Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

surrogazione del socio in caso di pagamenti fatti a terzi creditori della società poi fallita

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    07/04/2014 17:40

    surrogazione del socio in caso di pagamenti fatti a terzi creditori della società poi fallita

    Considerato il coordinato disposto degli articoli 1203, commi 1 e 5, e 2036, comma 3, c.c., sembrerebbe che il socio che volontariamente si "surroga" nel pagamento di debiti per retribuzioni dovute dalla società ai dipendenti, di debiti per contributi dovuti all'INPS, nonchè di debiti per compensi di lavoro autonomo, ha diritto a subentrare nella medesima posizione di creditore privilegiato spettante al creditore originario da lui soddisfatto. Quale è la vostra opinione in proposito?
    Inoltre, come conciliare l'istituto della surroga sopra delineato, con l'istituto della postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c.?
    In sintesi, laddove pur esista il diritto del socio a surrogarsi nella posizione dell'originario creditore sociale da lui soddisfatto, tale diritto di credito è sempre postergato rispetto al diritto di soddisfazione degli altri creditori sociali?
    Si ringrazia anticipatamente della risposta.
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2014 20:37

      RE: surrogazione del socio in caso di pagamenti fatti a terzi creditori della società poi fallita

      Classificazione: VERSAMENTO SOCI

      L'art. 2467c.c. ha una formulazione volutamente ampia al fine di escludere ogni tentativo di "elusione", tant'è che al secondo comma precisa che "s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati".
      Alla luce di questo dato si può, a buona ragione, ritenere che la postergazione debba essere indistintamente applicata sia ai finanziamenti direttamente erogati dal socio sia a quelli indiretti, dal momento che non ha alcun rilievo il fatto che il socio non effettui una dazione diretta di denaro direttamente alla società; debbono, cioè, essere comprese nella previsione normativa "tutte le fattispecie negoziali che comportano una successione del socio in una preesistente posizione creditoria di un terzo nei confronti della società, estendendo l'applicazione della norma ai casi dei "finanziamenti sostitutivi indiretti" (Così Trib. Udine 3.3.2009; Trib. Padova 14.04.2011; Trib. Padova 16.05.2011). Ciò perchè; anche perché, diversamente opinando, la disposizione sarebbe facilmente eludibile. Il socio, tanto per fare uno dei tanti possibili esempi, potrebbe, infatti, anzichè versare danaro nelle casse della società, pagare un creditore privilegiato che sa che troverà capienza in caso di fallimento, in modo da potersi surrogarsi nella sua posizione, con la sicurezza di essere pagato.
      Riteniamo, pertanto, che la norma di cui all'art. 2467 c.c., proprio al fine di evitare facili elusioni, deve applicarsi ad ogni forma di sostegno finanziario reso dal socio alla società (ovviamente in momenti in cui sarebbe esigibile un conferimento), anche indiretto o "camuffato" che implichi, alla fine, un suo diritto alla restituzione.
      Zucchetti Sg Srl