Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio prestazioni professionali

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    14/03/2016 20:03

    Privilegio prestazioni professionali

    L'articolo 2751 bis n. 2 cita "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti...dovute per gli ultimi due anni di prestazione".

    Se un avvocato ha prestato consulenza per una causa nel 2009, conclusa nel 2009, un'altra sempre iniziata nel 2009 e conclusa con sentenza nel 2010, un'altra consulenza per una causa iniziata nel 2010 e conclusa nel 2012, tutte e tre le prestazioni godono del privilegio?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2016 19:35

      RE: Privilegio prestazioni professionali

      La questione del calcolo del biennio di cui parla l'art. 2751bis n. 2 c.c. viene spesso proposta e cogliamo l'occasione, vista l'analiticità della domanda per fare un po' di chiarezza.
      E' consolidato l'orientamento secondo cui il privilegio di cui si discute decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile.
      Partendo da questa considerazione diventa fondamentale stabilire se l'incarico è unitario o si tratta di incarichi distinti. Nel primo caso il limite biennale sostanzialmente è privo di rilevanza perché, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorarì che maturano al momento della cessazione dello stesso, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
      Nel caso di pluralità di incarichi allo stesso professionista, come nel caso rappresentato in cui allo stesso legale sono stati dati più mandati per diverse controversie, se ciascuno di essi fosse considerato in modo autonomo e a ciascuno si applicasse la regola di cui sopra, il limite del biennio sostanzialmente non troverebbe mai applicazione, perché per ciascun incarico opererebbe il principio che il privilegio copre il credito per gli onorari relativi all'attività di esecuzione svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione. Per dare un significato alla norma, allora, la Cassazione (cfr. da ult. Cass. 14/10/2015 n. 20755) ha chiarito che, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, non può considerarsi ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale ed è in relazione al rapporto nel suo complesso che opera il limite dei due anni. Invero, - precisa la Corte- detto limite, "opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
      Applicando questi principi al caso da lei proposto, posto che l'avvocato ha ricevuto più incarichi a partire dal 2009, bisogna, ai fini del calcolo del biennio privilegiato, considerare il rapporto nel suo complesso; poiché lo stesso, inteso come ultima attività prestata, è cessata nel 2012, ammettiamo a giugno, sono da considerare privilegiati i crediti per corrispettivi maturati in esecuzione degli incarichi affidati dopo il giugno 2010.
      Zucchetti SG srl
      • Sonia Candela

        Castelnuovo Berardenga (SI)
        15/03/2016 22:25

        RE: RE: Privilegio prestazioni professionali

        Molto esauriente e chiaro.

        Grazie
        • Ilaria Casa

          Parma
          07/04/2016 16:51

          RE: RE: RE: Privilegio prestazioni professionali

          Buongiorno, mi ricollego in parte alla domanda della collega.

          Fallimento dichiarato il 18.2.2016.
          Un notaio si insinua al passivo per le seguenti prestazioni su cui richiede il privilegio:
          - atto costituivo del marzo 2011 (nota proforma del marzo 2012, un anno dopo la prestazione);
          - vidimazioni libri sociali nell'aprile 2011 (nota proforma maggio 2011);
          - messa in liquidazione del gennaio 2014 (nota proforma del gennaio 2014);
          - autentica su estratti registri iva nel luglio 2014 (nota proforma del agosto 2014).

          Da parte mia ritengo che si tratti di atti che non debbano essere ricompresi in un'unica prestazione, ma che ognuno di essi abbia autonoma esecuzione.
          La società incarica il Notaio di volta in volta, non esiste un contratto sottostante in cui la società corrisponde un forfet per tutti gli incarico con ad esempio un compenso annuale.

          Nel caso concordiate con la mia impostazione, potrebbe addirittura configurasi la prescrizione triennale, posto che non ci sono stati "atti interruttivi", per esempio, una raccomandata con cui si sollecita il pagamento?
          In caso affermativo, la prescrizione a quali atti sarebbe applicabile?
          In caso negativo, il biennio con privilegio sarebbe luglio 2012-luglio 2014, per le precedenti declasso in chirografo.

