Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

premi previdenziali per Cassa assistenza sanitaria quadri QUAS

  • Isabella Nana

    Pavia
    23/09/2016 10:08

    premi previdenziali per Cassa assistenza sanitaria quadri QUAS

    Buongiorno,
    la Quas ha presentato domanda di ammissione al passivo per i premi previdenziali non pagati dalla società fallita, invocando in via principale il privilegio ex art. 2753 e/o art. 2751 bis c.c., in via subordinata il privilegio di cui ex art. 2754 c.c., e in via ulteriormente subordinata al chirografo.
    Le differenti richieste privilegio/chirografo, mi fa ritenere che i privilegi invocati non siano pacificamente riconosciuti.
    La QUAS farebbe parte delle assicurazioni obbligatorie, non per legge, ma perché espilicitamente previste dal CCNL. Nella circolare n. 43 del Ministero del Lavoro del 15.10.2010 si legge: "una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento".
    Mi pare di comprendere che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia aderito al CCNL, che prevede tale prestazione aggiuntiva (assistenza sanitaria integrativa), ne discende il diritto di credito, per i premi non pagati, in capo alla QUAS, altrimenti in capo al singolo lavoratore.
    Ma a quale privilegio occorre fare riferimento?
    Cordiali saluti
    Isabella Nana
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2016 18:35

      RE: premi previdenziali per Cassa assistenza sanitaria quadri QUAS

      La QuAS, nata nel 1989 sulla base dei contratti nazionali del Terziario e del Turismo, è iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009. L'iscrizione alla QuAS, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatoria per tutti i dipendenti con qualifica di "quadro" ai quali si applica il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi stipulato da Confcommercio e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, e del Turismo stipulato da Federalberghi, Federreti, Fipe, Fiavet e Faita, con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL. Hanno altresì l'obbligo d'iscrizione alla QuAs anche i dipendenti con qualifica di Quadro delle aziende di Import/export ortofrutticoli, Fiori, Vigilanza privata, Impianti sportivi e fitness, Concessionari scommesse ippiche e sportive (bingo).
      Per ciascun quadro è dovuto un contributo annuale, nella misura stabilita dai CCNL. Il contributo costituisce parte integrante della retribuzione contrattuale ed è, pertanto, da considerarsi obbligatorio. Con decorrenza 01/06/2011, per tutti i settori di attività che applicano i CCNL del Terziario, Commercio, e Servizi è di € 406,00 di cui € 56,00 a carico del dipendente e € 350,00 a carico dell'azienda.
      Ai fini della collocazione del credito interessa, in primo luogo, individuare l'oggetto della domanda di insinuazione. Se, infatti il QuAS chiede il pagamento dei contributi a carico del lavoratore, che eventualmente per accordi e deleghe intervenute il datore di lavoro tratteneva dallo stipendio del dipendente senza poi versarli all'Ente, questi fa valere un diritto retributivo del dipendente, sicchè il credito azionato, per questa parte, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c.. Se, invece, il QuAS chiede il pagamento della quota a carico del datore di lavoro, e comunque per la parte del credito riferita a questa quota, trattandosi di contributi per assistenza sanitaria, il privilegio richiamabile è quello di cui all'art. 2754 c.c., che tutela, appunto i crediti per contributi relative a forme di previdenza e assistenza diverse da quella per assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti, rientranti nella previsione dell'art. 2753 c.c..
      Zucchetti SG srl
    • Christian Fortunati

      Lecco
      07/02/2020 12:28

      RE: premi previdenziali per Cassa assistenza sanitaria quadri QUAS

      In merito Vi segnalo la sentenza Cassazione Sez. Lav. sent. 09 ottobre 2017, n. 23520 che escluderebbe il privilegio: "[...] avendo questa Corte chiarito in più occasioni, anche nei confronti della stessa Cassa Edile, e pure di recente (sentenza n. 25173 del 14/12/2015, n. 19792 del 2015, n. 15676 del 2006), che restano fuori dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 1754 c.c. (ndr 2754 c.c.) i contributi che trovano fonte non già nella legge ma nella contrattazione collettiva; posto che la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva".
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        07/02/2020 20:29

        RE: RE: premi previdenziali per Cassa assistenza sanitaria quadri QUAS

        Grazie, ne prendiamo atto.
        Zucchetti SG srl