Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione

  • Filippo Rasile

    REGGIO EMILIA (RE)
    04/03/2017 19:12

    fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione

    Salve, questa non mi era mai capitata.
    Sono curatore di una società.
    Mi trovo una domanda di ammissione al passivo da parte di un soggetto creditore (CredPPT) di un creditore del fallimento (DEBT).
    La Fallita (prima del fallimento)era terzo pignorato. Non ha reso la dichiarazione e il GE della procedura individuale l'ha dichiarata debitore di somme esigibili con ordinanza ex art. 553 cpc.
    Ora CredPPT chiede l'ammissione al passivo per le somme portate dall'ordinanza.
    DEBT non si è ancora insinuata al passivo, e io non so se le devo o meno delle somme (potrei anche eccepire inadempimenti, ecc.).
    Mi chiedevo come comportarmi.
    Dovrei praticamente trovarmi dinanzi ad una sorta di insinuazione da parte del cessionario del credito.
    Egli però non mi dimostra l'esistenza del credito (di DEBT verso il Fallimento) perché si fa scudo dietro l'ordinanza ex art. 553 cpc che l'ha accertato esistente d'imperio.
    Domanda 1:
    Tale ordinanza è opponibile al fallimento anche sotto il punto di vista dell'accertamento del credito obbligatorio ? non credo ...
    secondo me è comunque necessario che il cessionario mi dimostri il credito che vuole insinuare al passivo ... io poi posso opporre tutte le eccezioni di legge.
    Che ne pensate ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/03/2017 19:31

      RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione

      Va premesso che nella vicenda la lei prospettata non si pone un problema di improcedibilità a seguito del fallimento (e correttamente lei non lo pone, ma ne accenniamo per completezza), nonostante il divieto posto dall'art. 51 l.f., perché l'esecuzione promossa dal creditore (CredPPT) è contro il suo debitore (DEBT), che non è fallito, ed ha solo pignorato il credito che DEBT vantava nei confronti della società che poi è fallita.
      Tanto premesso, le domande da lei formulate, sebbene facilmente inquadrabili giuridicamente, non trovano una agevole soluzione per la non felice formulazione dell'art. 548 cpc, nel cui ambito la fattispecie va riportata, in quanto questa norma tratta degli effetti della inerzia del terzo pignorato nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, che è quanto accaduto nel caso (la cessione dei crediti è estranea alla vicenda). Tale norma, peraltro ha subito dal 2012 una serie di modifiche (l'ultima con il d.l. n. 83 del 2015), che ne hanno stravolto la struttura, per cui non la giurisprudenza rinvenibile non è più utilizzabile. Mentre, infatti, in passato la mancata dichiarazione del terzo era circostanza tale da impedire il perfezionamento del pignoramento per difetto di oggetto, ferma la possibilità di introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, attualmente il silenzio del terzo equivale a riconoscimento implicito della debenza delle somme indicate dal creditore. Ossia il legislatore ha introdotto la (per certi versi sconvolgente) novità di un preciso onere di contestazione a carico del terzo pignorato, il quale, se non rende la dichiarazione, neppure entro la successiva udienza rinviata a tal fine, ove il credito sia sufficientemente precisato nell'atto di pignoramento, subisce il provvedimento di assegnazione quale conseguenza della sua inerzia.
      L'unico rimedio previsto è l'opposizione agli atti esecutivi, che la formulazione dell'ult. comma dell'art. 548 cpc, fa capire che non è tanto contro l'ordinanza di assegnazione, ma nei soli casi, residuali di mancata conoscenza del pignoramento o del provvedimento di rinvio per caso fortuito o causa di forza maggiore.
      Si dovrebbe dire, a questo punto, che se il terzo pignorato non ha proposto neanche opposizione ex art. 617, l'ordinanza del di assegnazione non può più essere posta in discussione dal terzo pignorato né da curatore del suo fallimento sopravvenuto, ma a questa soluzione si oppone il dettano alquanto ambiguo del primo comma, lì dove precisa che il credito del debitore verso il terzo si considererà non contestato (da cui l'ordinanza di assegnazione) "limitatamente al procedimento in corso ed all'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione", da cui si deduce che il riconoscimento implicito del credito ha efficacia endoprocessuale limitata a quella singola procedura esecutiva.
      Questa interpretazione sembrerebbe togliere (e il condizionale è d'obbligo) all'ordinanza di assegnazione ogni valenza preclusiva al di fuori dell'esecuzione in corso, sicchè, dichiarato il fallimento del terzo pignorato, il creditore pignorante deve insinuarsi al passivo per ottenere qui il pagamento del debito che il fallito aveva verso il suo creditore e per legittimare la sua posizione (visto che egli non è creditore diretto verso il fallito) può utilizzare l'ordinanza di assegnazione del giudice che sostanzialmente ha stabilito che il debito che il fallito aveva verso B deve pagarloa ad A (il che comporta anche che B non può più insinuarsi al passivo del fallimento perché il credito da lui vantato verso il fallito è stato assegnato ad A). Quell'ordinanza non equivale, però, ad un giudicato incontrovertibile, sicchè, pensiamo che il curatore del fallimento possa contestarla nel merito sostenendo che egli non era debitore verso B o che non lo era per l'importo oggetto di assegnazione, così come avrebbe potuto fare se si fosse insinuato direttamente B.
      I dubbi su questa soluzione- che come vede coincide con la sua- non sono pochi, in quanto finisce per vanificare l'attività esecutiva, ma non vediamo come altro interpretare quell'inciso di cui al primo comma della norma, che abbiamo sopra riportato.
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Giganti

