Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    22/09/2016 17:31

    Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

    Pregiatissimi,
    la Società "XX" fallisce il 31 agosto ed il 2 settembre la medesima Società (ormai dichiarata fallita) riceve un bonifico in acconto per un ordine effettuato online da un privato.
    Evidentemente, il bonifico viene effettuato da un soggetto ignaro dell'avvenuto fallimento, la fattura non viene emessa e l'ordine non viene eseguito.
    A mio avviso, chi ha disposto il bonifico deve fare una azione di restituzione (da presentare nei termini di cui all'art. 93, LF e segg.) ed il fallimento dovrà restituire detta somma che non può rientrare nell'attivo fallimentare.
    Ritenete che la mia tesi sia corretta?
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
    Dott. Matteo Panelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2016 20:19

      RE: Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

      La sua costruzione è corretta. Proprio ieri è stata proposta una domanda simile vista da parte del soggetto che aveva effettuato il pagamento e in quel caso concludevamo che era interessante conoscere chi avesse incassato il prezzo, "perché se il pagamento è stato effettuato al fallito il contraente in bonis vanta un credito da insinuare al passivo, nel mentre, se incassato dal curatore, potrebbe sostenersi, (non sappiamo con quale possibilità di successo) che si tratti di un indebito da restituire in prededuzione". nel suo caso si sa che il bonifico è stato effettuato in favore del fallito, per cui lo stesso è inefficace ai sensi dell'art. 44 e il bonificante deve insinuarsi al passivo per ottenerne la restituzione, di quanto indebitamente versato non avendo a sua volta il fallito effettuata la sua prestazione.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        22/09/2016 22:42

        RE: RE: Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

        In verità io non mi pongo ne dal lato di chi ha effettuato il bonifico ne della procedura. Ho tratto spunto da un caso recente per interrogarmi sull'applicazione della normativa e la fattispecie su cui nutro qualche perplessità è la seguente: in data 30.08.2016, la società viene dichiarata fallita; in data 02.09.2016, un cliente effettua un ordine online (sul sito ancora funzionante) ed il bonifico (data bonifico 02.09.2016) sul conto corrente indicato (che è il c/c della società poi fallita e non del fallimento). Il fallimento non emette la fattura e non invia la merce acquistata.
        A giudizio dello scrivente, tale importo non potrebbe essere "incamerato" dall'istituto di credito eventualmente creditore della società poi fallita perché successivo alla data di fallimento e quindi il fallimento stesso avrebbe in ogni caso il diritto di ricevere detto importo. Allo stesso modo però, il fallimento non potrebbe assorbirlo come attivo fallimentare, ma dovrebbe restituirlo a chi abbia effettuato il bonifico.
        A questa tesi pervengo a prescindere dal conto corrente su cui tale somma sia incassata (della società poi fallita o del fallimento stesso) perché in ogni caso è successivo alla data di fallimento e quindi verrà incamerato dal fallimento stesso.
        Se invece il bonifico fosse stato fatto in data anteriore al 30.08.2016, riterrei che detto importo vada a formare l'attivo fallimentare.
        Ciò realizza evidentemente una grande disparità perché entrambi erano in buona fede, non hanno ricevuto la fattura non hanno ricevuto la merce ordinata ma solo il primo riceverà la restituzione dell'importo mentre il secondo sarà ammesso come creditore chirografario.
        Ritenete corretta questa mia tesi oppure ho in qualche modo male interpretato?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/09/2016 20:04

