcuna comunicazione e non li inserisco nello stato passivo
    - o, ancora, invio la comunicazione e devo inserirli nel passivo (forse bilancio e mastrini possono costituire riconoscimento di debito?) ??

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2017 19:25

      RE: CREDITO PER RETRIBUZIONI E TFR RISULTANTE DA CONTABILITA' E STATO PASSIVO L.C.A.

      Secondo l'opinione ormai dominante tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale - ed, in particolare, i crediti di retribuzione - si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4, c.c. Allo stesso termine quinquennale di prescrizione sono sottoposte, in virtù dell'art. 2948, n. 5, c.c., le competenze spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro (il trattamento di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso e l'indennità per causa di morte).
      Per dire, però, se nel sigolo caso la prescrizione è maturata, non è sufficiente il calcolo del tempo decorso perché bisogna appuarere da quando è iniziata a decorrere la prescrizione. Questo problema, che ha visto ripetuti interventi anche della Corte Costituzionale, era stato risolto, prima degli ultimi interventi legislativi di modifica dell'art. 18 stat. lav., che la prescrizione inizia a decorrere in modo non uguale pr tutti i lavoratori, nel senso che, per i rapporti di lavoro subordinato nei quali il lavoratore risulta adeguatamente tutelato, sostanzialmente e processualmente, contro il timore della ritorsione del licenziamento arbitrario la prescrizione decorre anche in pendenza del rapporto, nel mentre ove manchi questa tutela la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Più precisamente, la decorrenza della prescrizione andava riconosciuta allorquando il posto di lavoro può essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, sicchè per la generalità dei casi, il differimento del decorso della prescrizione a fine rapporto riguarda quei rapporti ai quali non sono applicabili gli effetti attribuiti dall'art. 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali)".
      Poiché ratione temporis pensiamo che sia questa la normativa applicabile al suo caso, la prima cosa che deve verificare per stabilire se è maturata la prescrizione è il tipo di tutela di cui i dipendenti godevano.
      Ove i crediti siano prescritti, lei riporta gli stessi nel passivo per escluderli per intervenuta estinzione per prescrizione. Non è richiesta una preventiva comunicazione, ma non è vietata se questa può servire a fornirle i chiarimenti di cui abbisogna.
      Zucchetti SG srl
      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        10/11/2017 19:42

        RE: RE: CREDITO PER RETRIBUZIONI E TFR RISULTANTE DA CONTABILITA' E STATO PASSIVO L.C.A.

        Grazie per la sollecita risposta.
        Ho già verificato che la prescrizione è maturata.
        Io dunque invierei la comunicazione, precisando che il loro credito non può essere ammesso perché prescritto.
        In tal modo i lavoratori, nei 15 gg. dalla citata comunicazione e prima del deposito dello stato passivo, potrebbero inviare eventuale documentazione interruttiva della prescrizione.
        Grazie e buon lavoro.