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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
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Monia Menoni
Sant'Ilario D'Enza (RE)02/03/2016 15:03Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
Buongiorno,
Equitalia presenta insinuazione tardiva al passivo di un fallimento per ruolo notificato successivamente alla presentazione dell'insinuazione stessa, richiedendo ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su retribuzioni e ritenute su indennità per cessazione del rapporto di lavoro. Chiede in "Privilegio Grado ex artt. 2752, 2776 e 2778 n. 18 CC." la somma iscritta a ruolo, in chirografo le spese ex art. 17, comma 6, d.lgs n. 112/99 e i diritti ex art. 17, comma 7-bis d.lgs. n. 112/99, chiede anche l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, compresi quelli di mora. Infine, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 chiede che il credito relativo a somme iscritte a ruolo contestate sia ammesso al passivo con riserva. La particolarità è che per tutte le ritenute citate il termine per il versamento è scaduto dopo la dichiarazione di fallimento quindi non sono state versate né dalla società ante fallimento né successivamente dalla procedura. Chiedo pertanto un vostro parere sulla fondatezza della richiesta di Equitalia, considerando che si tratta di debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento propenderei per ammettere solo gli importi delle ritenute senza riconoscere interessi, sanzioni, diritti e spese.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2016 20:01RE: Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
Il credito per imposte non pagate è riferito a periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, il cui pagamento scadeva dopo tale evento, per cui è corretta la sua interpretazione di riconoscere il credito per capitale con il privilegio richiesto, ed escludere il resto, tranne gli interessi postfallimentari non moratori, da calcolare nei limiti e nella misura di cui all'art. 2749 c.c . e 54 ult. comma. Ovviamente l'ammissione con riserva ha senso solo se lei propone ricorso avanti al giudice tributario.
Zucchetti SG srl
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Monia Menoni
Sant'Ilario D'Enza (RE)04/04/2016 10:50RE: RE: URGENTE- Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
Buongiorno,
ho depositato in cancelleria il progetto di stato passivo, ho riconosciuto il credito per capitale con il privilegio richiesto ed escluso il resto, tranne gli interessi postfallimentari non moratori. Equitalia mi ha inviato pec con loro osservazioni che riporto: "...la proposta formulata dalla curatela per escludere dal passivo somme richieste a titolo diverso dal capitale in sede di verifica del passivo concorsuale non pare conforme all'ordinamento giuridico vigente. Ai fini della verifica dei crediti iscritti a ruolo dall'Amministrazione finanziaria ed insinuati dall'Agente della riscossione al passivo di procedure concorsuali, la competenza generale affidata al Giudice Delegato dall'art. 95 c. 3 LF, è eccezionalmente derogata dal combinato disposto degli artt. 87 c.2 e 88 c.1 del D.P.R. n. 602/73, per cui, come sancito da Cass. 12777/2006, l'ammissione al passivo con riserva si impone in quanto "a) l'ammissione al passivo con riserva è indistintamente applicabile sia alle imposte dirette che indirette...; b) il ruolo e/o l'avviso di liquidazione costituiscono titolo idoneo per l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare; c) ove sorgano contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva": dunque tutte le decisioni riguardanti vizi formali e di merito della pretesa tributaria spettano all'omonima giurisdizione, alla cui decisione, se già adita o se ancora pendenti i termini di impugnazione, il Giudice Delegato si conforma all'atto dello scioglimento della riserva. In tal senso, seppur incidentalmente, si è espressamente pronunciata Cassazione civ. SS.UU. n. 4126 del 15.03.2012: "Per effetto delle disposizioni vigenti in tema di riparto di giurisdizione, tuttavia, le controversie che determinano la necessità di una deliberazione in ordine all'esistenza e alla consistenza del Tributo non possono essere demandate agli organi fallimentari, ma devono essere rimesse all'esame del giudice tributario. L'impugnativa del ruolo davanti alle Commissioni Tributarie consente dunque al debitore erariale di far valere le ragioni del manifesto dissenso nella sede propria, mentre l'ammissione del credito con riserva, da sciogliere all'esito dell'intrapreso giudizio tributario, consente di definire, sia pure con contenuto condizionato, la fase della procedura fallimentare relativa alla formazione dello stato passivo." E' dunque la cognizione da parte della competente giurisdizione speciale adita nei termini di legge l'unica sede legittimata a conoscere di eventuali eccezioni volte a stabilire la debenza o meno della pretesa tributaria, mai per sè proponibili in sede di verifica del passivo concorsuale. Come già detto, ai sensi della citata normativa vigente, in sede di verifica del passivo concorsuale, ove sorgano contestazioni il credito tributario non può mai essere escluso, dovendo anzi essere ammesso al passivo eventualmente con riserva, da sciogliersi all'esito del contenzioso già radicato o ancora proponibile presso la competente giurisdizione speciale."
