Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ruoli imposte dirette ex art. 2752 Cod. Civ.

  • Lorenzo Di Nicola

    Pescara
    28/02/2011 12:31

    Privilegio ruoli imposte dirette ex art. 2752 Cod. Civ.

    Trattasi di società in concordato preventivo.
    Vi è un accertamento fiscale (impugnato nei termini
    innanzi alla Commissione Tributaria e tuttora pendente)
    per maggiori imposte IVA, IRES e IRAP, con conseguenti sanzioni ed interessi.
    Dal momento che il 1° comma dell'art. 2752 Cod. Civ. fa riferimento
    ai ruoli (per le imposte dirette), mentre non è così
    per l'IVA, chiedo se sia sostenibile la tesi per cui,
    in mancanza di ruolo, le dirette sarebbero da riconoscere
    in chirografo.
    Ancora, se è stato emesso un ruolo
    provvisorio con il 50% dell'accertato chiedo se
    e quando vada riconosciuto
    il privilegio sempre secondo il 1° comma
    (quando perviene la cartella esattoriale? Quando Equitalia
    interviene formalmente nella procedura?)
    Grazie e cordiali saluti
    Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/02/2011 19:14

      RE: Privilegio ruoli imposte dirette ex art. 2752 Cod. Civ.

      L'art. 2752 comma 1 c.c. dispone (nel testo attuale) che "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente".
      Alla luce di questa dizione, ad opera del D.L.vo 46/1999, non vi è più dubbio che il privilegio previsto da tale norma sia temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui il concessionario della riscossione si insinua al passivo del fallimento (e non dell'anno della dichiarazione di fallimento) e dell'anno anteriore (purché, ovviamente, la produzione di reddito imponibile costituente il presupposto d'imposta si sia verificato anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento).
      in mancanza di questi requisiti il privilegio di cui si discute non può essere riconosciuto, per cui è sostenibile l'ammissione, in questi casi, del credito in chirografo. Anche per questa ammissione è comunque via prevalente richiesta la previa notificazione (al fallito in bonis o al curatore) della cartella di pagamento.
      Tutto ciò fin quando non diventa operativa la disciplina dell'art. 29 co. 1 d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito in l. 30.7.2010, n.122, che per le attivita' di riscossione relative agli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, detta disposizioni molto più favorevoli alla riscossione.
      Zucchetti Sg Srl