Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

  • Debora Gambineri

    Arezzo
    09/02/2016 11:53

    ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

    Buongiorno,
    ho un quesito da sottoporvi. Ho presentato domanda di insinuazione al passivo in un fallimento per un credito di un cliente portato da sentenza emessa prima del fallimento (anche se non ancora passata in giudicato).
    Come previsto dalla sentenza mi sono insinuata per la sorte capitale riconosciuta in sentenza e le spese legali liquidate nella stessa (tutto in chirografo).
    Il curatore mi ha contattata dicendomi che per ammettere le spese legali devo allegare le fatture quietanzate dimostrative che il cliente ha effettivamente pagato il proprio legale.
    Premesso che il legale che ha assistito il mio cliente nel giudizio dal quale è derivata la suddetta sentenza non è ancora stato pagato (in quanto sulla base di accordi presi con il cliente avrebbe atteso l'esito del fallimento)ritengo che il curatore debba comunque ammettere tali somme al passivo in quanto si tratta comunque di un credito accertato con sentenza e ciò a prescindere dal fatto che il cliente abbia già corrisposto le stesse.
    Mi sfugge qualcosa?
    Ringrazio fin d'ora per la collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/02/2016 20:34

      RE: ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

      Non le sfugge niente. Il credito doveva essere ammesso anche se il legale non ha ancora emesso fattura, dal momento che comunque il creditore ha sopportato una spesa riconosciuta in sentenza, che deve essergli rimborsata dal debitore indipendentemente dal se e quando pagherà il suo legale.
      Zucchetti SG srl
      • Donatella Perna

        Foggia
        28/09/2016 21:21

        RE: RE: ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

        Buonasera,
        sono curatore di un fallimento per il momento vuoto. Probabilmente all'esito di giudizi che coinvolgevano la società in bonis e che dovranno essere proseguiti dalla curatela, si costituirà un pò di attivo.
        Il ricorrente, una s.r.l., che ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società (s.r.l.) di cui sono stata nominata curatore, ha insinuato al passivo il credito da lui vantato, comprovato da sentenza passata in giudicato che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'instaurazione del giudizio di merito, ha confermato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso a favore del ricorrente, liquidando le spese legali in €. 22.000,00 che, maggiorate degli accessori di legge, superano i 30.000 euro.
        I legali del ricorrente hanno quindi insinuato in chirografo al passivo unitamente al credito del ricorrente le loro spese legali, sempre in chirografo, per l'importo sopra specificato, riconosciuto in sentenza più le spese legali riconosciute a suo tempo dal decreto ingiuntivo, pari a quasi €. 5.000,00.
        Come valutate questo cumulo di spese legali, quelle di cui al decreto ingiuntivo e quelle di cui alla sentenza, insinuate entrambe al passivo come da specifici e rispettivi prospetti allegati alla domanda di insinuazione?
        Vi chiedo inoltre di consigliarmi su come comportarmi con l'IVA, visto che si tratta di soggetti con partita iva, dovrei comunque ammetterla al passivo?
        Su come trattare gli altri accessori di legge (rimborso forfettario e cap) c'è qualcosa che dovrei sapere e che potreste consigliarmi?
        Grazie.
        Donatella Perna.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/09/2016 17:37

