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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Affitto d'azienda e fallimento della società affittante e della società affittuaria - TFR
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Dario DAL MEDICO
Merano (BZ)28/10/2015 19:06Affitto d'azienda e fallimento della società affittante e della società affittuaria - TFR
Il caso che mi si pone è il seguente:
La società XX (affittante) ha stipulato un affitto d'azienda con la società YY (affittuaria). Senza alcun accordo sindacale i dipendenti di XX sono transitati in YY.
Falliscono entrambe le società a distanza di pochi mesi l'una dall'altra.
Il dipendente presenta una domanda di insinuazione per il TFR complessivo (ossia maturato in costanza di rapporto con XX e con YY) in entrambi i fallimenti, sostenendo la solidarietà passiva ex art. 2112 c.c.
Come si devono comportare i curatori in relazione a questo credito?
Per la società XX ritengo che il TFR vada ammesso per la quota di competenza, fino alla stipula del contratto di affitto d'azienda, ed escluso per il residuo in quanto maturato in costanza di rapporto con altro datore di lavoro (YY).
Quid iuris per la società affittuaria YY?
Il credito va ammesso per il totale? (come mi pare di aver letto). Va ammesso per il totale, e con riserva limitatamente alla quota di TFR maturato in costanza di rapporto con XX?
Il problema si estende alla fase del riparto. Il fondo dell'INPS, se l'insolvente è l'affittuaria, sarà tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato. Poi si surrogherà per quanto pagato.
Ma nel passivo fallimentare della società XX (affittante) rimarrà un credito privilegiato vs. il dipendente: in che modo deve esser gestito?
Ringrazio anticipatamente delle risposte.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/10/2015 19:55RE: Affitto d'azienda e fallimento della società affittante e della società affittuaria - TFR
Posto che, come lei ha detto, nel caso non è intervenuto alcuna consultazione sindacale all'atto dell'affitto, , trova piena applicazione l'art. 2112 c.c., che pone una solidarietà tra affittante e affittuario "per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento", tra i quali, secondo la più recente giurisprudenza, rientra anche il TFR. Non è prevista, invece la solidarietà per i crediti che il lavoratore matura dopo l'affitto, dei quali risponde il solo affittuario, a meno che non sia intervenuta, prima del fallimento, la retrocessione dell'azienda, che, attuando un trasferimento, rende nuovamente applicabile l'art. 2112 in senso inverso (per cui l'originario affittante che riceve in restituzione l'azienda diventa obbligato in solido con l'originario affittuario che trasferisce l'azienda).
Dalla esposizione dei fatti sembrerebbe che quest'ultima ipotesi non si sia verificata, per cui la nostra risposta muove da questo presupposto.
Ne discende di conseguenza che il lavoratore può insinuare al passivo del fallimento XX il credito per il TFR maturato fino alla data dell'affitto, nel mentre può insinuare al passivo del fallimento di YY il credito per il TFR maturato prima dell'affitto (di cui, come detto, YY risponde in solido con XX) e per quello maturato dopo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, del quale YY risponde in proprio. Pertanto il curatore del fallimento XX può ammettere al passivo il lavoratore solo per la quota di TFR maturata fino alla data dell'affitto e il curatore del fallimento YY può ammetterlo per l'intero credito.
Non deve stupire questa doppia insinuazione per la parte di TFR maturata fino alla data dell'affitto, perché questa è una conseguenza della solidarietà passiva, la cui funzione è proprio quella di consentire al creditore di rivolgersi a tutti (nel caso ai due) debitori coobbligati per ottenere il pagamento del proprio credito; ed, ovviamente, in sede fallimentare le pretese creditorie si fanno valere con l'insinuazione al passivo ela regolamentazione è contenuta negli artt. 61 e 62 l.f.. La solidarietà, tuttavia, è una struttura che ha una rilevanza soltanto esterna, nel senso che serve a tutelare il creditore che, in forza della solidarietà, può rivolgersi ad entrambi i debitori che rispondono in solido, nel mentre nei rapporti interni tra i due condebitori rimangono le rispettive obbligazioni; nel caso per il TFR maturato fino alla data dell'affitto l'obbligato principale e unico (nei rapporti interni) è XX, per cui, una volta che il lavoratore è stato ammesso al passivo del fallimento YY per l'intero credito per TFR, la curatela di questo, una volta pagato il dipendente o l'Inps che si è surrogata, può ripetere dal fallimento XX la quota del TFR che era di sua competenza, insinuandosi al passivo di quel fallimento. Questa domanda il curatore del fallimento YY la può fare solo dopo aver soddisfatto il creditore, altrimenti, essendosi costui insinuato anche nel fallimento XX, questo si troverebbe a rispondere due volte dello stesso debito; si ammette, comunque, che l'obbligato solidale, anche prima del pagamento, possa insinuarsi nel fallimento del debitore principale con riserva.
Zucchetti SG srl
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