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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Crediti da lavoro dipendente (imputazione somme); TFR Fondo Cometa
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Piero Costantini
PERUGIA14/05/2011 20:05Crediti da lavoro dipendente (imputazione somme); TFR Fondo Cometa
Vorrei proporre alla Vs. cortese attenzione due domande:
Quesito 1) Alcuni lavoratori dipendenti, a fronte di decreto ingiuntivo esecutivo, ottengono da parte di una società poi fallita il pagamento delle retribuzioni loro spettanti (netto in busta paga), ma non degli interessi e delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo. Ora detti lavoratori chiedono l'ammissione allo stato passivo delle somme non pagate in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. affermando che le somme ricevute in pagamento vanno imputate ex lege prima a spese, poi a rivalutazione e interessi e da ultimo a sorte, rimanendo così creditori di parte della retribuzione e, pertanto, legittimati al riconoscimento del privilegio.
Come curatore sarei dell'avviso di ammettere in chirografo le suddette somme, anche al fine di non creare disparità di trattamento all'interno della stessa procedura con altri lavoratori (meno fortunati) che pur avendo agito giudizialmente per il recupero del credito fino al pignoramento (negativo), non hanno ricevuto alcun pagamento e per i quali le spese legali sono da ammettersi in chirografo. Però mi sorge un dubbio, come si supera il disposto dell'art. 1194 c.c. ?
Quesito 2) Alcuni lavoratori avevano aderito al fondo di previdenza complemetare "Cometa" ma la società fallita non ha mai effettuato alcun versamento a favore di tale Fondo. Per la quota di TFR che in tale fondo sarebbe maturata (indicata nel CUD) se il datore di lavoro avesse effettuato i relativi versamenti come ci si comporta? Si somma semplicemente alla quota di TFR rimasto in azienda assegnando il privilegio di cui al punto A3.1 del gestionale Zucchetti che prevede l'intervento del fondo di garanzia INPS di cui al D.Lgs 80/92? Il Fondo Cometa può richiedere le somme non versate? E, se si, sarà poi l'INPS a surrogarsi nella posizione del lavoratore nei confronti del Fondo Cometa?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/05/2011 18:45RE: Crediti da lavoro dipendente (imputazione somme); TFR Fondo Cometa
Per quanto riguarda il quesito n.1, riteniamo che il disposto dell'art. 1194 c.c. non sia superabile, se, come pare di capire, non vi sia stato il consenso del creditore ad una imputazione diversa da quella indicata da detta norma, in forza della quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese.
Invero, alla luce del criterio legale di imputazione posto dall'art. 1194 c.c., allorquando il creditore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia all'imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da un'imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale. Pertanto, nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e alle spese e non al debito capitale o, comunque, prima agli interessi e alle spese e poi al debito capitale, a meno che non vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione.
Tuttavia, vista l'imputazione fatta dai lavoratori, lei potrebbe prospettare la revocatoria delle quote di pagamento degli interessi e delle spese- sempre che ne ricorrano i requisiti cronologici e sia in grado di fornire la prova della conoscenza da parte di costoro dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito-, dal momento che non si tratta, per espressa affermazione dei creditori, di pagamento dei corrispettivi per prestazioni di lavoro, che sono esentati dalla revocatoria a norma dell'art. 67, comma terzo, lett. f). In questa prospettiva, onde evitare spese, potrebbe raggiungere un accordo, in modo da creare quella parità di trattamento con gli altri dipendenti meno fortunati che lei giustamente auspica.
Pr quanto riguarda il quesito sub 2, riteniamo che i dipendenti possano chiedere la quota di TFR non corrisposto dal datore di lavoro al Fondo complementare, importo da inserire nella voce A3.1 del gestionale Zucchetti (si sta predisponendo una apposita voce, A3.1 bis apposita per i fondi complementari). Una volta ammesso il dipendente al passivo per TFR, pensiamo che sia l'INPS a dover anticipare il pagamento ai lavoratori anche di questa parte.
Zucchetti Sg Srl
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Cesare Carpena
Piacenza16/04/2014 00:18RE: RE: Crediti da lavoro dipendente (imputazione somme); TFR Fondo Cometa
Se invece il datore di lavoro ha effettuato regolarmente il versamento al Fondo Cometa, il dipendente ha diritto di insinuarsi SOLO per la parte rimasta in azienda o per il totale? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/04/2014 19:33RE: RE: RE: Crediti da lavoro dipendente (imputazione somme); TFR Fondo Cometa
Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDACon l'adesione ad un Fondo di previdenza, il lavoratore si costruisce una pensione complementare che affiancherà quella del sistema pubblico di base, tramite un fondo di categoria costituito appositamente con tale scopo e senza fini di lucro. Se egli sceglie di aderire al Fondo con la contribuzione, beneficia del versamento di una quota di contributo da parte del datore di lavoro. Di conseguenza il Fondo a cui favore è stato effettuato il conferimento del t.f.r. in vista della futura pensione complementare, può insinuare quelle quote di t.f.r., che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo e che non lo ha fatto, rimanendo il lavoratore legittimato a concorrere solo per la quota di t.f.r. che resta a carico del datore di lavoro. Seguendo questa impostazione, che sappiamo non essere da tutti condivisa, a maggior ragione questa conclusione è valida ove il datore di lavoro abbia effettuato i dovuti versamenti al Fondo; in tal caso, infatti, il Fondoi dovrà pagare al lavoratore la quota di TFr di sua competenza e il lavoratore potrà far valere nel fallimento soltanto il credito per il Tfr non trasferito.
Zucchetti SG Srl
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