Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Beni in Leasing

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    22/03/2016 19:09

    Beni in Leasing

    Buonasera,

    sono curatore del fallimento di una snc.
    All'apertura della procedura concorsuale è stato compiuto l'inventario dei beni presenti nell'azienda del fallito.
    Il fallito stesso ha dichiarato che tali beni erano di sua proprietà, ragion per cui, al fine di ottenere un'utilità per la stessa procedura, gli stessi sono stati venduti.
    Successivamente lo stesso fallito ha comunicato allo scrivente la presenza di beni che erano stati presi in leasing. Si tratta di beni mobili che erano necessari all'esercizio dell'attività di impresa.
    Si è proceduto quindi all'inventario, al termine del quale è stata constatata la mancanza di una parte degli stessi.
    Non essendo subentrato nel relativo contratto di leasing, la società concedente ne ha richiesto la restituzione.
    Vorrei ora porre una domanda: se alcuni dei beni mancanti e di cui al contratto di leasing fossero stati inventariati tra i beni che lo stesso fallito aveva dichiarato come propri e successivamente venduti, quali potrebbero essere le conseguenze? soprattutto nei confronti della società di leasing? Qualora li richiedessero potrei corrispondere quanto ricavato dalla vendita degli stessi? Ed infine vi possono essere responsabilità del fallito o di altri?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2016 20:52

      RE: Beni in Leasing

      L'art. 103 l.f. stabilisce che "Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione".
      Come vede la problematica da lei proposta è stata presa in esame dal legislatore che ha appunto distinto l'ipotesi che i beni di terzi non siano stati proprio rinvenuti dal curatore (perché distrutti, o perchè fatti sparire dal fallito o perché da questi venduti, ecc.) e, quindi non inventariati, da quella in cui il beni di terzi sono stati rinvenuti e acquisti all'attivo del fallimento, ma materialmente per qualsiasi motivo, tra cui la vednita, non possono essere restituiti all'avente diritto. In entrambi i casi il diritto del terzo alla restituzione si trasforma in nel diritto di credito ad ottenere una somma pari al controvalore, ca considerare quale credito chirografario nel primo caso e quale credito prededucibile nel secondo. In entrambi i casi il terzo ha diritto al controvalore che il bene aveva al momento della dichiarazione di fallimento, ma mentre nel primo caso questo dato può essere accolto senza ulteriori distinzioni, nel secondo entrano in ballo altre considerazioni, a seconda del momento in cui è stata presentata la domanda rispetto a quello della vendita; è chiaro, infatti che una cosa è che la vendita sia stata effettuata dopo la esecutività dello stato passivo e delle rivendiche senza che il terzo si fotte fatto vivo, altro è che sia avvenuta prima ancora della chiusura dello stato passivo in pendenza di una domanda di restituzione, o addirittura dopo l'accoglimento della domanda; una cosa è se il trezo non ha chiesto la sospensione della liquidazione e altro se l'ha chiesta e, a seguito del rigetto di tale istanza, sia stata eseguita la vendita, e così via. Ossia le varianti sono tante e queste incidono proprio sul controvalore che può oscillare appunto dal valore che il bene aveva allla data fallimento al prezzo ricavato dalla vendita.
      Ovviamente in questo meccanismo il comportamento del fallito incide poco, perché i diritti dei terzi sono quelli contenuti nell'art. 103 di cui si è detto.
      Zucchetti Sg srl