Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Declassamento credito ipotecario

  • Stefano Broglia

    Pavia
    04/05/2015 18:10

    Declassamento credito ipotecario

    Spett.le Fallco, la problematica che vorrei sottoporvi è relativa all'ammissione o meno al ceto ipotecario di un credito: nello specifico una Banca ha concesso un mutuo ipotecario di circa € 55.000 al Fallito, iscrivendo la propria ipoteca su un determinato bene immobile dello stesso; alla data di fallimento risultano ancora dovuti circa € 3.000,00 e la banca, ai sensi dell'art. 93 LF, chiede di essere ammessa al passivo con privilegio ipotecario per detta somma.
    Considerato che l'immobile su cui è stata iscritta ipoteca è oggi ricompreso in un Fondo Patrimoniale ex art. 167 C.C. e, pertanto, allo stato, giudicabile fuori dalla disponibilità del Fallimento; considerata poi la "natura speciale" del credito ipotecario connessa ad un bene che, come detto, potrebbe non essere venduto da parte della Procedura, lo scrivente si chiede se sia giusto proporre un declassamento delle pretese vantate dalla Banca, proponendo quindi un ammissione dell'intero credito al ceto chirografario, o se sia corretto ammettere come da domanda il credito, proponendo quindi l'ammissione al ceto ipotecario, anche se non poi non sarà possibile introitare le somme connesse alla vendita dell'immobile.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/05/2015 20:18

      RE: Declassamento credito ipotecario

      L'immobile destinato a Fondo patrimoniale non è al momento nella disponibilità del curatore poiché si tratta di bene che, pur appartenendo al fallito, rappresenta un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (espressamente in tal senso Cass. 8/10/2011, n. 21494). L'unico modo per attrarre all'attivo fallimentare detto bene è impugnare per revocatoria l'atto costitutivo del fondo, che è da considerare atto a titolo gratuito e, pertanto revocabile ai sensi dell'art. 64 l.f..
      Questa possibilità può anche condizionare l'esito della domanda in questione. Allo stato, infatti, non potrebbe ammettere il credito della banca in via ipotecaria perché manca nell'attivo fallimentare il bene oggetto del gravame; tuttavia, poiché non è ammissibile una riserva con riferimento alle cause di prelazione, se ritiene che possa essere esperita la revocatoria che, data l'applicazione dell'art. 64, è abbastanza agevole, potrebbe anche ammettere la banca in via ipotecaria con una clausola che rinvia alla fase del riparto il concreto accertamento dell'esistenza del bene. Se invece ritiene che non ricorrano gli estremi della revocatoria, ammeta pure la banca in chirografo.
      Zucchetti SG srl