Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio art. 2756 cc

  • Roberto Bussani

    Trieste
    29/06/2016 09:06

    privilegio art. 2756 cc

    Una società in procedura concorsuale ha la proprietà di un automezzo detenuto presso un'autofficina che ha effettuato una riparazione anteriormente alla dichiarazione di fallimento che non è stata pagata.
    Il riparatore si rifiuta di riconsegnare il mezzo, richiamando il diritto di ritenzione stabilito dal terzo comma dell'articolo 2756 cc.
    E' legitimo tale comportamento anche in sede fallimentare? Ovvero il manutentore dovrà rendere disponibile il bene e far valere il privilegio con istanza di ammissione al passivo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/06/2016 19:14

      RE: privilegio art. 2756 cc

      Effettivamente l'art. 2756 c.c. attribuisce un privilegio (che assume il grado quarto nella elencazione di cui all'art. 2778 c.c.) ai crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili; trattasi di un privilegio speciale possessuale in quanto opera sui beni oggetto della prestazione o delle spese , purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Da qui la concessione di un diritto di ritenzione della cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito, a tutela del pagamento del credito e della possibilità di far valere il privilegio in una esecuzione individuale o collettiva.
      Quando interviene questa con la dichiarazione di fallimento trova applicazione l'art. 53 l.f., per il quale "I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione". E' chiaro, quindi che il creditore in questione per prima cosa deve fare domanda di ammissione al passivo e ottenuta l'ammissione privilegiata, viene meno la necessità di esercitare la ritenzione perché lo scopo di mantenere il privilegio è stato raggiunto; si tratta ora soltanto di decidere della vendita che, a differenza degli altri beni liberi, per quelli sottoposti a pegno o soggetti ai privilegi ex artt. 2756 e 2761 c.c. può essere effettuata dallo stesso creditore, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (comma 2 art. 53 l.f.) o dal curatore (comma 3). Ne segue che, cessata la necessità della ritenzione, ove il creditore chieda e ottenga di vendere lui il o i beni oggetto del privilegio, diventa superflua la restituzione materiale al curatore, ma se non fa tale richiesta o comunque il giudice non l'accoglie e opta per la vendita fallimentare, il creditore deve restituire il bene al fallimento, così come nel caso non faccia la domanda di insinuazione. Ovviamente ove si rifiuti, il curatore dovrà agire giudizialmente.
      Zucchetti SG srl