        Assisi (PG)
        15/04/2017 16:35

        RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

        Buonasera.
        Chiedo un Vostro cortese parere sulla questione di seguito illustrata.
        Il soggetto A (lavoratore dipendente) vanta un credito nei confronti di B (società datrice di lavoro) che a sua volta vanta un credito nei confronti di C (ditta individuale).
        Il credito di B nei confronti di C è sorto successivamente alle dimissioni del dipendente (soggetto A) ed in relazione alla cessione di azienda che B ha effettuato in favore di C.
        Il soggetto B vanta, pertanto, un credito nei confronti di C per mancato pagamento del prezzo di cessione.
        Il soggetto A ha effettuato un pignoramento presso terzi, pignorando il credito vantato da B nei confronti di C (prezzo).
        E'stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme.
        Successivamente è intervenuto il fallimento di C.
        Il soggetto A chiede di essere ammesso al passivo di C.
        E' corretto riconoscere ad A l'ammissione in privilegio (2751 bis n. 1) nel passivo di C oppure A può/deve essere ammesso in chirografo, stante la natura del credito pignorato che, in forza dell'ordinanza suddetta, è stato trasferito in capo al creditore procedente?
        Grazie mille
        • Filippo Rasile

          REGGIO EMILIA (RE)
          15/04/2017 21:50

          RE: RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

          Nel fallimento di C, il rango del credito è quello che B vanta verso C. Se deriva dal corrispettivo per acquisto, credo sia chiro . Quindi A va ammesso al chiaro quale cessionario forzato del credito che B vanta verso C
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            18/04/2017 18:10

            RE: RE: RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

            Lei correttamente muove dalla premessa che, dichiarato il fallimento del terzo pignorato C, il creditore pignorante A deve insinuarsi al passivo per ottenere qui il pagamento del debito che il fallito C aveva verso il suo creditore B. Questo significa che A, per legittimare la sua posizione (visto che egli non è creditore diretto verso il fallito C) deve utilizzare l'ordinanza di assegnazione del giudice che sostanzialmente ha stabilito che il debito che il fallito C aveva verso B deve essere pagato ad A, il che comporta, da un lato, che A fa valere nel fallimento di C il credito che B aveva verso C, e, dall'altro, che B non può insinuarsi a sua volta al passivo del fallimento perché il credito da lui vantato verso il fallito è stato assegnato ad A.
            Se questo è il meccanismo, è chiaro che, nella fattispecie, il soggetto A non aziona nel fallimento di C un credito di lavoro, ma fa valere il credito che B vantava verso C che, trovando la sua fonte nel pagamento del prezzo della cessione di azienda, ha natura chirografaria, come ben sintetizzato dal dott. Rasile.
            Zucchetti SG srl
            • Chiara Giganti