          Grazie,
          cordiali saluti
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            08/04/2016 19:21

            RE: RE: RE: RE: Privilegio prestazioni professionali

            Condividiamo la sua opinione sulla pluralità degli incarichi e il tutto è semplificato dal fatto che ciascun incarico si esaurisce con l'atto compiuto e non si protrae nel tempo, per cui condividiamo anche l'individuazione del biennio privilegiato tra il luglio 2012 e luglio 2014.
            Ovviamente il discorso del privilegio sorge se sussiste il credito, per cui preliminare è la questione della prescrizione. Non vi è dubbio che nel caso potrebbe trovare applicazione l'art. 2956 n. 2 c.c. per le prestazione effettuate oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento, ma, come abbiamo ripetutamente detto, sconsigliamo il ricorso ad eccezioni di prescrizione presuntiva per il sistema che essa innesca, che potrebbe portare il curatore a dover giurare che i crediti oggetto di prescrizione sono stati pagati.
            Zucchetti SG srl
      • Carla Chiola

        PESCARA
        28/05/2019 09:57

        RE: RE: Privilegio prestazioni professionali

        Il mio caso riguarda un professionista tecnico (geometra) che ha valutato nel 2014 il compendio immobiliare e mobiliare per la presentazione della domanda di concordato preventivo nel 2014. Quella domanda è stata dichiarata inammissibile e riproposta plurime volte, ciascuna con rimodulazioni, sino a quella presentata nel 2017, cui ha fatto seguito nel 2018 l'ammissione della società al concordato preventivo, società che è stata dichiarata fallita nel 2019.
        L'elaborato è stato posto a corredo della domanda di concordato del 2017, ma è possibile sostenere, come fa il creditore nell'istanza di insinuazione, la natura prededucibile della prestazione conclusa nel 2014, con funzionalità ad una domanda di concordato dichiarata inammissibile? E, comunque, se si esclude tale possibilità, può, comunque, essere riconosciuto il privilegio ex art.2751 bis n.2, visto che, comunque, trattasi di prestazione conferita e conclusa nel 2014?
        Ringrazio per il contributo
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/05/2019 20:14

          RE: RE: RE: Privilegio prestazioni professionali

          La S. Corte, con una recente ordinanza interlocutoria n. 165 del 7.1.2019, ha ritenuto che "la questione oggetto del primo motivo del ricorso, afferente alla possibilità che il riconoscimento della prededuzione non venga meno, per effetto della caducazione del procedimento concordatario cui essa accede, in caso di passaggio ad una successiva procedura concorsuale dello stesso tipo, e che possa essere mantenuta, in un successivo concordato preventivo, la prededuzione dei crediti sorti in occasione ed in funzione di anteriori procedure concordatarie estintesi (per ritiro delle proposte concordatarie), è di particolare rilevanza, anche in mancanza di precedenti specifici della Corte, e dunque da rimettere alla pubblica udienza". La questione da lei proposta rientra proprio in questa fattispecie, su cui, come dice la Corte, non esistono precedenti specifici e si attende una decisione della Cassazione in pubblica udienza.
          In attesa, azzardiamo una soluzione negativa alla prededuzione alla luce della giurisprudenza che ha escluso tale collocazione per i crediti professionali quando la procedura concordataria viene dichiarata inammissibile. Spiega, infatti Cass. 6/3/2018 n. 5254 che " L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone infatti che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)" (Conf. Cass. Cass. 24.5.2018 n. 12964; Cass. 14.3.2017, n. 6523; Cass. 18.12.2015, n. 25589).
          Quanto alla concessione del privilegio, è consolidato l'orientamento secondo cui il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
          Lei ritiene che nella specie il debitore abbia dato al professionista più incarichi, uno per ciascuna presentazione di domanda concordataria ed anche a noi sembra- dalla conoscenza superficiale che possiamo avere della vicenda dalla descrizione da lei fatta- che nella specie non ci sia stato un incarico unico ma incarichi plurimi; situazione, questa che assume rilievo proprio ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. La S. Corte, infatti, ha correttamente precisato che "pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, non può considerarsi ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale, giacchè se ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all'attività di esecuzione svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera; detto limite, invece, opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto." (Cass. 14/10/2015, n.20755; conf. Cass. n.1740 del 2014).
          Considerato che, nel suo caso, il rapporto complessivo è terminato nel 2017 e il primo rapporto si è concluso nel 2014, applicando i principi sopra esposti, il credito relativo alle prestazioni rese per l'attività conclusa nel 2014 è fuori dal biennio e, quindi, non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
          Zucchetti Sg srl