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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Revocatorie bancarie
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Orietta Moretti
Sondrio14/02/2018 09:24Revocatorie bancarie
Società fallita 1.1.2018 che aveva concesso in affitto l'azienda dall'1.1.2016.Dall'esame degli estratti conto vedo che nel corso del 2016 con l'incasso dei canoni di affitto paga fatture scadute relative all'anno 2015.
Negli ultimi mesi del 2017 sono stati inoltre incassati sul conto dei rimborsi irap che hanno ridotto in maniera considerevole l'esposizione bancaria.
Si chiede se:
1) si possano revocare i pagamenti effettuati nel 2016 di fatture scadute
2) se si possa chiedere alla banca la rstituzione dell'importo dei rimborsi irap.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/02/2018 21:45RE: Revocatorie bancarie
Quanto al quesito n. 1, il secondo comma dell'art. 67 consente la revocatoria dei pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, previa dimostrazione a carico del curatore che l'altra parte fosse a conoscenza dllo sttao di insolvenza; di conseguenza, essendo la società fallita l'1.1.2018 i pagamenti effettuati nel corso del 2016 sono fuori dal periodo sospetto.
Quanto al quesito n. 2 gi accrediti effettuati sul conto corrente bancario, da chiunqyue provenienti, non possono essere revocati, a meno che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (lett. b), comma terzo, art. 67), ed in ogni caso si applica l'ult. comma dell'art. 70 che pone dei limiti all'eventuale importo restituibile.
Zucchetti SG srl
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Orietta Moretti
Sondrio21/02/2018 11:50RE: RE: Revocatorie bancarie
il saldo bancario prima dei rimborsi accreditati era pari a Euro 14.000 e dopo Euro 4.028 ritengo dunque che si sia considerevolmente ridotto il debito giusto? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/02/2018 19:29RE: RE: RE: Revocatorie bancarie
Tra i vari criteri indicati dalla prassi per la determinazione della consistenza (importo assoluto; importo rapportato al saldo debitore iniziale, finale, massimo, prima di ogni rimessa; importo rapportato ai versamenti del periodo; importo rapportato a tutte le operazioni del periodo; importo rapportato al rientro; importo rapportato al debito medio e alle operazioni medie; importo percentuale su raffronto tra saldo medio e operazioni medie; importo rapportato al debito e superiore a una determinata cifra fissa, ecc.), a noi sembra che il più aderente alla reale individuazione dell'effettivo rientro che la banca ha attuato, sia quello che fa riferimento a ciascuna rimessa rapportata allo scoperto di conto al momento della rimessa, salvo poi a determinare l'importo effettivamente restituibile ai sensi del terzo comma dell'art. 70. E ciò perché la singola rimessa o l'insieme delle rimesse rilevano per la riduzione che esse determinano sull'entità dell'esposizione debitoria, per cui bisogna fare riferimento al saldo passivo esistente al momento della esecuzione della rimessa perché è su quel saldo che la rimessa viene ad incidere e non con la massima esposizione debitoria raggiunta dal conto durante il periodo sospetto, che è parametro atto a determinare l'entità della effettiva restituzione in caso di vittoria, pari alla somma risultante dalla differenza tra massima esposizione debitoria del conto ed esposizione residua al momento dell'apertura del concorso, ma non la consistenza della riduzione.
Se si segue questa linea, per la quale la nozione di consistenza della riduzione è nozione di carattere relativo e relazionale, in quanto assume un concreto significato solo attraverso il confronto tra l'entità della rimessa e quella dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca in quel momento, si può dire che nel suo caso la riduzione dell'esposizione sia stata consistente.
Zucchetti SG srl
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