Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Collocazione delle rate di preammortamento in mutuo fondiario

  • Enrico Zuccato

    Verona
    06/10/2015 12:42

    Collocazione delle rate di preammortamento in mutuo fondiario

    Il caso è il seguente: mutuo fondiario ipotecario stipulato nel 2008.Fallimento del marzo 2015.
    La società debitrice non ha mail corrisposto le rate del mutuo.
    In particolare: le prime sei scadenze sono tutte rate di preammortamento che non vanno ad incidere sul capitale.
    In sintesi, si tratta di sole rate per interessi.
    Forse la domanda è banale, ma sul punto (trattandosi di importi rilevanti) rischia di innescarsi un acceso confronto con la banca.
    Domando: rientrano nella disciplina di cui all'art. 2855 c.c. anche gli interessi di preammortamento per modo che gli stessi (poiché risalenti al 2008) debbano essere esclusi dal privilegio ipotecario?
    Ringrazio sin d'ora per la vostra attenzione ed invio i miei migliori saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/10/2015 20:07

      RE: Collocazione delle rate di preammortamento in mutuo fondiario

      Va preliminarmente stabilito se gli interessi contabilizzati nella rata (anche di preammortamento) fanno parte della stessa e vanno, quindi, considerati come capitale da collocare in via ipotecaria, o vanno scorporati dalla rata e trattati quali interessi, con conseguente applicazione dell'art. 2855 c.c.
      A nostro avviso nei contratti di mutuo stipulati sotto l'imperio del tub, entrato in vigore l'1.1.1994, lo scorporo va effettuato in quanto la disciplina speciale del credito fondiario non contiene alcuna deroga alla disciplina generale dell'art. 2855 c.c. e pertanto, i crediti nascenti da operazioni di credito fondiario per interessi trovano collocazione privilegiata, tanto in sede di esecuzione individuale come nel fallimento, soltanto nei limiti delle due annualità anteriori e di quella in corso al giorno del pignoramento. Di conseguenza, nel caso, i crediti per interessi anteriori, compresi nella rata ma dalla stessa scorporata, vanno riconosciuti in quanto convenuti e implicitamente iscritti, ma non godono della prelazione ipotecaria, riservata soltanto alle ultime tre annualità.
      Zucchetti SG srl