Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

fallimento conduttore supermercato

  • Giuseppe Cotto

    Asti
    07/11/2015 09:56

    fallimento conduttore supermercato

    nel fallimento di un supermercato conduttore con contratto di locazione commerciale registrato non disdettato perché la curatela intende procedere alla vendita dell'azienda,
    il proprietario chiede i canoni di locazione post fallimento in prededuzione.
    Il GD ha chiesto di trovare un accordo sull'ammontare del quantum dovuto tra le parti.
    Su quali basi si può trovare un accordo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/11/2015 20:58

      RE: fallimento conduttore supermercato

      In caso di fallimento del conduttore il contratto di locazione continua e il curatore In caso di fallimento del conduttore, a norma del terzo comma dell'art. 80 l.f., "può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". Ciò significa che il contratto continua e il curatore è tenuto al pagamento, in prededuzione, dei canoni futuri man mano che maturano nell'entità contrattualmente stabilita e ciò fino alla scadenza naturale del contratto, a meno che il curatore non receda prima, nel qual caso è tenuto a pagare un indennizzo, sempre in prededuzione, giusto il disposto del quarto comma dell'art. 80.
      A fronte di questa situazione è chiaro che un accordo diventa conveniente per la massa ove il curatore riesca a sborsare meno di quanto dovrebbe secondo il quadro appena fatto, in considerazione anche della durata del contratto e del tempo del quale la curatela ha ancora bisogno dei locali in questione. Di conseguenza il curatore potrebbe cercare di convenire una riduzione del canone, o offrire una sicura data di cessazione del rapporto (ipotesi alla quale il locatore potrebbe essere interessato ove abbia bisogno dell'immobile o abbia possibilità di locarlo nuovamente ad altri a migliori condizioni) o potrebbe convenire l'eventuale indennizzo per il recesso in misura conveniente o anche ridurlo a zero (anche in questo caso molto dipende dall'interesse del locatore ad avere quanto prima la disponibilità dell'immobile locato). In sostanza, come in tutte le trattative, si tratta di verificare la disponibilità della controparte e le rapportarle alle proprie necessità, cercando di ottenere il meglio rispetto a quella che sarebbe la situazione ove non fosse raggiunto un accordo.
      Zucchetti SG Srl