              Assisi (PG)
              18/04/2017 18:14

              RE: RE: RE: RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

              Vi ringrazio per le precise e tempestive risposte.
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                03/10/2018 15:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

                Buonasera,
                questo il caso che mi vede coinvolto.
                Società fallita e terzo pignorato (X), dipendente (Y), creditore del dipendente (Z).
                Il provvedimento di assegnazione al creditore procedente (di 1/5 delle somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore) è di data successiva alla dichiarazione di fallimento. E questo, sulla base di quanto ho letto, non dovrebbe costituire un problema.
                Nel frattempo Y si è insinuato alla procedura di fallimento ed ha fatto richiesta al Fondo di garanzia di essere soddisfatto delle somme per cui Il Fondo è pagatore.
                Z mi chiede se il titolo di assegnazione sia sufficiente per essere ammesso al passivo (seppur tardivamente).
                Io ritengo di sì. Se così fosse, Y non avrebbe titolo - per le somme assegnate - ad essere pagato dalla procedura; ma non escludo che nel frattempo le stesse somme vengano pagate dal Fondo.
                Potrebbe quindi accadere che, Y potrebbe essere soddisfatto del proprio credito (in tutto o in parte è da vedere), Z non si è ancora insinuato perchè non è in previsione a breve una udienza per l' esame delle tardive. Se quando si discuterà delle tardive Y avesse incassato le sue somme non avrebbe senso ammettere Z. Diversamente Z sarà ammesso per il dovuto allo stato passivo.
                E' corretto il mio pensiero ?
                Grazie.
                Alessandro Bartoli
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  03/10/2018 19:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

                  Si, il provvedimento di assegnazione può intervenire anche dopo la dichiarazione di fallimento del terzo pignorato in quanto, come abbiamo detto in altre occasioni, questo evento non pone un problema di improcedibilità perché l'esecuzione promossa dal creditore Z è contro il suo debitore Y, che non è fallito, ed ha solo pignorato il credito che Y vantava nei confronti della società fallita X, per cui non trova applicazione nella fattispecie il divieto di cui alla'rt. 51 l.f.. Abbiamo anche richiamato al giurisprudenza quasi unifirme secondo cui l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. costituisce il provvedimento di chiusura del procedimento di espropriazione di crediti verso terzi e, insieme, il titolo giudiziale del trasferimento del credito assegnato al creditore procedente, senza che sulla natura e sugli effetti di quel provvedimento possa incidere la diversa questione del momento satisfattivo del creditore (estintivo del suo diritto e liberatorio per il debitore), rimesso alla successiva effettiva esazione del credito, ai sensi degli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c..
                  Ne discende che, a seguito del provvedimento di assegnazione, la quota di credito assegnata si è trasferita all'assegnatario creditore pignorante Z, il quale potrà utilizzare quel titolo per partecipare al passivo della società X, debitrice del suo debitore Y per ottenerne il pagamento secondo le regole concorsuali, al posto del creditore Y verso il fallimento. Ma questo significa anche che Y non può far valere nel fallimento quella quota del suo credito che è stata assegnata a Z e, se lo ha fatto prima di detta assegnazione, , Y o rinuncia alla parte di credito ormai non più nella sua disponibilità oppure il curatore può chiedere la revoca dell'ammissione per tale quota alla luce del fattio nuovo intervenuto, ossia l'assegnazione di parte del credito insinuato a Z.
                  Se si fanno queste operazioni (o l'una o l'altra) l'Inps non potrà pagare interamente al lavoratore Y il TFR e le ultime tre mensilità, ma solo la parte di queste voci che non sono state assegnate a Z.
                  Questi, a nostro avviso, sono i meccanismi che , nel rispetto della legge, consentono di evitare duplicazioni.
                  Zucchetti SG srl
                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  03/10/2018 19:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: fallimento del terzo pignorato dopo il provvedimento di assegnazione - privilegio 2751 bis n. 1

                  Grazie.
                  Alessandro Bartoli