Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione con riserva lavoratore per TFR in pendenza di reclamo avverso al sentenza di fallimento

  • Cesira Di Noi

    Brindisi
    12/01/2021 19:03

    Ammissione con riserva lavoratore per TFR in pendenza di reclamo avverso al sentenza di fallimento

    Buonasera, sto esaminando l'istanza di ammissione al passivo di un lavoratore per il TFR. Ha prodotto la sentenza esecutiva (del 2018), precetto e pignoramento negativo ma non l'attestazione di passaggio in giudicato.
    Il liquidatore della società fallita ha proposto reclamo averso la sentenza di fallimento, deducendo, oltre alla non fallibilità della società, anche la circostanza di aver effettuato il pagamento di quasi tutto il TFR al lavoratore in questione, chiedendo l'ammissione di mezzi istruttori sul punto, per quanto ritengo la circostanza non provabile se non con la produzione delle quietanze.
    Ad ogni modo, considerato che:
    -nel reclamo il difensore della società non ha riferito di aver impugnato la sentenza emessa in favore del lavoratore istante, ma solo il pagamento parziale del credito (circostanza che mi conferma il passaggio in giudicato della sentenza);
    -il lavoratore mi ha informato che non sarà possibile produrre l'attestazione di passaggio in giudicato in quanto la sentenza risulta "a rilegare" (?),
    sono incerta sul come comportarmi rispetto alla domanda di ammissione al passivo.
    Grazie del supporto.




    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2021 19:16

      RE: Ammissione con riserva lavoratore per TFR in pendenza di reclamo avverso al sentenza di fallimento

      E' opportuno partire dalla premessa che, a norma del comma terzo dell'art. 18 l. fall., 3, "il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma", per cui, salva la possibilità di sospendere la liquidazione dell'attivo, la procedura fallimentare prosegue, anche se la sentenza di fallimento è stata impugnata; e, quindi, lei giustamente si pone il problema della formazione dl passivo.
      Quanto al credito in discussione, la questione presenta due aspetti.
      Un primo riguarda il passaggio in giudicato della sentenza su cui il lavoratore fonda le sue pretese; per risolvere questo problema indubbiamente sarebbe stato utile l'attestazione del passaggio in giudicato, ma questa è appunto una attestazione che sul piano probatorio elimina altre indagini che, invece, bisogna fare in mancanza, ossia verificare se è stato promosso appello nel termine di cui all'art. 433 cpc (trattasi di causa di lavoro). Questa indagine interessa prevalentemente il curatore, perché se la sentenza non è passata in giudicato, dovrebbe lui impugnarla o continuare l'appello in corso per evitare che diventi definitiva e nel frattempo, potrebbe ammettere il credito con riserva dell'esisto del processo di appello.
      In ogni caso, che sia o non passata in giudicato la sentenza, va appurato- e questo è il secondo aspetto, se effettivamente il debitore ha pagato, dopo la sentenza, tutto o parte del credito vantato. Ossia, se il lavoratore vanta 100 e il debitore sostiene che il credito è di 30 per aver pagato 70, prima della sentenza, la questione va risolta in sede di appello della sentenza che sarebbe erronea; se in vece il debitore sostiene che ha pagato 70 dopo la sentenza, la questione non investe più il merito della questione oggetto dell'appello (ove esistente o ancora possibile) ma il quantum del credito residuo.
      Questo pagamento, che incide sull'entità del credito, ci sembra di capire è oggetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento, per cui, a questo punto, si pone il problema se è ammissibile anche sotto questo profilo una ammissione con riserva dell'esito della decisione. Ossia, ammettiamo per semplificare che la sentenza sia passata in giudicato (come tutto farebbe pensare) e che il debitore sostenga di aver parzialmente estinto il credito portato dalla sentenza con pagamenti successivi alla stessa, il credito per 100 indicato nella sentenza può essere ammesso con riserva dell'esito del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento? Propenderemmo per la risposta negativa in quanto non ricorre l'ipotesi prevista dal n. 3 del secondo comma dell'art. 96, e affidare la sorte dell'ammissione al passivo alla decisione di altro giudice, investito peraltro di una decisione per fini diversi dall'accertamento del credito, viola, in mancanza di una previsione di legge che lo consenta, il principio della esclusività del passivo. Pertanto è consigliabile escludere il credito sostenendo quando afferma il debitore dell'avvenuto pagamento; il creditore proporrà opposizione allo stato passivo e in quella sede si valuterà una eventuale sospensione , se nel frattempo non sia intevenuta la decisione sul reclamo.
      Zucchetti Sg srl
      • Cesira Di Noi

        Brindisi
        14/01/2021 12:12

        RE: RE: Ammissione con riserva lavoratore per TFR in pendenza di reclamo avverso al sentenza di fallimento

        Grazie per la risposta puntuale e completa.
        Ho tuttavia ulteriori elementi che mi fanno propendere per l'ammissione del credito, tra i quali:
        - la mancanza di prova scritta dei pagamenti (ne ho fatto espressa richiesta senza ricevere riscontro);
        - dal reclamo apprendo che tali pagamenti, se esistenti, sarebbero stati effettuati tra il 2015 e il 2019 mentre la sentenza è del dicembre 2018.
        - la mancata impugnazione degli atti esecutivi successivi al passaggio in giudicato della sentenza.
        Credo che in sede di opposizione non avrei alcun elemento concreto per supportare la non ammissione allo stato passivo, salvo la parola del Liquidatore.

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/01/2021 20:08

          RE: RE: RE: Ammissione con riserva lavoratore per TFR in pendenza di reclamo avverso al sentenza di fallimento

          Bene, importante è avere un quadro chiaro della vicenda epoi prendere la decisone che si ritiene più adeguata al caso. Le sue considerazioni e , principalmente il fatto che gran parte dei pagamenti sarebbero stati fatti prima della sentenza (il cui passaggio in giudicato è confermato dal suo silenzio), giustificano la conclusione cui perviene.
          Questa, comunque, è definitiva, nel senso che una volta ammesso il credito e dichiarata l'esecutività dello stato passivo, diventa difficile eliminare poi lo stesso; per questo avevamo consigliato la soluzione che lasciava aperta altre possibilità in vista di una possibile prova dei pagamenti effettuati, ma se si ha la ragionevole certezza che tali pagamenti non sono stati eseguiti e che eventualmente essi sarebbero stati effettuati prima della sentenza che accerta il crediuto, è giusto non perdere altro tempo.
          Zucchetti Sg srl