Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Elenchi dei creditori ex art. 89

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    18/12/2013 16:30

    Elenchi dei creditori ex art. 89

    Buongiorno.

    Essendo un novizio nel campo delle Curateli fallimentari desidero sapere quanto segue:
    qual'è la funzione (perchè non mi è ancora chiaro) del deposito in cancelleria degli elenchi creditori ex art. 89, dato che è il Curatore a dover provvedere alla comunicazione ex art. 92 ai creditori dell'avvenuto fallimento, ecc. ?
    Tra l'altro in gran parte della manualistica, mi pare, viene dato poco spazio all'argomento di cui sopra.
    Grazie mille e cordiali saluti
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/12/2013 20:00

      RE: Elenchi dei creditori ex art. 89

      Ha ragione. La compilazione degli elenchi di cui all'art. 89 non ha alcuna rilevanza esterna, posto che l'esclusione di un creditore o di un interessato non comporta preclusioni o altre conseguenze per costoro, nè l'inclusione nell'elenco esime dalla presentazione della domanda, ecc.
      Essa è, in realtà, preparatoria alla formazione dello stato passivo in quanto funzionale all'individuazione dei creditori che possono partecipare al concorso e dei soggetti che possono vantare diritti, reali o personali, sui beni acquisiti all'attivo fallimentare, ai quali inviare l'avviso di cui all'art. 92. A dire il vero, la connessione tra l'art. 89 e l'art. 92 è in gran parte venuta meno nell'attuale disciplina perché il nuovo art. 92- a differenza di quello precedente- non dice più di inviare l'avviso "ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati dall'art. 89", ma a quelli risultanti dalle scritture dell'imprenditore ed emersi da altre fonti di informazione, che è, più o meno, la stessa dizione richiamata per la formazione dei predetti elenchi. Di conseguenza, la funzione tradizionale degli elenchi è in gran parte venuta meno; declassamento accentuato dal fatto che il rapporto tra curatela e creditori è ormai diretto tra gli stessi, senza più l'intermediazione della cancelleria.
      Comunque la norma di cui all'art. 89, seppur in gran parte superata, esiste e va rispettata, anche se non è prevista alcuna sanzione per il suo inadempimento; può, infatti, trovare sempre un giudice che ritenga che il mancato deposito di detti elenchi sia sintomo di scarsa diligenza, con tutte le relative conseguenze.
      Zucchetti Sg Srl