          RE: RE: RE: Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

          Alla luce degli odierni chiarimenti, si può dunque così ricostruire la vicenda: un soggetto A fa un ordine di acquisto per via telematica ad una società B, che in quel momento è stata già dichiarata fallita ma ha ancora il sito internet funzionante, ed procede al pagamento, sempre dopo la dichiarazione di fallimento di B, con un bonifico che viene accreditato sul conto corrente della società fallita, ancora attivo.
          Questa fattispecie, così semplificata, presenta aspetti ricostruttivi non agevoli perché il contratto è stato concluso on line ed ancora non si è pervenuti ad una conclusione univoca circa il momento in cui i contratti di beni mobili conclusi con tale strumento si perfezionano. In linea di massima si può dire che un contratto di questo tipo si conclude nel momento in cui il server del provider del soggetto proponente riceve l'impulso elettronico contenente in
          qualsiasi forma l'espressione della volontà di accettare l'accordo da parte del soggetto che ha ricevuto la proposta. Diamo, quindi per scontato che tutto ciò sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento della società B e prescindiamo da ogni questione in ordine al momento della produzione degli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi (che qui sarebbe rilevante dato che si discute di giorni).
          E' chiaro che, in queste condizioni, sia il contratto di compravendita che il pagamento effettuato dell'acquirente sono inefficaci a norma del primo e del secondo comma dell'art. 44 l.fall.. A questo punto dobbiamo però chiarirci cosa significa inefficacia.
          A nostro avviso significa, quanto al contratto di compravendita, che A- a meno che il curatore (che è l'unico legittimato a farlo) ritenga di non sollevare l'eccezione- non può pretendere l'adempimento, ossia la consegna dei beni, in quanto quel contratto non è vincolante per la massa e, quanto al pagamento effettuato, che lo stesso, anche se il contratto che lo giustificava fosse stato efficace in quanto concluso ante fallimento, non avrebbe prodotto l'effetto estintivo del proprio debito per il prezzo, per cui A se avesse voluto ottenere la merce avrebbe dovuto corrispondere nuovamente il prezzo. Sta di fatto, però che il danaro versato da A è pervenuto alla società fallita, anche se dopo la dichiarazione di fallimento e lo stesso deve essere acquisito all'attivo fallimentare (il rapporto con la banca che eventualmente utilizza il bonifico a decurtazione di un suo maggiore credito è diverso e riguarda la banca e il fallimento), giusto il disposto del terzo comma dell'art. 44 l.fall., per il quale "…. sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma".
          Nel caso il fallimento acquisisce però una utilità- la somma pagata per il prezzo della compravendita inefficace e senza prestazione da parte del fallito- che deve essere restituita a chi ha effettuato l'esborso, in quanto costituisce un indebito o, quanto meno un ingiustificato arricchimento per il fallimento. Questo debito non è strettamente concorsuale in quanto sorto dopo il fallimento, ma non è neanche prededucibile in senso tecnico ex art. 111, co. 2, l.fall., perché non è sorto in funzione del fallimento e trova solo un rapporto occasionale con lo stesso in quanto il pagamento è stato comunque effettuato al fallito senza alcun intervento o partecipazione dell'organo fallimentare (l'occasionalità sarebbe stata più marcata ove il pagamento fosse stato fatto direttamente al fallimento, e per questo avevamo ipotizzato nella precedente risposta la possibilità della restituzione in prededuzione in questo caso).
          In questa situazione di incertezza, riteniamo che sia difficile che gli organi fallimentari provvedano alla immediata restituzione della somma e per questo avevamo indicato come preferibile la strada della insinuazione al passivo, accompagnata eventualmente dal riconoscimento della prededuzione; anche perché, ammesso che A non presenti domanda di insinuazione ma faccia una semplice richiesta di restituzione al curatore, questi molto probabilmente la contesterà, quanto meno per quanto attiene la collocazione prededucibile, e si arriverà comunque alla insinuazione a norma del primo comma dell'art. 111bis.
          Zucchetti SG srl
          • Manola Micci

            Senigallia (AN)
            28/03/2017 11:40

            RE: RE: RE: RE: Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

            Mi ricollego al quesito posto tempo fa dal Dott. Panelli.
            Nel mio caso, un terzo soggetto effettua un pagamento in favore della Società fallita (e dopo la dichiarazione di fallimento) omettendo di considerare che in base ad un atto di cessione di credito, avente data certa anteriore al fallimento, il credito pagato alla Curatela era stato in relatà ceduto ad altra società (e la cessione era stata regolarmente notificata al debitore ceduto).
            Il solvens, accortosi del pagamento indebito, ne chiede la restituzione in prededuzione presentando domanda di insinuazione ex art.111bis c. I L.F..
            Può essere riconosciuta natura prededuttiva a tale credito restitutorio?
            Ringrazio.
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              28/03/2017 19:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Incasso di somme non dovute dopo la dichiarazione di fallimento

              Se, come lei dice, il debitore ha pagato alla curatela del cedente fallito il credito che questi, prima del fallimento, aveva regolarmente ceduto ad un terzo con notifica al debitore, quest'ultimo ha pagato male. Questo comporta, per un verso, che il creditore cessionario può richiedere il pagamento al debitore, il quale non potrebbe opporre di ave già estinto il debito con il pagamento fatto alla curatela, e, dall'altro, che il pagamento a quest'ultima costituisce un indebito; di conseguenza il debitore che ha pagato male alla curatela ha diritto ad ottenere la restituzione in prededuzione in quanto ha versato una somma non dovuta alla massa, che è tenuta alla restituzione.
              Zucchetti SG srl