Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

URGENTE: ammissione al passivo per ICI-IMU-TASI ecc. su terreno gravato da ipoteca fondiaria

  • Anna Chiara Mazzi

    VERONA
    14/06/2016 23:17

    URGENTE: ammissione al passivo per ICI-IMU-TASI ecc. su terreno gravato da ipoteca fondiaria

    Fra i beni del fallimento è compreso un terreno gravato da ipoteca fondiaria.

    La banca ha già notificato atto di precetto comunicando di voler procedere con l'esecuzione individuale-

    Il Comune in cui il terreno è ubicato presenta istanza di ammissione al passivo per ICI-IMU-TASI ecc., sanzioni e interessi, chiedendo per l'intero importo il privilegio generale ex art. 2752 cc.

    La Curatela, con ogni probabilità, dovrà subire l'esecuzione e nulla ne verrà alla massa.
    E' dovuta l'ammissione in questi termini? In caso affermativo e, quindi, ammissione al passivo come richiesto, potrà eventualmente la Curatela intervenire nell'esecuzione per lo stesso titolo e importo?

    Grazie.

    dr.ssa Anna Chiara Mazzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/06/2016 19:25

      RE: URGENTE: ammissione al passivo per ICI-IMU-TASI ecc. su terreno gravato da ipoteca fondiaria

      Se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge lei può ammettere il Comune al passivo con il privilegio richiesto di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c.. Su tale ammissione non influisce, sotto il profilo del diritto, la pendenza dell'esecuzione da parte del creditore fondiario, perché questa è pur sempre una esecuzione su un bene del fallimento che la legge, in via eccezionale, consente avvenga fuori del fallimento stesso. E il raccordo tra esecuzione individuale e crediti ammessi al fallimento si realizza attraverso l'intervento del curatore nel processo esecutivo, ove questi potrà far valere i crediti ammessi al passivo che, per legge, precedono l'ipoteca.
      Ovviamente nel caso specifico il curatore non potrà far valere nell'esecuzione individuale il privilegio di cui all'art. 2752 , co. 3 c.c., trattandosi di privilegio generale che va soddisfatto con il ricavato dell'intero attivo mobiliare ove sufficiente a soddisfare i creditori di ventesimo grado e non può entrare, quindi in competizione con il gravame ipotecario sull'immobile. Ne consegue che il privilegio in esame si eserciterà sul ricavato mobiliare e, non godendo della sussidiarietà sugli immobili (l'art. 2776 c.c. richiama erroneamente il terzo comma dell'art. 2752, facendo riferimento all'originario testo che al terzo comma prevedeva l'attuale secondo comma), qualora non trovi capienza sui mobili, passerà al chirografo per essere pagato con i residui proventi immobiliari, detratte da queste le spese specifiche, una quota di quelle generali, i privilegi immobiliari e le ipoteche.
      Zucchetti SG srl