Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito derivante da lodo arbitrale non esecutivo

  • Daniele Losi

    Pegognaga (MN)
    14/04/2011 18:00

    Credito derivante da lodo arbitrale non esecutivo

    Va ammesso il credito fondato su di un lodo arbitrale emesso prima della dichiarazione di fallimento ma non divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 825 c.p.c.perche' non trascritto?
    Per la cronaca informo che il lodo è stato impugnato dalla fallita s.r.l. per farne dichiarare la nullita' ed e' prevista la sentenza fra tre anni !!!
    Anticipamente ringrazio per la preziosa collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/04/2011 20:56

      RE: Credito derivante da lodo arbitrale non esecutivo

      Dato per scontato che si tratti di lodo c.d. rituale- per il quale soltanto è possibile fare ricorso al giudice per la dichiarazione di esecutività- il mancato deposito del lodo presso il tribunale non priva lo stesso di qualunque valore giuridico, ma solo dell'efficacia propria di una decisione avente natura di titolo esecutivo alla stregua degli artt. 474 e segg. c.p.c., come del resto dimostra il disposto dell'art. 824 bis cpc, a tenore del quale il lodo ha comunque efficacia vincolante tra le parti sin dalla data della sua ultima sottoscrizione.
      Tuttavia nel caso il lodo è stato impugnato e l'impugnazione disciplinata dagli artt. 827 e segg. c.p.c. non è ontologicamente omologabile al processo d'appello, ancorché ne mutui nei limiti compatibili la disciplina, in quanto rappresenta piuttosto un giudizio di accertamento, condotto dinnanzi all'autorità giudiziaria, in unico grado, avente ad oggetto la validità del lodo, riconducibile a parametro d'impugnazione di un atto negoziale e non ad un secondo grado (testualmente Cass. 16/10/2009, n. 22083). Ciò significa che non si è in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 9*6, comma 2°, n. 3 l.fall., e, pertanto,il curatore può eccepire la nullità in sede di accertamento del passivo, rendendo improcedibile il giudizio pendente.
      Questa, a nostro parere, è la soluzione più corretta; meno convincente sarebbe la soluzione di ammettere il credito insinuato con riserva della definizione del giudizio pendente, ritenendo che questo, essendo stato proposto dal fallito possa continuare. Il rischio è che la condizione venga ritenuta atipica e come tale non apposta.
      Zucchetti Sg Srl