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2016 19:16RE: RE: RE: URGENTE- Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
I principi esposti da Equitalia sono pacifici e corretti, ma operano quando si contesti l'esistenza o la consistenza del tributo, per cui, se nella specie, lei ha escluso una parte del tributo perché ritenuta non dovuta, è indubitabile che non poteva farlo, nel mentre se "il resto" che lei ha escluso non tocca il tributo ma eventualmente suoi accessori o la collocazione, queste sono materie di competenza del giudice delegato.
Zucchetti Sg srl
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Monia Menoni
Sant'Ilario D'Enza (RE)05/04/2016 14:37RE: RE: RE: RE: URGENTE- Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
Io ho escluso:
1) le spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n. 112/99 richiesti da Equitalia in chirografo
2) i diritti ex art. 17, comma 7-bis d.lgs. n. 112/99 richiesti da Equitalia in chirografo
3) la quota parte della somma iscritta a ruolo riferita (come da dettaglio allegato da Equitalia alla domanda di ammissione al passivo) a sanzioni e interessi. Tutta la somma iscritta a ruolo viene richiesta in privilegio grado ex artt. 2752, 2776 e 2778 n. 18 c.c.
Pertanto ho riconosciuto solo l'importo del tributo originariamente non versato con la collocazione richiesta. Con riferimento al punto 3), Equitalia richiede la somma iscritta a ruolo ma questa è rappresentata dal tributo originariamente non versato (ammesso) maggiorato di sanzioni (escluse) e interessi (esclusi) che io interpreto come accessori, o sbaglio? Sempre come accessori ho considerato le spese e i diritti indicati sopra ai punti 1) e 2).
Grazie ancora.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/04/2016 19:58RE: RE: RE: RE: RE: URGENTE- Insinuazione per debiti non scaduti alla data di dichiarazione del fallimento
I poteri cognitori del giudice delegato si estendono fino al limite della giurisdizione del giudice ordinario ed in questi limiti vige il principio della esclusività, sicchè se, per un verso, sono assoggettate alla verifica del passivo tutte le pretese che, in mancanza di fallimento, potrebbero essere azionate avanti al giudice ordinario, le controversie riservate alla cognizione di giudici speciali non sono soggette al principio della esclusività della verifica del passivo e su esse il giudice delegato non può svolgere alcuna indagine di merito.
Per stabilire, nel caso specifico da lei proposto, fin dove poteva estendersi la giurisdizione del giudice delegato era necessario sapere quali crediti aveva escluso ed in attesa abbiamo dato la risposta generica precedente. Ora che ha fatto questa necessaria precisazione, possiamo dire che Equitalia ha parzialmente ragione. Dispone, infatti il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio".
E se sugli interessi il discorso rimane aperto perché rientra nella giurisdizione del giudice delegato la determinazione degli interessi in materia fallimentare e la loro collocazione, per le sanzioni vi è ben poco da dire, nel senso che l'esclusione o la decurtazione delle stesse non può essere effettuata dal giudice ordinario, così come, di contro, quest'organo può decidere sulle spese e i diritti.
Zucchetti Sg Srl
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