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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
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Leonardo Quagliata
ROMA20/11/2013 20:34prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Stante l'assenza di libri sociali e scritture contabili della fallita e di legale rappresentante irreperibile, la produzione da parte dell'ex lavoratore dipendente di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, buste paga e modelli 101, è sufficente come prova per l'ammissione al passivo del suo credito - peraltro già oggetto di disamina in sede prefallimentare (trattandosi di uno dei creditori ricorrenti) - per le retribuzioni mensili (documentate dalle buste paga e dal decreto ingiuntivo prodotti)e per il correlato trattamento di fine rapporto?
Grazie. Leonardo Quagliata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2013 19:44RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Lei parla di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il che fa presumere che lo stesso non sia divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto 8se lo è, invece, il problema è chiuso). Non aveva acquistato tale caratteristica perché emesso nell'imminenza della dichiarazione di fallimento o perché il debitore aveva fatto opposizione? In nessuno dei due casi il decreto è vincolante, ma se il debitore lo aveva opposto diventa importante valutare le ragioni della opposizione per capire se avessero o meno un fondamento.
Il fatto che il legale rappresentante della società fallita sia irreperibile ci induce a ritenere che non vi sia stata opposizione al decreto ingiuntivo, per cui lo stesso, non passato in giudicato, è come se non ci fosse. Rilevanti invece sono le biste paga e i modelli 101, che esauriscono la prova documentale che il dipendente può offrire, per cui sulla base di questi, il credito può essere ammesso, in mancanza di qualsiasi altro elemento contrario.
tanto vale per le retribuzioni, nel mentre per il trattamento di fine rapporto dovrebbe avere qualche elemento in più, ma in mancanza di documentazione, anche questo credito viene normalmente ammesso sulla base delle indicazioni fornite dal creditore e della prova della esistenza di un rapporto di lavoro.
Zucchetti Sg srl
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Leonardo Quagliata
ROMA21/11/2013 20:36RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
grazie del cortese chiarimento, che conferma la prassi di cui ero a conoscenza. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2013 20:25RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Ci fa piacere esserle stati utili.
Zucchetti SG Srl
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Vita Lanzilotti
CAROVIGNO (BR)03/01/2014 08:56RE: RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Sto esaminando le istanze di ammissione al passivo di alcuni dipendenti, i quali mi hanno depositato solo le buste paghe, non hanno depositato nè Cud nè contratto di lavoro. Essi chiedono l'ammissione delle retribuzioni e del Tfr. Le buste paghe sono sufficenti come prova per l'ammissione al passivo dei crediti richiesti? o deve chiedere un'integrazione al legale? grazie mille -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/01/2014 20:40RE: RE: RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
E' una scelta del curatore quella che lei prospetta, nel senso che l'onere probatorio del creditore va comunque integrato con la documentazione e le informazioni di cui il curatore dispone, in modo da evitare esclusioni inutili, che generino altrettanti inutili opposizioni. Ossia se a lei risulta in qualche modo che i dipendenti hanno effettivamente svolto il lavoro per i periodi di cui alle buste paga e non le risulta che siano stati pagati, può ammettere i crediti azionati, nel mentre deve escluderli, o comunque chiedere integrazioni, ove non arrivi a dette conclusioni e rimangano dubbi sul rapporto di lavoro. E' questo, infatti, il dato che i dipendenti devono provare perché l'eventuale avvenuto pagamento è prova a carico di chi eventualmente sostiene che il credito è stato estinto in tutto o in parte, ossia a carico suo.
Zucchetti Sg srl
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Carla Chiola
PESCARA04/01/2014 15:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Vorrei aggiungere un mio contributo alla discussione con riferimento al TFR in relazione al quale il lavoratore richiede l'ammissione al passivo mediante la produzione dell'ultimo Cud. A mio avviso sarebbe buona cosa - per mia personale esperienza sul campo e ovviamente per il caso in cui la Curatela abbia acquisito la relativa documentazione - verificare anche i CUD precedenti. Infatti,il CUD riporta l'importo accantonato al fondo al 31.12 di ciascun anno e le eventuali anticipazioni corrisposte nell'anno di emissione e negli anni precedenti. Pertanto, se nell'anno in cui il CUD prodotto ai fini dell'insinuazione al passivo non è stata corrisposta alcuna anticipazione lo stesso non riporta eventuali anticipazioni eventualmente corrisposte al lavoratore negli anni precedenti. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2014 20:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Grazie dell'intervento, molto pertinente e utile.
Zucchetti Sg Srl
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Antonio Gentile
Sapri (SA)11/04/2016 18:51RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Buonasera
riapro la discussione con il seguente caso:
1. CUD e estratto contributivo INPS a supporto del credito per solo TFR azionato;
2. I punti 401 e 410 del CUD riportano lo stesso importo.
3. Viste le istruzioni del CUD dell'anno ("Si precisa che nel punto 401, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento." e "Nel punto 410 indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.") ho proposto la non ammissione nel progetto di stato passivo in quanto dalla certificazione il TFR sembrerebbe già esser stato corrisposto.
ritenete corretta l'interpretazione?
grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/04/2016 19:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: prova del credito per retribuzioni da lavoro subordinato
Anche a noi sembra che la corrispondenza dei punti 401 e 410 tra TFR corrisposto e maturato giustifichi la sua soluzione, ma si tratta di una questione prettamente lavoristica, per cui è meglio sentire un esperto del lavoro.
Zucchetti SG srl
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