          RE: RE: RE: ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

          Va preliminarmente chiarito cosa intende quando dice che i legali del ricorrente hanno insinuato in chirografo al passivo unitamente al credito del ricorrente le loro spese legali. Se i legali hanno presentato una domanda a loro nome per il rimborso delle spese legali, questa domanda va respinta perché legittimato alla richiesta è la Srl vittoriosa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, a meno che non vi sia stata distrazione delle spese a favore dei legali. Poiché lei non accenna a tale evenienza, dobbiamo ritenere che lei intenda dire che la srl ha chiesto, tramite i legali, l'insinuazione per il capitale e per le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e nella sentenza finale di opposizione.
          Se è cos', come pensiamo, sono dovute entrambe, perché le prime attengono alla fase monitoria che si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo, nel quale le stesse sono liquidate; a seguito della opposizione proposta dal fallito si è aperta la fase della cognizione piena che si è conclusa con sentenza che, rigettata l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo e con esso anche le spese con tale provvedimento liquidate, ed ha condannato l'opponente la pagamento delle spese della fase di merito, liquidandole nella sentenza.
          Correttamente, quindi la controparte vittoriosa chiede il pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo e nella sentenza e quelle successive (registrazione, notifica, ecc.) e correttamente chiede la collocazione in chirografo, trattandosi di spese relative ad un giudizio di cognizione, che non sono assistite da alcun privilegio.
          Trattandosi della domanda della parte vincitrice che chiede il rimborso delle spese di causa, il problema del trattamento dell'Iva di rivalsa e cap non si pone, perché queste problematiche attengono alla richiesta di pagamento del compenso del professionista incaricato dal fallito (che godrebbe, peraltro, del privilegio di cui all'art. 2751bis c.c.). Nel caso la società vincitrice ha dovuto promuovere e subire una causa per il riconoscimento del suo diritto e per fare questo ha subito una spesa, ossia la spesa del pagamento delle parcelle dei suoi avvocati 8che ha già pagato o dovrà pagare), e questa spese le deve essere rifusa dal soggetto soccombente.
          Zucchetti Sg srl
          • Donatella Perna

            Foggia
            30/09/2016 12:55

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

            Avete inteso nel senso giusto.
            Grazie.
            • Mario Liscio

              Cerignola (FG)
              16/03/2017 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

              Salve, vorrei sottoporvi la seguente questione.
              In qualità di curatore ho ricevuto una domanda di ammissione al passivo per i crediti vantati da un lavoratore e riconosciuti con sentenza di primo grado cui è seguito giudizio di appello che ha confermato il credito del lavoratore.
              L'avvocato chiede, altresì, in via privilegiata, i compensi a lui liquidati con la sentenza di primo grado (2013) e di secondo grado (resa nell'ottobre 2016): come ammetto il credito dell'avvocato?
              Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                17/03/2017 19:35

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo spese legali liquidate in sentenza

                Ci sono una serie di varianti da considerare:
                1-Se la sentenza di appello è passata in giudicato o no. Questo è un problema che interessa soltanto l'ammissione piena o con riserva, nel senso che se la sentenza non è passata in giudicato il credito portato dalla stessa, che è comunque provvisoriamente esecutiva, può essere ammesso, ma con riserva dell'esito finale della decisione in cassazione, ai sensi dell'art. 96. co. 2 n. 3 l.f.
                2-Se il legale che ha chiesto l'insinuazione è l'avvocato della controparte o l'avvocato che ha difeso l'imprenditore poi fallito. Dalla sua descrizione sembra ricorrere la prima ipotesi in quanto parla di liquidazione contenuta nelle sentenze, e quindi in favore della parte vittoriosa, per cui seguiamo questa linea.
                3-Se il legale della controparte ha presentato una domanda a nome proprio per il rimborso delle spese legali oppure quale avvocato del lavoratore che ha difeso. Nel primo caso- come abbiamo detto anche in una delle risposte che precedono il dibattito- la domanda va respinta perché legittimato alla richiesta è la parte vittoriosa, a meno che non vi sia stata distrazione delle spese a favore del legale. Invero, solo la condanna del soccombente in favore del difensore dichiaratosi antistatario al pagamento delle spese e degli onorari, fa sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario che, in tal modo viene legittimato a chiedere direttamente alla parte soccombente la soddisfazione del suo credito; in mancanza di tale pronuncia, legittimato a chiedere il rimborso delle spese è la parte vittoriosa, che anche nella domanda di insinuazione può essere rappresentato dallo stesso legale, ma, appunto, la domanda è in nome del dipendente rappresentato in giudizio, con regolare procura, dall'avvocato e l'ammissione è in favore della parte vittoriosa e non del legale.
                Il dato pacifico è che il credito per il rimborso delle spese legali di un giudizio di cognizione non è assistito da alcun privilegio, per cui, ove riconosciuto, va ammesso in chirografo.
                Zucchetti SG srl