Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Calcolo IMU fallimento

  • Giovanni Franco Sotgiu

    Sassari
    22/10/2020 18:47

    Calcolo IMU fallimento

    Buon giorno,
    ho venduto, in sede fallimentare, una casa di abitazione nella quale, dalla data di dichiarazione del fallimento fino ad oggi, ha abitato il fallito con la sua famiglia. L'art. 42 L.F. dispone che, dalla data del fallimento, il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni: quindi di fatto la casa è di proprietà della procedura. La normativa, sia ICI che IMU, ha disposto delle agevolazioni per l'abitazione principale e in questi ultimi anni l'esenzione.
    Pur essendo indiscutibile che il fallito è privato dell'amministrazione della casa, potrebbe essere rilevante - ai fini della liquidazione del tributo - l'uso che dell'immobile è stato fatto (prima casa)? così come è rilevante, ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile, la situazione di un immobile del fallimento eventualmente locato?
    Grazie
    • Giovanni Franco Sotgiu

      Sassari
      23/10/2020 10:42

      RE: Calcolo IMU fallimento

      Segnalo la sentenza della Cassazione del 28/11/2007 n. 24670 che fa luce sulle modalità del calcolo dell'IMU (ICI) in caso di fallimento. Ai fini del calcolo rileva la situazione concreta dell'immobile come se il fallimento non esistesse (quindi, immobile prima casa, immobile locato, etc). Il ruolo del curatore è soltanto quello di prelevare l'IMU sul prezzo dei beni venduti e di versarlo, ma nel quantum calcolato secondo le regole ordinarie, cioè secondo la destinazione oggettiva dell'immobile durante il maxi periodo fallimentare, a prescindere dalla esistenza o meno della procedura.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/10/2020 09:55

        RE: RE: Calcolo IMU fallimento

        La sentenza citata ha confermato un principio che appariva comunque pacifico: le speciali disposizioni stabilite per gli immobili dei soggetti falliti dall'art. 10, VI comma, del 504/1992 riguardano solo adempimenti dichiarativi e termini speciali: per le determinazione del tributo dovuto si applicano le regole ordinarie, quindi anche l'agevolazione prima casa (e ogni altra situazione rilevante ai fini del calcolo del tributo).